Cassazione Civile, Ordinanza n. 33424/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA chiesto da una società che aveva cessato l'attività e si era cancellata dal registro delle imprese. L'Ufficio aveva negato il rimborso assumendo che la società fosse "non operativa" perché in perdita fiscale per il triennio precedente e quindi soggetta al divieto di rimborso previsto dalla disciplina delle società di comodo. Il ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato il diniego, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 30 l. n. 724/1994, dell'art. 2, commi 36 decies e 36 duodecies, d.l. n. 138/2011, delle preleggi, della direttiva 2006/112/CE, dello Statuto del contribuente e dell'art. 23 Cost., sostenendo che il rimborso IVA fosse dovuto in caso di cessazione dell'attività e che la disciplina sulle società in perdita fosse riferibile solo alla continuità aziendale; 2) violazione delle stesse norme e dell'art. 113 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse qualificato la società come non operativa sulla base della sola autoqualificazione dichiarativa, senza un autonomo accertamento, e avesse applicato erroneamente la disciplina sulle società in perdita fiscale anche per annualità anteriori alla decorrenza normativa rilevante.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina interna sulle società non operative e su quelle in perdita fiscale debba essere disapplicata nella parte in cui, in via automatica, priva il soggetto passivo del diritto al rimborso, alla detrazione, alla compensazione o alla cessione del credito IVA solo perché non ha raggiunto determinate soglie di ricavi o si trova in perdita fiscale. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e la successiva giurisprudenza di legittimità, ha affermato che ciò che rileva è l'effettivo esercizio di un'attività economica e l'assenza di frode o abuso. Ha quindi concluso che, nel caso concreto, spettava il rimborso richiesto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e non essendo contestata l'esistenza e l'entità dell'eccedenza IVA, ha deciso la causa nel merito accogliendo l'originario ricorso della società contribuente.
Norme richiamate
art. 30 l. 23 dicembre 1994, n. 724
La Corte ne ha limitato l'applicazione alla disciplina delle società non operative, affermando la disapplicazione della norma nella parte in cui comporta la perdita del diritto al rimborso/alla detrazione IVA in assenza di frode o abuso.
commi 36 decies e duodecies
La disciplina che equiparava alle società di comodo quelle in perdita fiscale è stata ritenuta incompatibile con il diritto unionale e quindi disapplicabile nella parte in cui determina automaticamente il divieto di rimborso/detrazione IVA.
art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In caso di cessazione dell'attività l'eccedenza IVA può essere chiesta a rimborso secondo la disciplina propria della cessazione, con applicazione del relativo regime sostanziale e dei limiti ordinari in tema di prova e termini.
art. 167 direttiva 2006/112/CE
Osta a una normativa nazionale che privi il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte per il solo mancato raggiungimento di soglie di ricavi o per l'essere in perdita fiscale.
art. 9, par. 1, direttiva 2006/112/CE
La qualità di soggetto passivo IVA non può essere negata solo perché il volume delle operazioni non raggiunge la soglia prevista dalla normativa nazionale, se l'attività economica è effettivamente svolta.
art. 203 direttiva 2006/112/CE
Richiamato dal ricorrente a sostegno della neutralità IVA, ma non assunto come base decisoria autonoma.
art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
È menzionato come riferimento del divieto di compensazione per le società non operative nel testo dell'art. 30 l. n. 724/1994.
art. 5, comma 4-ter, d.l. 14 marzo 1988, n. 70, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154
È richiamato quale riferimento del divieto di cessione dell'eccedenza di credito IVA per le società non operative.
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La richiesta di rimborso, in via generale, è soggetta al termine decadenziale biennale, salvo che si tratti di rimborso dell'eccedenza IVA alla cessazione dell'attività, per il quale opera la prescrizione ordinaria decennale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per i motivi di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Il ricorrente l'ha invocato per censurare l'asserita mancanza di autonoma valutazione del giudice di merito.
Richiamato quale criterio ermeneutico per l'interpretazione della disciplina sulle società non operative.
Richiamato tra le norme interpretative prospettate dal ricorrente.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso come parametro interpretativo.
artt. 1 e 3 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamati dal ricorrente a sostegno di un'interpretazione conforme ai principi dello Statuto del contribuente.
art. 23 Cost.
Invocato dal ricorrente nel primo motivo, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
Massime di principio
- In materia di IVA, la qualità di soggetto passivo e il correlato diritto alla detrazione, al rimborso, alla compensazione e alla cessione dell'eccedenza non possono essere negati in modo automatico per il solo fatto che il volume dei ricavi o delle operazioni attive sia inferiore a una soglia fissata dalla legge nazionale, se l'attività economica è effettivamente svolta.
- Le disposizioni interne sulle società non operative o in perdita fiscale devono essere disapplicate quando producano una perdita automatica del credito IVA incompatibile con la direttiva 2006/112/CE, salvo che l'Amministrazione dimostri elementi oggettivi di frode o abuso.
- Il rimborso dell'eccedenza IVA spettante in caso di cessazione dell'attività va valutato secondo la disciplina propria dell'art. 30 d.P.R. n. 633/1972; in tale ipotesi non è decisivo il mero dato della non operatività presunta, ma occorre verificare i presupposti sostanziali del credito e l'assenza di contestazioni su esistenza ed entità dello stesso.
- Il contribuente che chiede il rimborso di un credito d'imposta resta onerato della prova dei fatti costitutivi del credito; tuttavia l'Amministrazione può contestare il credito anche oltre i termini di accertamento, se il credito non deriva da una mera autoesposizione dichiarativa.
- La limitazione dei diritti IVA introdotta per finalità antielusive deve essere proporzionata e non eccedere quanto necessario a prevenire frodi o abusi; un criterio fondato solo sulla soglia quantitativa dei ricavi non è di per sé idoneo a dimostrare un uso fraudolento o abusivo del diritto.
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