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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27027/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La lite nasce da una controversia possessoria relativa al passaggio su una striscia di terreno tra due fabbricati. In un primo momento, in sede di reclamo, era stata concessa una reintegrazione nel possesso in favore di una sola parte; poi, all'esito del giudizio di merito possessorio, la domanda era stata rigettata e il titolo interinale non era stato confermato. Il Tribunale, su istanza di parte, aveva dichiarato l'inefficacia del provvedimento cautelare/possessorio interinale ex art. 669 novies c.p.c., ordinando il ripristino dello stato dei luoghi e condannando gli opponenti alle spese e al risarcimento ex art. 96 c.p.c. La Corte d'appello, in parte, aveva confermato tale impostazione ma aveva attribuito l'obbligo di ripristino alla sola beneficiaria del provvedimento interinale. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: (1) e (3) hanno denunciato violazione delle regole di competenza e nullità della decisione per avere il giudice proceduto con il rimedio ex art. 669 novies, comma 3, c.p.c. anziché con un autonomo giudizio ordinario; (2) hanno dedotto violazione di varie norme processuali e sostanziali in materia possessoria e di condanna alle spese e ai danni; (4) hanno lamentato omessa considerazione di fatti decisivi e vizio motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché i ricorrenti, estranei alla declaratoria di inefficacia del provvedimento interinale e privi di interesse specifico sul punto, non avevano articolato una censura coerente; inoltre la Corte territoriale aveva correttamente ricondotto il provvedimento impugnato all'art. 669 novies, comma 3, c.p.c. e, comunque, anche a voler escludere tale norma, il giudice competente a dichiarare l'inefficacia e a disporre il ripristino sarebbe stato il medesimo tribunale che aveva emesso il provvedimento interinale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per cumulo confuso e disorganico di doglianze eterogenee. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché il vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria non è più sindacabile nei termini invocati dopo la riforma del 2012, e comunque non erano stati individuati fatti storici decisivi omessi. I ricorrenti sono stati inoltre condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, al risarcimento ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato, mentre le spese verso la parte rimasta intimata sono state dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • art. 669 novies c.p.c.

    Consente al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare di dichiararne l'inefficacia, con provvedimento in forma di ordinanza, quando all'esito del giudizio di merito sia escluso il diritto alla cautela; nel caso considerato non era necessario un autonomo giudizio ordinario.

  • art. 669 quater c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della dedotta incompetenza, ma ritenuto non idoneo a fondare la censura.

  • art. 669 terdecies c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza specifica e autonoma censura ammissibile.

  • art. 703 c.p.c.

    Richiamato in tema di procedimento possessorio, ma le doglianze sono state giudicate confusamente formulate.

  • art. 1168 c.c.

    Richiamato come norma sostanziale sulla reintegrazione nel possesso, senza che la sua violazione fosse illustrata in modo specifico.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato in relazione al possesso, senza una censura autonoma e intellegibile.

  • artt. 91 c.p.c. e 92 c.p.c.

    Richiamati in tema di spese processuali, ma non oggetto di una doglianza ammissibile e specificamente argomentata.

  • art. 96 c.p.c.

    Fondamento della condanna al risarcimento per responsabilità aggravata in favore della parte vittoriosa; la Corte ha confermato la condanna per la pretestuosità e infondatezza delle eccezioni svolte dai ricorrenti.

  • art. 96 c.p.c.

    Fondamento della condanna a favore della Cassa delle Ammende disposta nei confronti dei ricorrenti.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state dichiarate inammissibili perché formulate in modo confuso o perché dirette a denunciare vizi non più sindacabili nei termini prospettati.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Richiamato per affermare il filtro di inammissibilità del ricorso manifestamente inconsistente, da valutarsi per singolo motivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nella fase di definizione anticipata del ricorso.

  • art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    Norma che ha consentito alla parte ricorrente di chiedere la decisione dopo la proposta di definizione anticipata.

  • art. 51 c.p.c.

    La partecipazione del consigliere delegato proponente non integra causa di incompatibilità.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'asserita incompatibilità del consigliere delegato, esclusa dalla Corte.

  • art. 54, comma 1, lett. b), D.L. 22.6.2012 n. 83, conv. in L. 7.8.2012 n. 134

    Ha modificato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato sul vizio di motivazione.

  • L. n. 53/1994

    Richiamata in tema di notifica degli atti; la notifica dell'appello era stata ritenuta inesistente perché l'avvocato notificante non risultava autorizzato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'ulteriore contributo unificato posto a carico dei ricorrenti, se dovuto.

  • Cass. sez. un. 10.4.2024 n. 9611

    Citata per escludere l'incompatibilità del consigliere delegato proponente nel collegio decidente.

  • Cass. ord. 25.3.2024 n. 8023

    Richiamata per affermare l'inammissibilità del motivo che cumula in modo disorganico doglianze eterogenee.

  • Cass. n. 12990/2009

    Richiamata per il principio secondo cui, nel vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., devono essere individuati i fatti storici decisivi omessi.

  • Cass. 30.5.2003 n. 8766

    Citata in relazione al profilo transitorio dell'art. 669 novies, comma 3, c.p.c. nei procedimenti possessori instaurati prima del 15.6.2009.

  • Cass. S.U. 21.3.2017 n. 7155

    Richiamata per il principio del filtro di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da applicare a ciascun motivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specifico, autonomo e intellegibile: la cumulazione disorganica di censure eterogenee, senza la chiara individuazione della portata precettiva delle norme asseritamente violate e del modo in cui la sentenza se ne sarebbe discostata, determina inammissibilità.
  • Il vizio motivazionale oggi deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di uno o più fatti storici, principali o secondari, decisivi e specificamente omessi; non è più consentito censurare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione secondo il previgente paradigma.
  • Quando un provvedimento interinale perde efficacia per effetto dell'esito del giudizio di merito, la declaratoria di inefficacia e le conseguenti misure ripristinatorie spettano al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare/interinale, secondo il meccanismo processuale previsto dall'art. 669 novies c.p.c., senza necessità di introdurre un autonomo giudizio ordinario, salvo eventuali questioni di applicabilità temporale della norma.
  • La parte che è estranea al capo di decisione direttamente censurato e non dimostra un concreto pregiudizio o un interesse specifico alla sua cassazione non può utilmente impugnare tale statuizione.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere confermata quando il comportamento processuale della parte soccombente consista nella proposizione di eccezioni e difese pretestuose o manifestamente infondate.
  • Nel giudizio di cassazione il controllo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. opera motivo per motivo e consente di dichiarare inammissibile il ricorso che si ponga in contrasto con un consolidato orientamento o che sia comunque manifestamente inconsistente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossessoSpese di lite
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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