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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04663/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per l'anno d'imposta 2009, ai fini IRPEF, con addebito di imposta, interessi e sanzioni. Il giudice di appello aveva ritenuto la cartella illegittima limitatamente agli interessi per difetto di motivazione, osservando che l'atto non esplicitava la modalità di calcolo degli interessi, pur indicando la base normativa di riferimento. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 20 e 25 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che, in caso di controllo automatizzato, non è necessario indicare il dettaglio del calcolo degli interessi se sono già noti al contribuente i presupposti della pretesa e sono indicati il parametro normativo e la decorrenza degli accessori.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 22281/2022, ha ritenuto errata la decisione della CTR, perché in materia di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato è sufficiente, quanto agli interessi, il richiamo all'atto presupposto e/o l'indicazione della base normativa e della decorrenza; non è invece necessaria la specificazione dei singoli tassi o delle modalità analitiche di calcolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Nel controllo automatizzato della dichiarazione, la cartella può essere motivata mediante richiamo alla dichiarazione e agli elementi da essa risultanti; la pretesa sugli interessi non richiede il dettaglio del calcolo se il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della richiesta.

  • art. 20 d.P.R. n. 602/1973

    Norma richiamata a fondamento della pretesa e della disciplina della riscossione degli importi iscritti a ruolo, inclusi gli accessori.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Norma richiamata quale disciplina della cartella di pagamento e dei relativi contenuti motivazionali.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    L'obbligo di motivazione della cartella è soddisfatto, nel caso di atto conseguente a precedente determinazione del debito, tramite il richiamo dell'atto precedente e la quantificazione degli ulteriori accessori.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    L'obbligo motivazionale dell'atto amministrativo è rispettato quando il destinatario possa comprendere la pretesa in base al richiamo all'atto presupposto e agli elementi essenziali della richiesta.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio sulla proposta del relatore.

Massime di principio

  • In tema di cartella di pagamento emessa all'esito di controllo automatizzato della dichiarazione, l'obbligo di motivazione è normalmente assolto mediante il richiamo alla dichiarazione o all'atto presupposto da cui emerge il debito.
  • Se la cartella non introduce per la prima volta la pretesa sugli interessi ma si limita a richiamare un debito già determinato, non è necessaria l'esposizione analitica del calcolo degli interessi né dei singoli tassi applicati.
  • Quando la cartella costituisce il primo atto con cui vengono richiesti gli interessi, la motivazione deve indicare la base normativa della pretesa e la decorrenza degli accessori, senza bisogno di specificare le modalità matematiche di calcolo.
  • Un eventuale vizio motivazionale riferito ai soli interessi comporta, di regola, la nullità parziale dell'atto, con salvezza della parte relativa al tributo principale se autonoma e non inficiata dal vizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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