Cassazione Civile, Ordinanza n. 31689/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
Nel procedimento di verifica del passivo di una procedura fallimentare era stato contestato il privilegio pignoratizio vantato da un creditore per un credito di euro 225.051,46, sul rilievo che gli atti costitutivi del pegno sui titoli offerti in garanzia non avessero data certa opponibile ai terzi. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, osservando che i contratti di pegno erano stati prodotti solo in fotocopia e che tali copie non formavano corpo unico con il foglio recante il timbro postale. La creditrice ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 115 c.p.c., 2719 c.c. e 99 l.fall., sostenendo che il giudice avrebbe errato nel negare l’esibizione degli originali: gli originali erano stati depositati in altro giudizio parallelo, poi definito, e dunque la parte era tornata in possesso dei documenti; la produzione degli originali avrebbe consentito di dimostrare che le copie erano identiche agli originali e che il timbro postale era apposto in corpo unico. Ha inoltre dedotto che la questione relativa alla mancanza di corpo unico e alla conseguente inidoneità della fotocopia costituiva una questione nuova, rispetto alla quale avrebbe dovuto essere consentita la produzione o esibizione degli originali, invocando anche un precedente di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione della data certa e della validità probatoria dei documenti costitutivi del pegno fosse stata già posta dalla stessa ricorrente nel giudizio di merito, per cui non si trattava di una questione nuova rilevata d’ufficio. Ha poi escluso che la parte potesse ottenere una rimessione in termini per integrare tardivamente la prova dei fatti costitutivi del proprio credito, perché nel procedimento di opposizione allo stato passivo operano le preclusioni dell’art. 99 l.fall., assimilabili a quelle del rito del lavoro. Ha inoltre osservato che, se la creditrice non era in grado di produrre gli originali per fatto non riferibile a sé, avrebbe potuto chiedere già nella fase di verifica l’ammissione con riserva ex art. 96, comma 2, n. 2 l.fall.; non avendolo fatto, non poteva poi recuperare quella omissione in sede di opposizione. Condanna alle spese in favore della curatela.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
È richiamato come norma asseritamente violata, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma su tale disposizione.
art. 2719 c.c.
È richiamato per contestare il valore delle copie fotografiche; la Corte valorizza però il fatto che il problema non è la semplice conformità delle copie, bensì l’idoneità degli atti a dimostrare la data certa e il corpo unico con il timbro postale.
art. 99 l.fall.
preclusioni di cui all'art. 99 L.F.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo operano preclusioni assertive e probatorie che impediscono di introdurre tardivamente prove integrative dei fatti costitutivi del credito.
art. 96, comma 2, n. 2 l.fall.
Se il creditore non è in grado, per fatto a lui non riferibile, di produrre il titolo originale, può chiedere l’ammissione al passivo con riserva di produzione successiva; non avvalersene tempestivamente preclude il successivo recupero della prova.
art. 101, comma 2, c.p.c.
questione rilevata d'ufficio
La locuzione riguarda le questioni di fatto o miste di fatto e diritto che implicano fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto; non consente di rimediare all’erronea definizione del thema decidendum o probandum sui fatti costitutivi.
art. 98 legge fall.
È richiamato per assimilare il regime delle preclusioni dell’opposizione allo stato passivo a quello del rito del lavoro.
art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il creditore non può utilizzare l’impugnazione per supplire a carenze probatorie già esistenti e conosciute nella fase di verifica, poiché operano preclusioni stringenti su allegazioni e prove.
- La rimessione in termini non è ammessa quando la parte abbia errato nella costruzione del proprio thema decidendum o del proprio thema probandum in relazione ai fatti costitutivi del diritto fatto valere.
- La locuzione "questione rilevata d’ufficio" non comprende l’ipotesi in cui la parte voglia integrare tardivamente la prova dei propri fatti costitutivi; essa riguarda invece questioni basate su fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
- Se il creditore non può produrre il titolo originale per causa a lui non imputabile, deve attivarsi tempestivamente nella fase di verifica dello stato passivo chiedendo l’ammissione con riserva di produzione successiva; la mancata utilizzazione di tale rimedio impedisce di far valere successivamente l’omissione.
- La semplice produzione di copie di documenti non consente, di per sé, di superare il rilievo relativo alla necessità che il documento provi in modo certo la circostanza rilevante, quando il giudice accerti anche la mancanza di un corpo unico tra copia e elemento attestante la data certa.
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