Cassazione Civile, Ordinanza n. 04664/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza di merito che aveva riconosciuto a una contribuente il diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in relazione ai benefici fiscali previsti per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. In sede di ottemperanza, la contribuente chiedeva l'esecuzione integrale del giudicato; l'Amministrazione deduceva di avere già adempiuto nei limiti della metà dell'importo, in applicazione della normativa sopravvenuta che prevede il pagamento dei rimborsi entro i limiti delle risorse stanziate. La sentenza di ottemperanza accoglieva invece la domanda della contribuente, ritenendo che il limite di spesa fosse riferito solo ad alcuni anni e non limitasse in modo definitivo il diritto al rimborso integrale, e nominava un commissario ad acta per l'integrale pagamento. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, dell'art. 16-octies d.l. n. 91/2017 conv. l. n. 123/2017, dell'art. 29 d.l. n. 162/2019 conv. l. n. 8/2020, nonché degli artt. 69 e 70 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice dell'ottemperanza avrebbe dovuto applicare la disciplina sopravvenuta dei limiti di capienza dei fondi e determinare il quantum concretamente erogabile, senza ordinare il pagamento integrale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che la normativa sopravvenuta sui rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 non incide sul titolo del rimborso già riconosciuto, ma opera nella fase di esecuzione e di ottemperanza; pertanto il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità delle risorse stanziate e, in caso di incapienza, applicare la riduzione prevista o le ulteriori procedure di esecuzione speciale. Poiché il giudice di merito aveva invece disposto l'integrale pagamento senza compiere tale verifica, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
il ricorso deduceva violazione di legge e nullità processuale
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
disciplina i rimborsi delle maggiori imposte versate dai soggetti colpiti dal sisma del 1990 e il relativo stanziamento di risorse
art. 16-octies d.l. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017
ha introdotto limiti quantitativi al rimborso, operanti in fase esecutiva e di ottemperanza, fino a concorrenza delle risorse stanziate
art. 29 d.l. n. 162/2019 conv. in L. n. 8/2020
richiamato quale ulteriore intervento sul meccanismo di attuazione dei rimborsi
artt. 69 e 70 d.lgs. n. 546/1992
regolano il giudizio tributario di ottemperanza; in particolare l'art. 70, comma 10, consente di censurare anche errori in procedendo del giudice dell'ottemperanza
art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992
le censure ammissibili contro la sentenza resa in ottemperanza non sono limitate alle sole violazioni procedimentali in senso stretto, ma includono anche altri errori in procedendo, compreso il difettoso esercizio del potere di interpretare e integrare il giudicato
art. 38 d.P.R. n. 602/1973
richiamato nel quadro della decisione impugnata per escludere l'applicazione dei termini di decadenza all'impugnazione del diniego di rimborso
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
norma di riconoscimento del rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza in relazione agli eventi calamitosi del 1990
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice deve interpretare e integrare il giudicato, e può essere denunciato in cassazione non solo il vizio della disciplina del procedimento, ma anche l'error in procedendo consistente nel mancato o difettoso esercizio di tale potere-dovere.
- La sopravvenienza normativa che subordina i rimborsi fiscali alla disponibilità di specifici fondi non incide sul titolo sostanziale del diritto al rimborso già accertato, ma sulla sua concreta attuazione nella fase esecutiva o di ottemperanza.
- In presenza di limiti di capienza dello stanziamento, il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità delle risorse e, se necessario, applicare la riduzione prevista dalla normativa o attivare le procedure esecutive speciali previste dalla contabilità pubblica.
- Non è corretto ordinare l'integrale pagamento di un rimborso fiscale riconosciuto in giudicato senza considerare la disciplina sopravvenuta che ne condiziona l'erogazione entro i limiti delle risorse stanziate.
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