Cassazione Civile, Ordinanza n. 31694/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo/condanna al pagamento di compensi professionali per attività di assistenza stragiudiziale e giudiziale resa in una lite finalizzata alla liberazione di un immobile occupato senza titolo da terzi. Il Tribunale ha confermato la decisione di primo grado, riducendo solo l’importo per un pagamento parziale già eseguito. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 132, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse travisato la prova e ritenuto provata, senza adeguato supporto, l’attività svolta dal professionista, con motivazione illogica/apparente/contraddittoria; (2) ha dedotto violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. per omesso esame di prove decisive e motivazione apparente, contestando l’accertamento sul ruolo effettivo del professionista e sulla validità dell’incarico; (3) ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 2233 c.c. e 4 e 8 del d.m. 55/2014, assumendo che il giudice di merito avesse riconosciuto compensi per attività non comprovata o non svolta. La difesa dell’intimato ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la motivazione del Tribunale era chiara e non apparente; il giudice di merito aveva spiegato, sulla base dei documenti prodotti, che l’incarico non era di mero domiciliatario ma comprendeva assistenza e rappresentanza sia nella fase di conciliazione sia nel procedimento giudiziale, e che il professionista aveva effettivamente svolto le prestazioni dedotte (deposito del ricorso, percezione di un acconto, comparizione personale, assistenza alla conciliazione). È stata esclusa la violazione dell’art. 2697 c.c., perché non vi è stata inversione dell’onere della prova, ma semplice valutazione dell’avvenuta dimostrazione del contratto e della sua esecuzione. È stata parimenti esclusa una denuncia corretta di travisamento della prova, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova si fa valere, ricorrendone i presupposti, con la revocazione per errore di fatto oppure, in alcuni casi, con i motivi di cui all’art. 360 n. 4 o n. 5 c.p.c.; nel caso concreto la censura era solo enunciata e non specificamente articolata. La doglianza ex art. 115 c.p.c. è stata dichiarata inammissibile, perché non indicava l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio oltre i poteri officiosi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché veicolava un vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. e, in presenza di doppia conforme, operava la preclusione dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché costruito come critica al fatto accertato dal giudice di merito, inidonea a configurare una vera violazione di legge e volta in sostanza a sollecitare un terzo grado di merito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore statuizione sul contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La violazione si configura solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella cui spetta secondo la scomposizione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non ricorre quando il giudice si limita a ritenere provati contratto ed esecuzione della prestazione.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove o la mancata adesione alla tesi di parte.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio motivazionale non sussiste quando la sentenza espone un percorso logico chiaro e non contraddittorio; la censura è inammissibile se mira solo a una diversa lettura del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Non può essere usato per contestare il fatto accertato dal giudice di merito; la violazione di legge richiede un vero errore nell’applicazione della norma, non una critica alla ricostruzione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di prove/fatti non è sindacabile quando la censura è preclusa dalla doppia conforme; inoltre deve riguardare un fatto decisivo effettivamente omesso.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado, il ricorso per cassazione è precluso quanto ai vizi motivazionali ex art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 2233 c.c.
La norma sui compensi professionali è richiamata a sostegno del diritto dell’avvocato a percepire il compenso per prestazioni effettivamente concordate e svolte.
artt. 4 e 8 d.m. 55/2014
Le disposizioni sul parametro di liquidazione dei compensi non possono essere invocate per contestare in cassazione il mero accertamento di fatto sulla prestazione effettivamente resa.
art. 395, n. 4 c.p.c.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando ricorrano i presupposti, trova rimedio nel giudizio di revocazione per errore di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice assegna l’onere della prova alla parte sbagliata; non lo è quando contesta soltanto il convincimento raggiunto sulla base delle prove offerte.
- La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio oltre i limiti dei poteri istruttori; non basta una diversa valutazione del materiale probatorio.
- Il travisamento della prova non può essere dedotto in modo generico come mera discordanza con la ricostruzione del giudice di merito; deve essere specificamente individuato e, se integra errore di fatto sul fatto probatorio, il rimedio è in linea di principio la revocazione.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti/prove decisivi non è deducibile in cassazione nei limiti dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito contestando la sola ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito sotto la veste formale della violazione di legge.
- In tema di compensi professionali, il diritto al compenso presuppone la prova dell’incarico e dell’effettivo svolgimento delle prestazioni convenute; una volta accertati tali elementi, la censura che ne contesti il merito fattuale è inammissibile in sede di legittimità.
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