Cassazione Civile, Ordinanza n. 31698/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La vicenda nasce da un decreto ingiuntivo di euro 3.500.000,00 ottenuto da un istituto bancario nei confronti di una società che aveva prestato garanzia a favore di un'altra società debitrice. La garante proponeva opposizione sostenendo, in sostanza, che il debito principale era già stato estinto e quindi la garanzia non era più azionabile. Il tribunale rigettava l'opposizione, qualificando il contratto come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione, sulla base delle clausole che escludevano il beneficium excussionis, prevedevano il pagamento a semplice richiesta e derogavano all'art. 1957 c.c. La corte d'appello confermava il rigetto, ritenendo non provata la malafede della banca nell'escussione della garanzia e ricostruendo i flussi finanziari nel senso che il finanziamento non risultava estinto per pagamento del debitore principale, ma solo chiuso contabilmente dalla banca dopo l'inadempimento. In cassazione la ricorrente deduce tre motivi: 1) nullità del contratto di garanzia per contrasto con la normativa antitrust e con lo schema ABI censurato da Banca d'Italia, invocando la rilevabilità officiosa della nullità; 2) violazione degli artt. 345 e 115 c.p.c. per non avere la corte territoriale esaminato un documento tardivamente prodotto ma asseritamente indispensabile e avente valore di confessione stragiudiziale circa l'inesistenza di pendenze; 3) violazione dell'art. 1936 c.c. per mancato esame di documenti che, secondo la ricorrente, dimostravano il pagamento delle provviste e quindi l'estinzione dell'obbligazione garantita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che la nullità per violazione antitrust, pur rilevabile d'ufficio come eccezione in senso lato, richiede che i fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati e acquisiti nel giudizio di merito; nel caso concreto la questione era stata proposta per la prima volta in cassazione, senza allegazione nei gradi precedenti del necessario materiale fattuale e documentale, incluso il provvedimento della Banca d'Italia e lo schema ABI. La censura è stata inoltre ritenuta generica e, comunque, non pertinente perché il provvedimento richiamato riguarda fideiussioni omnibus, mentre i giudici di merito avevano qualificato il rapporto come contratto autonomo di garanzia. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava compiutamente il contenuto dei documenti invocati, e perché miravano in realtà a un nuovo esame del merito e della valutazione probatoria compiuta dalla corte territoriale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2, c. 2, legge antitrust, n. 287/90
La nullità di un contratto posto a valle di un'intesa anticoncorrenziale può essere rilevata solo se i relativi fatti costitutivi risultano ritualmente allegati e acquisiti al giudizio, nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
È inammissibile in cassazione la censura che pretenda di valorizzare un documento tardivamente prodotto senza rispettare i limiti di deduzione e senza consentire il controllo sulla sua decisività, soprattutto se il motivo mira al riesame del merito.
La doglianza non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio già esaminato dal giudice di merito.
Il documento invocato dalla ricorrente era qualificato come confessione stragiudiziale, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata specificazione del suo contenuto rilevante.
La censura è stata reputata inammissibile perché fondata su una diversa lettura dei documenti rispetto a quella operata dal giudice di merito e non adeguatamente specificata nel ricorso.
La deroga a tale norma, insieme alle altre clausole di pagamento a prima richiesta e di autonomia della garanzia, è stata valorizzata nei giudizi di merito per escludere la natura fideiussoria del rapporto.
Il ricorso per cassazione deve indicare compiutamente il contenuto dei documenti richiamati; in mancanza, i motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La nullità del contratto derivante da intesa anticoncorrenziale è rilevabile d'ufficio anche nei gradi successivi, ma solo se i fatti costitutivi della nullità siano stati tempestivamente allegati e i documenti necessari siano stati ritualmente introdotti nel giudizio di merito.
- Chi invoca la nullità di una fideiussione per conformità allo schema ABI deve produrre il provvedimento dell'autorità competente e lo schema richiamato, oltre a dimostrare la riferibilità temporale e contenutistica del contratto al modello censurato.
- La censura in cassazione non può limitarsi a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito: il ricorso deve specificare con precisione il contenuto dei documenti e la loro decisività, altrimenti è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Quando i giudici di merito qualificano il rapporto come contratto autonomo di garanzia, le doglianze costruite sulla disciplina della fideiussione ordinaria non risultano pertinenti se non accompagnate da una critica specifica alla qualificazione giuridica adottata.
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