Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27023/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di accertamento negativo proposta dalla proprietaria di un fondo, che chiedeva dichiararsi inesistente qualsiasi diritto di passaggio pedonale e carrabile sul proprio bene, salvo il solo passaggio pedonale per attingere acqua da un pozzo. La convenuta, proprietaria del fondo vicino, resisteva e proponeva in via riconvenzionale tre domande: usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile, costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia e, in subordine, costituzione coattiva per asserita interclusione assoluta del proprio fondo. Il Tribunale rigettava le riconvenzionali e la Corte d'appello confermava. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 1167 c.c. e vizi motivazionali/processuali, sostenendo che il giudizio possessorio definito con ordinanza di reintegrazione le avesse consentito di recuperare il possesso della servitù prima del decorso del termine utile all'usucapione, sicché lo spoglio non avrebbe interrotto il possesso ad usucapionem; 2) violazione dell'art. 1051, ultimo comma, c.c. e difetto di motivazione, sostenendo che l'esenzione per i cortili dei fabbricati non fosse applicabile o comunque che il fondo fosse intercluso in modo assoluto; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato in una precedente sentenza del Tribunale che avrebbe impedito l'uso di un diverso accesso al fondo della ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, la censura fondata sull'art. 1167 c.c., osservando che la ricorrente non aveva allegato il necessario recupero effettivo del possesso, requisito richiesto dalla norma per escludere l'efficacia interruttiva dello spoglio ai fini dell'usucapione. Ha inoltre rilevato che l'ordinanza possessorio-reintegratoria, seguita da rinuncia agli atti e estinzione della fase di merito del giudizio possessorio bifasico, non aveva efficacia di giudicato e non era utilizzabile come prova nel diverso giudizio petitorio. Quanto alla servitù coattiva, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 1051, ultimo comma, c.c., rilevando che la sentenza impugnata aveva correttamente considerato, sulla base della non contestazione e della prova disponibile, l'esistenza di un cortile di pertinenza del fabbricato della resistente nel tratto interessato dal passaggio, con conseguente operatività dell'esenzione; ha anche affermato che l'assenza di altri fondi idonei a sopportare il passaggio andava allegata e provata tempestivamente nel giudizio di merito e non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese, al risarcimento del danno ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato, mentre le spese verso l'intimato contumace sono state dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • art. 1167 c.c.

    Lo spoglio ha efficacia interruttiva del termine di usucapione solo se il ricorso per reintegrazione è accolto e il possesso è effettivamente recuperato.

  • art. 115 c.p.c.

    Le prove del giudizio possessorio non sono automaticamente utilizzabili nel giudizio petitorio, in ragione della diversità di petitum e causa petendi.

  • art. 116 c.p.c.

    La sentenza ha escluso un vizio di valutazione della prova, ritenendo che il giudice di merito avesse correttamente considerato gli elementi istruttori rilevanti.

  • art. 310, comma 3, c.p.c.

    L'estinzione della fase di merito del giudizio possessorio impedisce che l'ordinanza resa nella fase sommaria conservi efficacia vincolante tra le parti.

  • art. 1051, ultimo comma, c.c.

    La servitù coattiva di passaggio non è costituita quando il passaggio richiesto interessa un cortile di pertinenza del fabbricato, e l'esenzione opera se non è provata la necessità di gravare altri fondi privi di tale esenzione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se consente di comprendere la ratio decidendi e non è meramente apparente o contraddittoria.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    I motivi di ricorso sono scrutinati nei limiti della specificità delle censure e del corretto dedotto vizio di violazione di legge, nullità o omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione dà atto della proposta di definizione anticipata e della richiesta di trattazione della ricorrente.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La soccombenza è stata ritenuta accompagnata da responsabilità aggravata, con condanna al risarcimento del danno e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dichiarato il presupposto per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di usucapione di una servitù, chi invoca l'interruzione del possesso per spoglio deve allegare e provare non solo la tempestiva proposizione dell'azione di reintegra, ma anche l'effettivo recupero del possesso; in difetto, la censura è inidonea a scalfire la decisione di merito.
  • L'ordinanza resa nella fase sommaria di un giudizio possessorio bifasico non acquista efficacia vincolante se la successiva fase di merito si estingue per rinuncia agli atti; inoltre, le prove raccolte nel possessory non sono automaticamente spendibili nel successivo giudizio petitorio per la diversità di petitum e causa petendi.
  • La domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio richiede che l'attore dimostri la concreta necessità del passaggio e l'assenza di alternative praticabili; la deduzione dell'interclusione assoluta e dell'inesistenza di fondi alternativi va fatta tempestivamente nel merito e provata con elementi idonei.
  • L'esenzione prevista per i cortili di pertinenza dei fabbricati opera quando il passaggio coattivo graverebbe su tali aree e non risulti provata la necessità di imporre la servitù su altri fondi non esenti.
  • In cassazione non possono essere introdotti per la prima volta fatti o allegazioni decisivi che richiedono accertamenti di merito non compiuti nei precedenti gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MateriePossessoServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.