Cassazione Civile, Ordinanza n. 25915/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
Il titolare di una ditta individuale ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente. La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2011, aveva recuperato a tassazione maggiori redditi di impresa ai fini IRPEF, IRAP e IVA, sulla base del raffronto tra fatture e comunicazioni fiscali del contribuente e dati emergenti dalla documentazione trasmessa da una società cliente. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la CTR avesse accolto l'appello senza illustrare l'iter logico-giuridico seguito. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sulle presunzioni, sostenendo che l'avviso non fosse fondato su elementi gravi, precisi e concordanti e che non fosse stata rispettata la ripartizione dell'onere probatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello, pur sintetica, fosse intellegibile e dotata di un apparato argomentativo sufficiente a superare la soglia del "minimo costituzionale", sicché non ricorresse nullità per motivazione apparente. Quanto al merito, ha confermato la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo fondato su incongruenze interne ai dati fiscali del contribuente e su elementi documentali provenienti da terzi, osservando che la CTR si era attenuta ai principi consolidati in tema di presunzioni gravi, precise e concordanti e di onere del contribuente di fornire la prova contraria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro della validità della motivazione della sentenza; la Corte esclude la nullità perché la motivazione, pur concisa, è comprensibile.
richiamato per denunciare il vizio motivazionale della sentenza tributaria; la Corte ritiene che il requisito motivazionale sia soddisfatto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
dedotto come vizio processuale per la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
dedotto per la violazione delle norme sostanziali e probatorie in tema di accertamento fiscale.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
consente l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma inattendibile, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
legittima la rettifica IVA mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti in presenza di contabilità inattendibile.
richiamato nel motivo di ricorso come norma violata in relazione all'IRAP.
richiamato per l'onere della prova; la Corte ribadisce che, accertate le incongruenze, spetta al contribuente provare la correttezza delle dichiarazioni.
richiamato quale norma sulle presunzioni semplici, utilizzabili dall'Ufficio se gravi, precise e concordanti.
richiamato quale norma sulle presunzioni semplici, utilizzabili dall'Ufficio se gravi, precise e concordanti.
richiamato come base della comunicazione telematica dei dati rilevanti ai fini del controllo fiscale (
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia meramente apparente, cioè formalmente esistente ma incapace di rendere percepibile il fondamento della decisione; una motivazione sintetica è valida se consente di comprendere la ratio decidendi.
- In materia tributaria, l'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando emergano incongruenze o inattendibilità intrinseca desumibili da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
- Le incongruenze tra dichiarazioni fiscali, comunicazioni telematiche e dati provenienti da terzi possono costituire base sufficiente per la rettifica del reddito e dell'IVA, se non adeguatamente giustificate dal contribuente.
- Quando l'Ufficio abbia fornito un quadro presuntivo serio e convergente, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni e di offrire prova contraria specifica.
- La soglia di validità della motivazione delle sentenze tributarie coincide con il c.d. "minimo costituzionale": non è richiesto un apparato argomentativo esteso, ma solo un percorso logico comprensibile e coerente con l'oggetto del gravame.
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