Cassazione Civile, Ordinanza n. 04654/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
Una società a responsabilità limitata in liquidazione ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il reclamo contro la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale. La società sosteneva, anzitutto, che il credito posto a fondamento dell'istanza di fallimento fosse inferiore alla soglia prevista dalla legge fallimentare e che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciarsi su tale deduzione. Inoltre censurava l'acquisizione e valutazione, nel giudizio di reclamo, di documenti prodotti dal curatore fallimentare non costituitosi formalmente nel termine, ritenendo che ciò comportasse decadenza dal potere di difesa e di produzione documentale. Infine lamentava che la Corte territoriale avesse mal valutato le eccezioni e i documenti prodotti dalla società, travisando la prova e omettendo l'esame di fatti decisivi circa il superamento della soglia minima di indebitamento prevista per l'assoggettabilità al fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e, comunque, irrilevante perché la sentenza impugnata aveva accertato debiti scaduti e non pagati ben superiori alla soglia ostativa al fallimento; ha reputato infondato il secondo motivo, affermando che nel reclamo fallimentare il curatore è parte necessaria e che il giudice può interrogarlo liberamente e acquisire i documenti pertinenti nel contraddittorio; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché sollecitava una rivalutazione di merito delle prove, non consentita in cassazione, e non denunciava un vero omesso esame di fatto storico decisivo. Il ricorso è stato quindi respinto, con conseguente conferma della decisione di merito e dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, secondo comma, lett. c), L. Fall.
La soglia di non fallibilità rileva solo se risulti positivamente che i debiti scaduti e non pagati dell'imprenditore siano complessivamente inferiori al limite previsto; non è decisivo che il singolo credito del ricorrente istante sia inferiore a tale importo.
art. 15, ultimo comma, L. Fall.
La disposizione va letta come parametro della complessiva esposizione debitoria scaduta e insoluta al momento della dichiarazione di fallimento, non come riferimento al solo credito del procedente.
art. 18 L. Fall.
Nel reclamo contro la sentenza di fallimento il curatore è parte necessaria; il giudice può esercitare poteri officiosi e acquisire documenti nel rispetto del contraddittorio, anche se il curatore non si sia formalmente costituito.
art. 117 c.p.c.
Il curatore non costituito può essere liberamente interrogato sui fatti di causa, secondo una logica assimilabile alla posizione del contumace nel processo di cognizione.
art. 372 c.p.c.
In cassazione non sono esaminabili documenti formati successivamente alla sentenza impugnata e depositati in violazione del divieto di nuova produzione.
art. 380-bis c.p.c.
La memoria depositata ai sensi di tale norma non può introdurre documenti nuovi non ammissibili in cassazione.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è stata evocata, ma ritenuta inammissibile/irrilevante perché il ricorso non era autosufficiente e comunque la questione non era decisiva.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice cattivo apprezzamento delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non la rivalutazione del materiale probatorio o la contestazione del merito dell'accertamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore è parte necessaria e il giudice può acquisire d'ufficio documenti e informazioni pertinenti, purché sia rispettato il contraddittorio con le altre parti.
- La verifica della soglia dimensionale ostativa al fallimento va compiuta considerando l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati alla data della decisione, non la sola entità del credito del soggetto istante.
- In cassazione la censura per omessa pronuncia o omesso esame di fatti decisivi richiede autosufficienza del ricorso e specifica indicazione del fatto storico e degli atti rilevanti; non è consentita una mera richiesta di nuova valutazione del merito probatorio.
- Il cattivo apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito non integra, di regola, un vizio deducibile in cassazione se non nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o dell'anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
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