Cassazione Civile, Ordinanza n. 04731/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione fiscale per l'anno 2011, ai fini IRPEF, con addebito di imposta, interessi e sanzioni. Il contribuente ha impugnato la cartella deducendo: 1) difetto di motivazione, perché l'atto non avrebbe indicato imponibile, interessi, sanzioni e criteri di calcolo; 2) nullità per mancanza di sottoscrizione; 3) omessa pronuncia e illegittima condanna alle spese, sia in primo grado sia in appello, in favore delle Amministrazioni costituite tramite funzionari e non avvocati. La CTR ha rigettato l'appello e il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, tutti fondati su violazione di legge e vizi processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nelle cartelle conseguenti a controllo automatizzato, l'obbligo di motivazione è assolto dal richiamo alla dichiarazione e agli atti presupposti; per la parte relativa agli interessi, non occorre indicare tutti i tassi o le modalità di calcolo, ma è sufficiente la base normativa e la decorrenza, salvo che la cartella costituisca il primo atto sulla pretesa di interessi. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che la cartella di pagamento non è invalida per la sola mancanza di sottoscrizione quando l'atto è comunque riferibile all'organo competente e il modello ministeriale non prevede firma. Il terzo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile per difetto di autosufficienza, quanto all'omessa pronuncia sulle spese del primo grado, e in parte infondato, perché nel processo tributario l'Amministrazione assistita da propri funzionari può ottenere la liquidazione delle spese secondo la disciplina speciale dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la sopravvenuta chiarificazione giurisprudenziale sulla motivazione degli interessi.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge nei tre motivi di ricorso.
obbligo generale di motivazione richiamato per la cartella di pagamento; ritenuto soddisfatto nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
norma sulla motivazione degli atti tributari; per la cartella conseguente a controllo automatizzato è sufficiente il richiamo alla dichiarazione e, per gli interessi, la base normativa e la decorrenza.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
procedura di controllo automatizzato della dichiarazione, che consente una motivazione semplificata della cartella.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato in via comparativa dalla giurisprudenza sulle cartelle da controllo automatizzato.
regola il contenuto e il modello della cartella di pagamento; non richiede la sottoscrizione dell'esattore, ma intestazione e indicazioni previste dal modello ministeriale.
art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente per la censura sulla sottoscrizione, ma ritenuto non dirimente per la cartella di pagamento oggetto di causa.
norma invocata per lamentare omessa pronuncia; il motivo è stato dichiarato in parte inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
richiamato in relazione alla condanna alle spese; nel processo tributario la disciplina speciale prevale nei limiti stabiliti dall'art. 15 d.lgs. n. 546/1992.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma speciale sulle spese del processo tributario; consente la liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione assistita da funzionari secondo criteri normativi specifici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 5-ter, d.l. n. 106/2005 conv. in l. n. 156/2005
richiamato come norma di interpretazione autentica sulla formazione e resa esecutiva dei ruoli mediante validazione informatica.
art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973
menzionato insieme alla norma di interpretazione autentica sulla validazione informatica dei ruoli.
art. 9, comma 1, lett. f), n. 2-sexies, d.lgs. n. 156/2015
richiamato per la disciplina attualmente vigente sulla liquidazione delle spese nel processo tributario a favore dell'ente impositore e dell'agente della riscossione assistiti da funzionari.
Massime di principio
- La cartella di pagamento emessa all'esito di controllo automatizzato della dichiarazione è sufficientemente motivata quando richiama l'atto presupposto e consente al contribuente di individuare i dati della dichiarazione posti a base della pretesa tributaria.
- Se la cartella contiene anche la pretesa per interessi, l'obbligo motivazionale è assolto indicando la base normativa degli interessi e la loro decorrenza; non è invece necessario riportare i singoli tassi periodici applicati né le modalità di calcolo, salvo che la cartella sia il primo atto con cui tali interessi vengono richiesti.
- La cartella di pagamento non è invalida per la sola mancanza di sottoscrizione del funzionario, quando l'atto sia comunque inequivocabilmente riferibile all'ente emittente e il modello ministeriale non preveda la firma.
- Nel processo tributario, l'Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari ha diritto, in caso di vittoria, alla liquidazione delle spese secondo la disciplina speciale prevista dall'art. 15 d.lgs. n. 546/1992.
- La deduzione di omessa pronuncia in cassazione richiede specificità e autosufficienza: il ricorrente deve riportare gli elementi essenziali dell'atto processuale rilevante, altrimenti il motivo è inammissibile.
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