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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 14 novembre 2024, n. 175

Testo unico della giustizia tributaria.

Normativa italiana24G00193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto legislativo approva il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di giustizia tributaria ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il testo disciplina organizzazione delle corti, ruolo e reclutamento dei magistrati tributari, composizione dei collegi, requisiti, incompatibilità, nomine, formazione, incarichi, cessazione e garanzie. Prevede regimi transitori sull’età massima: cessazione a 72 anni nel 2027, a 71 nel 2028 e a 70 anni dal 1° gennaio 2029.

Testo unico della giustizia tributaria

Testo unico della giustizia tributaria

Il decreto legislativo riordina in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti sulla giustizia tributaria. Il testo unico entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Organizzazione delle corti

La giurisdizione tributaria è esercitata dalle corti di giustizia tributaria di primo grado, con sede nel capoluogo di ciascuna provincia, e dalle corti di secondo grado, con sede nel capoluogo di ciascuna regione. Sono previste sezioni staccate di secondo grado in determinati comuni, purché l’istituzione non comporti maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Le province autonome di Trento e Bolzano dispongono di corti con competenza territoriale provinciale, secondo le disposizioni compatibili con la normativa speciale applicabile. Il numero delle corti, delle sezioni e i relativi organici sono indicati nelle tabelle allegate; il numero delle sezioni può essere adeguato con decreto ministeriale in relazione al flusso medio dei processi.

Ruolo e organico dei giudici e magistrati tributari

Sono istituiti e aggiornati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria:

  • il ruolo unico nazionale dei magistrati tributari, ordinato secondo l’anzianità di servizio nella qualifica e, in caso di parità, secondo l’anzianità anagrafica;
  • il ruolo unico nazionale dei giudici tributari già in servizio, ordinato secondo l’anzianità o, per alcune nomine successive al 2011, secondo il punteggio conseguito nella procedura selettiva.

I ruoli sono pubblicati annualmente entro il mese di gennaio sul sito istituzionale del Consiglio di presidenza. L’organico dei magistrati tributari è fissato in 448 unità presso le corti di primo grado e 128 presso quelle di secondo grado.

Composizione e funzionamento degli organi giudicanti

Ogni corte è presieduta da un presidente, il cui incarico dura quattro anni, rinnovabile una sola volta per un ulteriore quadriennio previa valutazione positiva. Il presidente non può essere nominato se raggiungerà l’età pensionabile entro i quattro anni successivi alla scadenza del termine per presentare la domanda.

Ogni sezione è composta da un presidente, un vicepresidente e almeno due magistrati o giudici tributari. Il collegio giudicante è composto in modo invariabile da tre votanti. In caso di insufficienza dei componenti, il presidente della corte designa magistrati di altre sezioni, prioritariamente magistrati tributari.

Il Consiglio di presidenza può istituire sezioni specializzate per specifiche questioni controverse. L’assegnazione dei ricorsi tiene conto in primo luogo della specializzazione e, successivamente, di criteri cronologici e casuali. Il calendario annuale delle udienze e la composizione trimestrale dei collegi sono stabiliti dai presidenti di sezione secondo i criteri generali del Consiglio di presidenza.

Nomina dei presidenti e dei componenti

I presidenti delle corti e delle sezioni sono scelti tra magistrati tributari oppure tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo graduatorie basate sui criteri previsti dal testo unico. Per la vicepresidenza possono essere nominati anche giudici tributari con almeno:

  • cinque anni di esercizio delle funzioni presso le corti di primo grado;
  • dieci anni di esercizio delle funzioni presso le corti di secondo grado, oltre al possesso della laurea in giurisprudenza o economia e commercio.

I giudici delle corti di secondo grado sono scelti tra magistrati tributari con almeno tre anni di anzianità nelle corti di primo grado e tra i giudici già presenti nel ruolo unico nazionale. Le nomine sono effettuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza.

Reclutamento del magistrato tributario

La nomina a magistrato tributario avviene mediante concorso per esami, bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli destinati a rendersi vacanti nel quadriennio successivo. Il concorso si svolge, di norma, annualmente.

La prova scritta comprende:

  • un elaborato teorico di diritto tributario;
  • un elaborato teorico di diritto civile o commerciale;
  • una prova teorico-pratica consistente nella redazione di una sentenza tributaria.

La prova orale riguarda diritto tributario e processuale tributario, diritto civile e processuale civile, diritto penale tributario, diritto costituzionale e amministrativo, diritto commerciale, diritto dell’Unione europea, contabilità e bilancio, informatica giuridica e una lingua straniera scelta tra inglese, spagnolo, francese e tedesco.

Sono ammessi all’orale i candidati che ottengono almeno 12/20 in ciascun elaborato scritto. L’idoneità richiede almeno 6/10 in ciascuna materia orale, la sufficienza nella lingua straniera e un punteggio complessivo non inferiore a 90 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

Per i posti nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti linguistici previsti dalla normativa speciale, fermo restando che il colloquio in lingua straniera deve svolgersi in una lingua diversa da quella obbligatoria per l’impiego.

Requisiti di ammissione al concorso

Sono ammessi i laureati in giurisprudenza con corso almeno quadriennale o in possesso di laurea magistrale in Scienze dell’economia, Scienze economico-aziendali o titoli equiparati degli ordinamenti previgenti. Sono inoltre richiesti:

  • cittadinanza italiana;
  • esercizio dei diritti civili;
  • condotta incensurabile;
  • mancata dichiarazione di non idoneità per tre volte al medesimo concorso alla data di scadenza della domanda;
  • gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

Per i giudici tributari sono richiesti cittadinanza italiana, esercizio dei diritti civili e politici, assenza di condanne o misure di prevenzione indicate dalla norma, età non superiore a 67 anni alla scadenza del bando, idoneità fisica e psichica e laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche.

Svolgimento del concorso e commissione

La domanda di partecipazione è presentata telematicamente al Ministero dell’economia e delle finanze secondo le modalità e i termini del bando. L’esclusione deve essere comunicata almeno 30 giorni prima della prova scritta.

La prova può svolgersi contemporaneamente in più sedi, con collegamento a distanza della commissione. Il contributo di partecipazione è fissato in 50 euro, aggiornabile ogni tre anni in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

La commissione è composta da un presidente, magistrati con almeno 15 anni di anzianità, professori universitari, avvocati patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori e dottori commercialisti con almeno 15 anni di anzianità. Non possono farne parte soggetti che abbiano insegnato, nei dieci anni precedenti, nelle scuole di preparazione ai concorsi per le magistrature indicate dalla norma.

Se i candidati che hanno completato la prova scritta sono più di 300, possono essere costituite sottocommissioni e collegi interni per la valutazione degli elaborati.

Nomina e tirocinio

Gli idonei sono classificati secondo il punteggio complessivo e nominati, nei limiti dei posti banditi, con decreto ministeriale. Il Ministro può richiedere l’assegnazione di ulteriori posti, in misura non superiore al doppio del decimo dei posti messi a concorso e nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili.

Il magistrato tributario nominato svolge un tirocinio formativo articolato in due sessioni consecutive di tre mesi ciascuna presso le corti, con partecipazione all’attività giurisdizionale collegiale. In caso di valutazione negativa è ammesso a un ulteriore tirocinio di sei mesi; una seconda valutazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego.

Formazione continua

È garantita la formazione continua dei giudici e dei magistrati tributari. I magistrati sono tenuti a partecipare ai corsi indicati come obbligatori dal Consiglio di presidenza.

La formazione è organizzata prioritariamente dalla Scuola nazionale dell’amministrazione, con corsi distinti da quelli destinati all’amministrazione finanziaria, oppure da università accreditate o altri enti pubblici. Il programma annuale deve essere comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze entro il mese di luglio dell’anno precedente.

Incompatibilità

Ai magistrati tributari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull’ordinamento giudiziario. Sono previste incompatibilità con incarichi politici, amministrativi o istituzionali, funzioni presso l’amministrazione finanziaria, Guardia di finanza, società di riscossione, Forze armate e corpi di polizia, nonché con attività di consulenza, assistenza, rappresentanza tributaria, tenuta della contabilità e redazione dei bilanci.

È inoltre vietata la partecipazione allo stesso collegio di coniugi, conviventi, parenti e affini entro il quarto grado. Nessuno può appartenere contemporaneamente a più corti. Il Consiglio di presidenza accerta le cause di incompatibilità e può disporre la sospensione o il trasferimento d’ufficio nei casi previsti.

Durata degli incarichi, trasferimenti e cessazione

I giudici tributari del ruolo unico non instaurano, per il conferimento dell’incarico, un rapporto di pubblico impiego. Magistrati e giudici tributari cessano dall’incarico al compimento del settantesimo anno di età, con regime transitorio:

  • il 1° gennaio 2027, per chi abbia compiuto 72 anni entro il 31 dicembre 2026 o li compia nel 2027;
  • il 1° gennaio 2028, per chi abbia compiuto 71 anni entro il 31 dicembre 2027 o li compia nel 2028;
  • dal 1° gennaio 2029, al compimento del settantesimo anno.

Presidenti di sezione, vicepresidenti e componenti non possono essere assegnati alla stessa sezione per più di cinque anni consecutivi e non possono concorrere per altri incarichi prima che siano trascorsi due anni dall’immissione nelle funzioni.

Gli incarichi vacanti sono pubblicizzati dal Consiglio di presidenza e assegnati secondo i punteggi della tabella C, salvo giudizio di demerito. Costituiscono cause di demerito, tra l’altro, una sanzione disciplinare nel quinquennio precedente o il deposito tardivo di almeno il 60% dei provvedimenti oltre il termine di trenta giorni dalla deliberazione.

Decadenza, dispensa e garanzie

Il giudice decade dall’incarico se perde i requisiti, incorre in incompatibilità, cessa dall’impiego pubblico per cause diverse dal pensionamento o dalle dimissioni volontarie, non assume l’incarico entro trenta giorni senza giustificazione o non partecipa senza giustificato motivo a tre sedute consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto ministeriale previa deliberazione del Consiglio di presidenza.

Per i magistrati tributari sono previste disposizioni in materia di dimissioni, riammissione, dispensa dal servizio e aspettativa per infermità o sopravvenuta inettitudine. Se l’infermità consente lo svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato può essere destinato, a domanda e nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, mantenendo il trattamento economico previsto dalla norma.

I magistrati non possono essere sospesi, dispensati, trasferiti o destinati ad altra sede o funzione se non con deliberazione del Consiglio di presidenza, con il loro consenso oppure per motivi e secondo garanzie di difesa stabiliti dalla legge. Nei procedimenti relativi a tali misure hanno diritto di visionare ed estrarre copia degli atti, presentare deduzioni e chiedere di essere sentiti personalmente.

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