Cassazione Civile, Ordinanza n. 27053/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per IVA e imposte dirette relativi agli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006, fondati su un PVC della Guardia di Finanza che aveva contestato l'utilizzo di fatture relative a sponsorizzazioni ritenute inesistenti, emesse nell'ambito di un presunto schema di operazioni soggettivamente inesistenti con associazioni sportive dilettantistiche gravitanti nell'orbita dell'effettivo sponsee. La CTR aveva annullato gli avvisi per il 2004 e 2005 per tardività del raddoppio dei termini, ma aveva confermato l'accertamento per il 2006 e le relative sanzioni. La società ricorrente ha proposto sette motivi: 1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 21-septies l. 241/1990 per asserita illegittimità della sottoscrizione degli avvisi da parte di soggetto non legittimato e per delega generica; 2) omesso rilievo d'ufficio della nullità o inesistenza dell'atto per difetto di sottoscrizione; 3) omesso esame di un fatto decisivo sulla mancanza dei requisiti del firmatario; 4) violazione delle norme sul raddoppio dei termini d'accertamento, deducendo che, essendovi stato decreto di archiviazione penale, mancava il presupposto del reato e il giudice tributario sarebbe dovuto essere vincolato all'esito del procedimento penale; 5) omesso esame dei fatti decisivi relativi al raddoppio dei termini; 6) omesso esame della buona fede della contribuente e falsa applicazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e della disciplina unionale sull'IVA, sostenendo che pagamenti tracciabili, coerenza economica e vantaggio ottenuto dimostrassero l'assenza di consapevolezza della frode; 7) violazione dell'art. 5 d.lgs. 472/1997, assumendo che le sanzioni non potessero applicarsi per difetto di colpa, anche in ragione dell'archiviazione penale. La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso: ha ritenuto inammissibili le censure sulla sottoscrizione, perché la CTR aveva accertato in fatto l'esistenza dell'ordine di servizio/delega e perché il vizio di sottoscrizione dell'avviso integra nullità e non inesistenza, nullità che non può essere dedotta per la prima volta in cassazione né rilevata d'ufficio; ha ritenuto infondati i motivi sul raddoppio dei termini, ribadendo che è sufficiente l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. e che l'archiviazione o l'esito del processo penale sono irrilevanti, dovendosi compiere una prognosi postuma solo sui presupposti dell'obbligo di denuncia; ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla buona fede, osservando che la contribuente aveva ammesso di non aver verificato la corrispondenza tra emittente della fattura e soggetto che aveva eseguito la prestazione e che, secondo la giurisprudenza, la regolarità formale, i pagamenti tracciabili e l'eventuale vantaggio economico non escludono la partecipazione all'operazione soggettivamente inesistente; ha infine confermato la legittimità delle sanzioni, poiché in materia tributaria l'assenza di colpa deve essere provata dal contribuente e non risultava dimostrata, anzi la condotta negligente era emersa dagli atti.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha escluso la fondatezza delle censure sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento, affermando che il vizio denunciato integra nullità e non inesistenza dell'atto e che tale nullità, nel caso concreto, non era rilevabile d'ufficio né deducibile per la prima volta in cassazione; ha inoltre ribadito che, ai fini del raddoppio dei termini, conta la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale e non l'esito del procedimento penale, sicché l'archiviazione non incide sulla legittimità dell'azione accertativa se la denuncia era dovuta. Quanto al merito della pretesa fiscale, la Corte ha ritenuto non decisiva la dedotta buona fede della contribuente, richiamando il principio per cui la regolarità contabile, i pagamenti tracciabili e il vantaggio economico non bastano a escludere la consapevolezza della partecipazione a operazioni soggettivamente inesistenti. Le sanzioni sono state confermate perché la contribuente non ha provato l'assenza assoluta di colpa; le spese non sono state liquidate per mancanza di costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
"L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione"
La mancanza della sottoscrizione, o la sottoscrizione da parte di soggetto non legittimato, determina nullità dell'avviso di accertamento e non inesistenza dell'atto; la relativa invalidità non è rilevabile d'ufficio e va eccepita tempestivamente.
art. 21-septies l. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inesistenza/nullità insanabile dell'atto, ma non accolto dalla Corte.
In tema di raddoppio dei termini, il richiamo è stato superato dall'orientamento secondo cui rileva l'obbligo di denuncia penale, non l'effettivo esito del procedimento.
Come per l'art. 43 d.P.R. 600/1973, il raddoppio dei termini è collegato all'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.
Il raddoppio dei termini presuppone la sussistenza dell'obbligo di denuncia per uno dei reati tributari; il giudice tributario verifica solo i presupposti dell'obbligo, con valutazione ex ante (prognosi postuma), non l'accertamento del reato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio deducibile è l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni, argomentazioni o valutazioni giuridiche.
art. 360, quarto comma, c.p.c.
Richiamato per l'inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione fondati su un vizio motivazionale non deducibile nei limiti fissati dalla norma.
Le censure di vizio motivazionale sono inammissibili nei limiti previsti dalla disciplina del doppio conforme.
La censura è inammissibile quando si pone in contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla detrazione IVA, ma la Corte ha escluso che i dati formali e contabili addotti fossero idonei a dimostrare la buona fede.
In materia di sanzioni tributarie, l'assenza di colpa deve essere provata dal contribuente; la mera buona fede non basta se non è dimostrato un errore inevitabile o comunque non superabile con l'ordinaria diligenza.
Parte della nuova disciplina delle invalidità degli atti tributari: gli atti annullabili non sono rilevabili d'ufficio.
Individua le ipotesi di nullità degli atti tributari rilevabili d'ufficio solo nei casi espressamente previsti.
Disciplina l'irregolarità degli atti dell'amministrazione finanziaria, distinguendola da nullità e annullabilità.
Richiamato solo per chiarire che l'efficacia dell'esito del processo penale sul giudizio tributario opera entro i limiti di tale recente disposizione.
Citato in relazione alla clausola di salvaguardia sul raddoppio dei termini, applicabile solo se la denuncia sia trasmessa nei termini ordinari.
Richiamato come norma di abrogazione della precedente disciplina sulla nullità dell'accertamento.
Corte cost. n. 247/2011
Ha chiarito che il raddoppio dei termini dipende dalla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'esito del procedimento penale; il giudice tributario compie solo una prognosi postuma sui presupposti dell'obbligo.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione non coincide con l'inesistenza dell'atto e, se non è stata tempestivamente dedotta nei gradi di merito, non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione né rilevata d'ufficio.
- Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, è sufficiente che, al momento dell'azione dell'ufficio, sussistano i presupposti dell'obbligo di denuncia penale; non assumono rilievo decisivo l'archiviazione, la prescrizione o l'esito del processo penale, poiché il giudizio tributario resta autonomo.
- Quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, la regolarità formale della contabilità, l'uso di pagamenti tracciabili o l'eventuale utilità economica dell'operazione non bastano da soli a provare la buona fede del contribuente.
- In materia di sanzioni tributarie, l'assenza di colpa costituisce fatto impeditivo e deve essere provata dal contribuente; la buona fede è configurabile solo se l'errore è inevitabile e non superabile con l'ordinaria diligenza.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera contestazione della valutazione delle prove o della motivazione in diritto.
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