Cassazione Civile, Ordinanza n. 04661/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008, determinando induttivamente il reddito sulla base di indici di capacità contributiva, tra cui le rate di quattro mutui contratti per l'acquisto di immobili, una polizza assicurativa e la disponibilità di due autoveicoli. Il contribuente aveva impugnato gli atti e la Commissione tributaria regionale, riuniti i fascicoli, aveva confermato l'annullamento degli accertamenti ritenendo provata la prova contraria: estratti conto bancari attestanti ricorso a scoperture di conto corrente per circa 208.804,31 euro e atti di vendita di immobili, dai quali erano state ricavate somme ritenute sufficienti a giustificare le spese contestate. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse capovolto la presunzione fondata sulle movimentazioni bancarie e avesse valutato congiuntamente e non separatamente le annualità 2007 e 2008; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentando che la CTR avesse considerato operazioni riferite a un solo anno e non avesse esaminato compiutamente le eccezioni dell'Ufficio. Il controricorrente ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della prova presuntiva contraria, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la CTR aveva motivato in modo logicamente coerente sull'idoneità degli estratti conto e degli smobilizzi immobiliari a giustificare le spese contestate. Il secondo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per genericità, poiché l'Ufficio non aveva specificato adeguatamente gli atti, le eccezioni e i passaggi della sentenza asseritamente violati. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali; è stato escluso l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 perché soccombente un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
norma posta a base dell'accertamento sintetico del reddito; la censura dell'Ufficio mirava a contestare la prova contraria e l'uso delle presunzioni da parte del giudice di merito.
richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ribadisce che la valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni spetta al giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
la dedotta nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. è stata ritenuta inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato invocato dall'Ufficio, ma non adeguatamente argomentato nel ricorso.
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato in combinazione con l'art. 112 c.p.c. quale parametro processuale del giudizio tributario.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiede l'esposizione sommaria dei fatti di causa; la sua inosservanza incide sull'ammissibilità del ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
impone la specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, secondo il principio di autosufficienza.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato quanto all'onere di deposito e di identificazione dei documenti prodotti nei gradi di merito.
art. 156, secondo comma, c.p.c.
la nullità degli atti processuali discende dal difetto dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
le memorie sono destinate solo all'illustrazione dei motivi già proposti e delle difese della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
art. 6, par. 1, CEDU
il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è compatibile con la CEDU purché non si traduca in eccessivo formalismo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; la valutazione delle prove e della loro attendibilità spetta in via esclusiva al giudice di merito.
- Nel giudizio sull'accertamento sintetico, il contribuente può vincere la presunzione dell'Ufficio producendo idonea prova contraria, anche mediante documentazione bancaria e atti di dismissione patrimoniale; il controllo di cassazione sulla motivazione è limitato alla coerenza logico-giuridica.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare con precisione fatti, atti, documenti ed errori della sentenza impugnata; la genericità o la mancata localizzazione degli atti determina inammissibilità.
- La deduzione della nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede una puntuale correlazione tra le domande/eccezioni sollevate e le affermazioni della decisione impugnata; la mera affermazione apodittica non è sufficiente.
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