Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31691/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguardava avvisi ICI relativi agli anni 2010 e 2011 concernenti aree edificabili. La parte ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto. Il Comune si era costituito con controricorso e aveva proposto ricorso incidentale con un motivo. Successivamente, entrambe le parti hanno depositato rinuncia al ricorso, dichiarando di avere conciliato la controversia e chiedendo l'estinzione del processo con compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e, di conseguenza, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., disponendo la compensazione delle spese dell'intero giudizio come richiesto dalle parti. Ha inoltre escluso il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, rilevando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non nell'ipotesi di estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia, poiché la misura ha natura eccezionale e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    È la norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se validamente depositata, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • In caso di estinzione del processo per rinuncia, le spese possono essere compensate tra le parti se ciò è richiesto congiuntamente dalle stesse.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per le impugnazioni è applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, e non può essere esteso in via analogica all'estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.