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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27001/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugna in Cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato un avviso di accertamento per IIDD e IVA relativo all’anno d’imposta 2009, fondato su contestazioni di operazioni inesistenti, ricavi non contabilizzati e non dichiarati, costi disconosciuti, sottofatturazione di un’autovettura e indebita applicazione del regime IVA del margine. Con il primo motivo deduce violazione delle norme sull’accertamento e sul riparto probatorio, sostenendo che il giudice avrebbe illegittimamente avallato una doppia presunzione circa gli "anticipi soci" in cassa come indice di utili extra-contabili. Con il secondo motivo contesta la prova per presunzioni della soggettiva fittizietà delle operazioni con le presunte "cartiere", lamentando che l’Ufficio avrebbe in realtà contestato un’interposizione fittizia e non semplicemente operazioni inesistenti. Con il terzo motivo censura la determinazione induttiva dei ricavi senza riconoscimento dei corrispondenti costi e deduce la violazione dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, assumendo che la norma consenta l’imputazione di redditi e non di ricavi. Con il quarto motivo contesta l’omessa considerazione dei costi collegati ai ricavi induttivamente accertati. Con il quinto motivo deduce l’apparenza della motivazione sulla ripresa IVA relativa a due fatture emesse da una delle presunte cartiere e sul diniego del regime del margine. Con il sesto motivo censura l’accertamento di omessi ricavi e IVA sulla vendita di un’autovettura, sostenendo che la presunzione fosse basata su un solo fatto noto. Con il settimo motivo denuncia l’illegittimità delle sanzioni e l’omessa pronuncia sul cumulo giuridico.

La decisione

La Corte rigetta il primo, ritiene inammissibile il secondo, accoglie parzialmente il terzo nei limiti del mancato esame dei costi forfettari presumibilmente sostenuti per produrre il maggior reddito, respinge il quarto per derivazione dall’esito del secondo, rigetta il quinto e il sesto, dichiara inammissibile il settimo. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al profilo accolto e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione per il solo riesame del tema dei costi inerenti al maggior reddito induttivamente accertato; per il resto la decisione di merito resta ferma.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    consente l’accertamento induttivo o analitico-induttivo del reddito d’impresa sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti; il saldo negativo di cassa può costituire indice di ricavi non contabilizzati, ma l’accertamento deve anche considerare i costi presumibilmente sostenuti per produrre il maggior reddito.

  • art. 53 Cost.

    richiamato in relazione al principio di capacità contributiva, che impone di non determinare il reddito tassabile in modo avulso dai costi presuntivamente inerenti al reddito accertato.

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze difensive; non costituisce però autonoma base decisoria nella motivazione accolta o respinta.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente; il profilo decisivo trattato dalla Corte attiene soprattutto alla motivazione apparente e al minimo costituzionale della stessa.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell’onere della prova: in presenza di indizi gravi sulla fittizietà delle operazioni o sulla disponibilità di liquidità, spetta al contribuente dimostrare la reale provenienza delle somme e la buona fede.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per le presunzioni semplici; la Corte ribadisce che l’accertamento può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti, e che nel caso del saldo negativo di cassa non si versa in una presunzione di secondo grado.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per le presunzioni semplici; la Corte ne conferma l’utilizzabilità quando gli indizi siano adeguati e logicamente coordinati.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle garanzie del giusto processo; non assume un’autonoma ratio decisoria nel provvedimento.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    richiamato come parametro di conformazione interna alle fonti convenzionali e sovranazionali.

  • art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    la disciplina antielusiva dell’interposizione non richiede necessariamente fraudolenza, ma la Corte rileva che nel caso concreto l’Ufficio non ha contestato una mera elusione bensì l’inesistenza soggettiva delle operazioni; resta però aperto, in sede di rinvio, il tema del riconoscimento dei costi connessi al maggior reddito accertato.

  • art. 109, comma 4, d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato in relazione alla deducibilità dei costi; la Corte osserva che, nei redditi accertati induttivamente, occorre tenere conto anche dei costi presuntivi.

  • art. 36 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41

    richiamato sul regime del margine IVA, qualificato come regime speciale e derogatorio, che richiede prova dei presupposti per la sua applicazione.

  • L. 22 marzo 1995, n. 85

    legge di conversione del d.l. n. 41/1995, richiamata per il regime del margine.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    invocato per censurare la motivazione della decisione tributaria; la Corte ritiene che, nel caso concreto, la motivazione fosse sufficiente e non apparente.

  • art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato in tema di sanzioni e cumulo giuridico, ma la doglianza viene dichiarata inammissibile.

  • art. 17 d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato insieme all’art. 12 d.lgs. n. 472/1997 in tema di sanzioni.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per i singoli motivi di ricorso; la Corte distingue tra errori di diritto, vizi motivazionali e inammissibilità delle censure meramente di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per il regime dell’inammissibilità del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.

Massime di principio

  • In tema di accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, il saldo negativo di cassa costituisce un’anomalia contabile idonea a fondare la presunzione di ricavi non contabilizzati almeno pari al disavanzo, purché l’accertamento sia logicamente motivato e supportato da elementi convergenti.
  • Quando l’Amministrazione dimostri, anche per presunzioni, la fittizietà soggettiva dell’interposto o la natura di cartiera del soggetto coinvolto nella catena commerciale, spetta al contribuente fornire prova contraria, in particolare della propria buona fede e della reale provenienza delle somme o della merce.
  • L’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 non si limita ai casi di simulazione o di frode in senso stretto, ma colpisce ogni uso improprio di strumenti leciti finalizzato all’elusione; tuttavia, se la contestazione concreta riguarda l’inesistenza soggettiva delle operazioni, il relativo accertamento va scrutinato come prova dell’operazione fittizia e non come mera elusione.
  • Nel reddito d’impresa accertato in via induttiva o analitico-induttiva, il giudice deve verificare anche l’eventuale riconoscimento, almeno forfettario, dei costi presumibilmente sostenuti per produrre il maggior reddito, in ossequio al principio di capacità contributiva.
  • Il regime IVA del margine, essendo un regime speciale e derogatorio dell’ordinaria disciplina, richiede che il contribuente provi i presupposti di fatto che ne legittimano l’applicazione; in difetto, il regime non è utilizzabile.
  • La censura di motivazione in cassazione è accoglibile solo quando la motivazione sia meramente apparente o inesistente in senso costituzionalmente rilevante; non è sufficiente una critica alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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