Cassazione Civile, Ordinanza n. 11271/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IVA 2016 nei confronti di una società, ritenuta utilizzatrice di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di una presunta frode fiscale. La Corte di merito aveva confermato la pretesa ritenendo congruamente motivato l'atto impositivo e sufficienti gli indizi forniti dall'Ufficio per dimostrare sia la natura di "cartiera" del fornitore sia la consapevolezza, o quantomeno la conoscibilità, della frode da parte della contribuente. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso di accertamento, sostenendo che l'atto richiamava documenti non allegati e non adeguatamente sintetizzati; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che il giudice avesse posto a base della decisione fatti non risultanti dagli atti; 3) violazione delle norme sostanziali e probatorie in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e presunzioni, deducendo che l'Amministrazione non avesse provato i presupposti della frode e che gli indizi fossero inidonei a rovesciare l'onere della prova; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente o meramente replicativa, per asserita mancata considerazione delle difese della parte. La Cassazione ha ritenuto infondati o in parte inammissibili i motivi, confermando che la motivazione per relationem è sufficiente se il contenuto essenziale degli atti richiamati è riprodotto o comunque conosciuto/conoscibile dal contribuente; che non vi è violazione dell'art. 115 c.p.c. quando il giudice valuta le prove introdotte dalle parti; che, in tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio può assolvere l'onere probatorio anche per presunzioni purché specifiche e che, una volta forniti indizi univoci della frode, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e l'adozione della massima diligenza; infine, che la motivazione della sentenza di merito non era apparente ma consentiva di comprendere l'iter logico-giuridico seguito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, all'ulteriore contributo unificato e alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla motivazione dell'avviso di accertamento, alla pretesa violazione dell'art. 115 c.p.c., alla prova delle operazioni soggettivamente inesistenti e alla dedotta motivazione apparente della sentenza impugnata. Ha confermato che l'avviso era adeguatamente motivato per relationem, che le presunzioni valorizzate dall'Ufficio erano idonee a dimostrare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode, e che la decisione di merito era sorretta da motivazione sufficiente e non meramente apparente. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, di somme per responsabilità aggravata e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come norma sulla motivazione degli avvisi di accertamento; la Corte ne conferma l'operatività in coordinamento con la motivazione per relationem e con l'indicazione del contenuto essenziale degli atti richiamati.
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo può essere assolto anche mediante richiamo ad altri atti o documenti, purché ne sia riprodotto il contenuto essenziale e il contribuente possa individuarli.
art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato tra le norme sulla motivazione del provvedimento amministrativo, in funzione di coerenza con la motivazione per relationem.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su fatti non introdotti dalle parti o acquisiti fuori dai poteri officiosi; non quando valuta liberamente le prove ritualmente acquisite.
art. 39, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per la disciplina dell'accertamento e del relativo potere di ricostruzione presuntiva della pretesa fiscale.
art. 40, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel medesimo contesto dell'accertamento fiscale, senza specifiche statuizioni autonome.
art. 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel quadro dell'IVA e delle detrazioni/operazioni ai fini dell'imposta.
art. 54, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato quale base del potere di accertamento IVA.
art. 1, lett. a), d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamato in relazione alla fattispecie di frode fiscale, senza autonoma elaborazione decisoria sul profilo penale.
La Corte ribadisce il riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve provare la fittizietà dell'operazione e indizi della consapevolezza del cessionario; il contribuente deve provare la propria buona fede e la diligenza adottata.
Richiamato per la struttura del ragionamento presuntivo utilizzato dall'Ufficio e valutato dal giudice di merito.
La presunzione è idonea solo se fondata su indizi gravi, precisi e concordanti; nel caso concreto la Corte ritiene tali i dati valorizzati dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio di violazione/falsa applicazione di legge dedotto per i motivi sulla motivazione dell'atto e sull'uso delle presunzioni.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro dedotto per le censure di nullità della sentenza e violazione del paradigma motivazionale.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato a fondamento del dovere di motivazione della sentenza; la Corte esclude la violazione perché la motivazione è comprensibile.
Richiamato nel motivo sulla pretesa omessa pronuncia/extra-petizione; la Corte non ravvisa il vizio denunciato.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è ritenuta sufficiente perché espone, sia pure concisamente, gli elementi di fatto e di diritto della decisione.
Richiamato in tema di forma della motivazione della sentenza.
art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
Applicato per la condanna della ricorrente a somme per responsabilità aggravata.
Richiamato nel procedimento di definizione anticipata e nella successiva fase decisoria.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, applicata per l'ulteriore contributo unificato.
art. 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo quanto al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato anche per relationem quando richiama atti esterni di cui riproduce, in forma sintetica ma significativa, il contenuto essenziale, consentendo al contribuente di individuarli e difendersi efficacemente.
- L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso non opera quando quegli atti siano già conosciuti, legalmente conosciuti o comunque agevolmente conoscibili dal contribuente.
- In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare anche per presunzioni la fittizietà del fornitore e elementi oggettivi da cui desumere che il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito indizi gravi, precisi e concordanti della frode, incombe sul contribuente la prova contraria della propria buona fede e dell'uso della massima diligenza esigibile in concreto.
- Non vi è violazione dell'art. 115 c.p.c. quando il giudice di merito valuta le prove ritualmente introdotte dalle parti; il vizio sussiste solo se il giudice pone a base della decisione fatti estranei al materiale processuale.
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se invece espone, anche in modo conciso, le ragioni della decisione, la sentenza è valida.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio.
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