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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04661/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008, determinando induttivamente il reddito sulla base di indici di capacità contributiva, tra cui le rate di quattro mutui contratti per l'acquisto di immobili, una polizza assicurativa e la disponibilità di due autoveicoli. Il contribuente aveva impugnato gli atti e la Commissione tributaria regionale, riuniti i fascicoli, aveva confermato l'annullamento degli accertamenti ritenendo provata la prova contraria: estratti conto bancari attestanti ricorso a scoperture di conto corrente per circa 208.804,31 euro e atti di vendita di immobili, dai quali erano state ricavate somme ritenute sufficienti a giustificare le spese contestate. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse capovolto la presunzione fondata sulle movimentazioni bancarie e avesse valutato congiuntamente e non separatamente le annualità 2007 e 2008; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentando che la CTR avesse considerato operazioni riferite a un solo anno e non avesse esaminato compiutamente le eccezioni dell'Ufficio. Il controricorrente ha resistito con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della prova presuntiva contraria, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la CTR aveva motivato in modo logicamente coerente sull'idoneità degli estratti conto e degli smobilizzi immobiliari a giustificare le spese contestate. Il secondo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per genericità, poiché l'Ufficio non aveva specificato adeguatamente gli atti, le eccezioni e i passaggi della sentenza asseritamente violati. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali; è stato escluso l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 perché soccombente un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    norma posta a base dell'accertamento sintetico del reddito; la censura dell'Ufficio mirava a contestare la prova contraria e l'uso delle presunzioni da parte del giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ribadisce che la valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni spetta al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    la dedotta nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. è stata ritenuta inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.

  • art. 112 c.p.c.

    principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato invocato dall'Ufficio, ma non adeguatamente argomentato nel ricorso.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    richiamato in combinazione con l'art. 112 c.p.c. quale parametro processuale del giudizio tributario.

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiede l'esposizione sommaria dei fatti di causa; la sua inosservanza incide sull'ammissibilità del ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    impone la specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, secondo il principio di autosufficienza.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato quanto all'onere di deposito e di identificazione dei documenti prodotti nei gradi di merito.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    la nullità degli atti processuali discende dal difetto dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

  • art. 378 c.p.c.

    le memorie sono destinate solo all'illustrazione dei motivi già proposti e delle difese della controparte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è compatibile con la CEDU purché non si traduca in eccessivo formalismo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; la valutazione delle prove e della loro attendibilità spetta in via esclusiva al giudice di merito.
  • Nel giudizio sull'accertamento sintetico, il contribuente può vincere la presunzione dell'Ufficio producendo idonea prova contraria, anche mediante documentazione bancaria e atti di dismissione patrimoniale; il controllo di cassazione sulla motivazione è limitato alla coerenza logico-giuridica.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare con precisione fatti, atti, documenti ed errori della sentenza impugnata; la genericità o la mancata localizzazione degli atti determina inammissibilità.
  • La deduzione della nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede una puntuale correlazione tra le domande/eccezioni sollevate e le affermazioni della decisione impugnata; la mera affermazione apodittica non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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