Cassazione Civile, Ordinanza n. 33273/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda un'area di proprietà privata occupata dal Comune per la posa di un condotto fognario funzionale a un impianto pubblico, con successiva attivazione di plurimi procedimenti espropriativi annullati e, infine, adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. La proprietaria ha proposto opposizione alla stima ex art. 29 d.lgs. 150/2011 contro la quantificazione dell'indennizzo offerto dall'ente, sostenendo che il valore del bene dovesse essere determinato avuto riguardo alla destinazione urbanistica esistente al momento dell'occupazione illegittima (quando l'area era edificabile) e, in subordine, che dovesse comunque considerarsi il contesto edificatorio circostante; ha inoltre contestato la corretta applicazione dei criteri di stima del Comune. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, con un primo motivo, nullità/violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme processuali sull'opposizione alla stima, assumendo che la Corte d'appello avesse respinto la domanda senza pronunciare sul quantum dell'indennità; con un secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 22 e 42-bis d.P.R. 327/2001, sostenendo che per l'occupazione senza titolo e per la componente risarcitoria dell'istituto andasse valorizzata la situazione urbanistica edificatoria del periodo 2009-2016, e non la destinazione a verde esistente al momento del decreto di acquisizione sanante.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la Corte d'appello si era effettivamente pronunciata sulla domanda, applicando correttamente l'art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e individuando il momento rilevante nella data del provvedimento acquisitivo, con riferimento al valore venale del bene allora vigente e alla distinta componente risarcitoria del 5% annuo per l'occupazione senza titolo. Ha invece accolto, nei limiti indicati, il secondo motivo: ha ribadito che il valore del bene va determinato alla data del decreto di acquisizione sanante, secondo la destinazione urbanistica legale esistente in quel momento, e che non rilevano né il contesto edificatorio dei terreni limitrofi né sopravvenute modifiche urbanistiche. Tuttavia, ha ritenuto che, ai fini della componente indennitaria/risarcitoria relativa al periodo di occupazione illegittima anteriore al decreto, la misura forfettaria del 5% annuo sul valore attuale a verde non fosse integralmente satisfattiva, poiché nel periodo 2009-2016 l'area era edificabile; perciò ha cassato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze perché ridetermini la sola componente relativa a quel periodo, prendendo a base il valore dell'area come edificabile al momento del provvedimento acquisitivo. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché la Corte di merito aveva comunque esaminato la domanda e deciso sul criterio di quantificazione dell'indennizzo.
È richiamato quale parametro del motivo di violazione di legge accolto nei limiti della corretta applicazione dell'art. 42-bis.
È richiamato quale parametro del motivo prospettato come nullità processuale per omessa pronuncia, poi respinto.
La sua applicazione analogica è stata esclusa in presenza della disciplina speciale dell'acquisizione sanante ex art. 42-bis.
È la norma speciale applicabile: il valore venale del bene va determinato alla data del provvedimento acquisitivo; la componente per l'occupazione senza titolo è liquidata, salvo prova di un danno diverso, nella misura del 5% annuo sul valore determinato ai sensi della norma.
Costituisce il rito dell'opposizione alla stima richiamato dalla parte ricorrente.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo quale norma processuale in materia espropriativa.
Richiamato nel contesto della richiesta di sospensione del giudizio per pendenza del parallelo giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Nel procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, il valore venale del bene da porre a base dell'indennizzo va determinato con riferimento alla data del provvedimento di acquisizione, secondo la destinazione urbanistica legale vigente in quel momento.
- L'applicazione analogica delle norme sull'indennità di occupazione legittima non è consentita quando il testo dell'art. 42-bis disciplina espressamente la fattispecie e i criteri di liquidazione.
- La componente relativa alla pregressa occupazione senza titolo ha natura forfettaria/indennitaria ed è quantificata, in via legale, nel 5% annuo sul valore venale determinato ai sensi dell'art. 42-bis, salvo prova di una diversa entità del danno.
- Il proprietario può superare la misura legale forfettaria dimostrando un maggior pregiudizio concreto; tuttavia, se intende aumentare il ristoro, deve allegare e provare specifiche conseguenze economiche ulteriori rispetto alla perdita temporanea del godimento del bene.
- Ai fini della stima del bene espropriato o acquisito sanantemente, rileva la classificazione urbanistica legale dell'area e non il mero contesto edificatorio dei terreni limitrofi né sopravvenienze urbanistiche successive al provvedimento acquisitivo.
- Non integra omessa pronuncia la decisione del giudice che, pur respingendo l'opposizione, abbia effettivamente affrontato il criterio giuridico di determinazione dell'indennizzo richiesto, anche se in modo sfavorevole alla parte istante.
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