Cassazione Civile, Ordinanza n. 31706/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia aveva origine da un avviso di pagamento TARI per l'anno 2019 relativo a uno specchio d'acqua portuale, qualificato come area demaniale in concessione. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del Comune e rigettato l'appello incidentale della contribuente, riformando la decisione di primo grado che aveva annullato l'atto. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, rappresentando di avere conciliato la lite con accordo e pagamento del dovuto.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre compensato integralmente le spese, in considerazione della notifica dell'atto di rinuncia e dell'assenza di deduzioni del controricorrente sul punto. Ha escluso anche il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando la natura eccezionale della misura.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, legge n. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente depositata, determina l'estinzione del giudizio.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di rinuncia al ricorso e in assenza di osservazioni della controparte sul punto.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni soccombenti è misura eccezionale e non può essere esteso oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
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