Cassazione Civile, Ordinanza n. 27000/2025 del 08/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA e IRPEF relativo all'anno d'imposta 2008, emesso nei confronti di un contribuente operante nel settore della confezione di abiti da donna per conto terzi. A seguito di incongruenze emerse dagli studi di settore, l'Ufficio ha svolto una verifica fiscale e ha ricostruito i ricavi applicando ai costi delle lavorazioni subappaltate la stessa percentuale di ricarico (68%) che il contribuente dichiarava di applicare ai lavori fatturati ai clienti diretti, con conseguente accertamento analitico-induttivo di maggior reddito non dichiarato. Il contribuente ha impugnato l'accertamento e, dopo l'accoglimento in primo grado, la CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia. In Cassazione il contribuente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo l'erroneità del criterio della media aritmetica semplice e la mancata considerazione delle differenti tipologie di merce e dei diversi ricarichi; 2) violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1972, 54 d.P.R. 633/1972 e 2729 c.c., per difetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per la condanna alle spese in assenza di specifica domanda; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; 5) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserito difetto di specificità dell'appello dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello non fosse apparente, perché la CTR aveva descritto in modo circostanziato sia l'omessa fatturazione di talune lavorazioni sia la ricostruzione dei ricavi mediante ricarico del 68%, con motivazione idonea a superare il minimo costituzionale. Ha poi dichiarato inammissibili i primi due motivi nella parte in cui miravano a un nuovo esame del merito e delle risultanze probatorie, non consentito in cassazione. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondata la censura sul difetto di specificità dell'appello, osservando che il motivo non colpiva una specifica statuizione della sentenza e che, comunque, l'atto di appello era sufficientemente specifico. Ha reputato manifestamente infondato il terzo motivo sulle spese, affermando che il giudice d'appello deve regolare d'ufficio le spese in base all'esito complessivo della lite e che nel caso concreto l'istanza era comunque presente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un riesame del merito e della valutazione delle presunzioni compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La violazione processuale è scrutinabile nei limiti dell'effettiva lesione del paradigma normativo dedotto; non può essere usata per contestare nel merito la ricostruzione dei fatti.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1972
Consente l'accertamento analitico-induttivo dei ricavi sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Legittima, ai fini IVA, la rettifica analitico-induttiva della dichiarazione quando sussistano elementi presuntivi idonei.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la loro valutazione è riservata al giudice di merito.
Il giudice deve pronunciare su tutte le domande e nei limiti di esse; la statuizione sulle spese segue il decisum e non richiede domanda autonoma se implicita nel gravame.
La sentenza è nulla solo se la motivazione è del tutto mancante o meramente apparente, non per semplice insufficienza argomentativa.
L'atto di appello nel processo tributario deve contenere motivi specifici; la riproposizione delle difese può bastare se, letta nel complesso, rende inequivoco il dissenso rispetto alla decisione impugnata.
Il giudice che definisce il processo deve condannare la parte soccombente alle spese, anche d'ufficio, senza necessità di domanda della parte vittoriosa.
artt. 24 e 111 Cost.
Sono richiamati per affermare il diritto a una decisione completa anche sulle spese di lite.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisibile.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito, delle prove o della correttezza concreta di un criterio estimativo, quando la censura si risolva nella semplice contrapposizione di una diversa lettura dei fatti.
- L'accertamento analitico-induttivo dei ricavi fondato su presunzioni è legittimo se il giudice di merito ritiene plausibile il quadro indiziario e constata l'assenza di elementi contrari decisivi allegati dal contribuente.
- Nel processo tributario, l'onere di specificità dell'appello può ritenersi assolto anche mediante la riproposizione complessiva delle ragioni di dissenso, purché dal gravame emerga in modo univoco la critica alla decisione di primo grado.
- La regolazione delle spese segue l'esito complessivo unitario della lite: quando il giudice d'appello riforma la decisione, deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese, senza che sia necessaria un'apposita domanda della parte vittoriosa.
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