Cassazione Civile, Ordinanza n. 04653/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società, pronunciata dal Tribunale su istanza di un creditore che si affermava titolare di un credito di euro 7.167. La società ha reclamato la sentenza dichiarativa di fallimento dinanzi alla Corte d'appello, deducendo principalmente: l'inesistenza o invalidità della notificazione del ricorso per fallimento e del decreto di convocazione eseguita via PEC, per asserito disservizio tecnico del gestore della rete/posta elettronica; la sopravvenuta rinuncia del creditore istante all'istanza di fallimento dopo il pagamento del credito; l'erronea applicazione della soglia di cui all'art. 15, ultimo comma, l.fall., sostenendo che il credito azionato fosse inferiore a 30.000 euro e che quindi l'istanza dovesse essere improcedibile; l'erronea affermazione dello stato di insolvenza, che secondo la ricorrente sarebbe smentito dai bilanci e dalla situazione patrimoniale; infine, la mancata ammissione di prove orali, richieste di informazioni alla società di gestione della PEC e consulenza tecnica d'ufficio. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi, sostanzialmente incentrati su notificazione, legittimazione/effetti della rinuncia dell'istante, soglia minima di fallibilità, prova dell'insolvenza e diniego istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la notificazione telematica degli atti ex art. 15 l.fall. perché si perfeziona, per il destinatario, con la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore PEC, documento che prova fino a prova contraria l'arrivo del messaggio nella casella del destinatario; ha quindi escluso che il lamentato disservizio tecnico, non adeguatamente provato e comunque non decisivo, rendesse inesistente la notifica. Ha poi affermato che la rinuncia del creditore istante intervenuta dopo la declaratoria di fallimento non incide sulla legittimità della pronuncia, poiché rilevano i fatti esistenti al momento della decisione e non le vicende sopravvenute. Quanto alla soglia di fallibilità, ha ribadito che l'art. 15, ultimo comma, l.fall. richiede la prova che l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati sia inferiore a euro 30.000, non che il credito del singolo istante superi tale importo. In punto insolvenza, ha considerato inammissibili le doglianze perché dirette a una rivalutazione del merito, ritenendo congrua la motivazione della corte territoriale basata su plurimi debiti scaduti, dati contabili, passività documentate in procedura e segni di cessazione sostanziale dell'attività. Ha infine confermato il diniego delle prove richieste, rilevando che la CTU non è mezzo di prova e che gli altri mezzi erano non decisivi o privi di base indiziaria sufficiente. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore della curatela.
Norme richiamate
terzo comma; ultimo comma; sesto comma
La notificazione via PEC degli atti introduttivi del procedimento per la dichiarazione di fallimento si perfeziona per il destinatario con la ricevuta di avvenuta consegna del gestore PEC; la soglia di euro 30.000 opera come divieto per il giudice di dichiarare il fallimento solo quando risulti provato che l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a tale limite.
La legittimazione a chiedere il fallimento spetta a uno o più creditori senza che sia richiesta una soglia minima del credito azionato.
L'insolvenza deve essere accertata in base alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia; i plurimi inadempimenti e la struttura del patrimonio possono costituire indici rilevanti.
La soggezione al fallimento è presupposto autonomo rispetto alla domanda del creditore.
La rinuncia sopravvenuta dell'istante, dopo la sentenza di fallimento, non determina automaticamente l'accoglimento del reclamo.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio e sul diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul giusto processo e sul contraddittorio.
art. 107 d.P.R. n. 1229 del 1959
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza specifica autonoma rilevanza nella decisione.
art. 6, comma 3, d.P.R. n. 68 del 2005
Concorre a disciplinare gli effetti della posta elettronica certificata e della ricevuta di consegna.
art. 16, comma 3, d.m. n. 44 del 2011
Richiamato per il regime delle notificazioni telematiche nel procedimento fallimentare.
La PEC e la relativa ricevuta hanno efficacia probatoria circa la consegna del messaggio al destinatario, salvo prova contraria.
Concorre a definire il valore giuridico della trasmissione telematica e della ricevuta PEC.
Richiamato dalla ricorrente contro l'uso delle presunzioni, ma il motivo è stato respinto o ritenuto inammissibile.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la censura sulla loro utilizzazione è stata però ritenuta non fondata o inammissibile nel caso concreto.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e delle presunzioni.
Richiamato dalla ricorrente sull'onere della prova; la Corte ha però ritenuto che non vi fosse violazione.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in relazione alla dedotta inesistenza della notifica e alla violazione del contraddittorio.
art. 15, terzo comma, I.fall.
Il procedimento di notificazione per via telematica si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna del gestore PEC del destinatario.
art. 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012
Parte del quadro normativo che disciplina la notificazione telematica nel procedimento di fallimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nella notificazione telematica degli atti del procedimento per la dichiarazione di fallimento, la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore PEC del destinatario è sufficiente a perfezionare la notificazione nei confronti del destinatario e a dimostrare, fino a prova contraria, l'arrivo del messaggio nella casella di posta elettronica certificata.
- Il mancato accesso del destinatario alla propria casella PEC per asseriti disservizi tecnici del gestore non rende di per sé inesistente la notificazione, se risulta la consegna al gestore del destinatario; al più, in presenza di prova adeguata e di incidenza effettiva sul diritto di difesa, può prospettarsi un problema di rimessione in termini.
- La rinuncia del creditore istante all'istanza di fallimento, se sopravvenuta dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, non fa venir meno automaticamente la legittimità della pronuncia, perché il giudizio di reclamo si valuta sulla situazione esistente al momento della decisione di primo grado.
- La soglia di non fallibilità prevista dall'art. 15, ultimo comma, l.fall. non riguarda l'entità del singolo credito del ricorrente, ma l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati dell'imprenditore, che deve risultare inferiore a euro 30.000 per precludere la dichiarazione di fallimento.
- Lo stato di insolvenza può essere desunto da plurimi inadempimenti, dalla consistenza e composizione dell'attivo e del passivo, dalla difficoltà di pronta liquidazione dei beni e da indici oggettivi di cessazione o forte contrazione dell'attività imprenditoriale; le censure che mirano solo a una rivalutazione del merito probatorio sono inammissibili in cassazione.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio e non può essere invocata per sopperire alla mancanza di un principio di prova sui fatti da accertare.
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