Cassazione Civile, Ordinanza n. 33272/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La lite nasce da un contratto di appalto pubblico stipulato per la fornitura e posa in opera di barriere metalliche, successivamente integrato. L’appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme indicate in due fatture, ritenendo dovuti sia importi per forniture ulteriori sia un adeguamento/revisione prezzi. La committente proponeva opposizione sostenendo di avere già integralmente pagato il corrispettivo pattuito e contestando che gli importi azionati fossero dovuti, anche perché una parte delle forniture sarebbe stata eseguita su ordine di un diverso soggetto del gruppo societario e non della committente. Il Tribunale e poi la Corte d’appello respingevano le pretese dell’appaltatrice, ritenendo pagato quanto dovuto e irrilevanti le istanze istruttorie. In cassazione l’appaltatrice deduceva: 1) violazione delle norme processuali e del diritto di difesa per la mancata ammissione di prova testimoniale e CTU, sostenendo che i DDT e i conteggi prodotti dimostrassero forniture ulteriori rispetto a quelle già saldate; 2) omesso esame di fatti decisivi per non avere ammesso le prove richieste; 3) violazione delle norme sul mandato/rappresentanza e sulla ratifica, assumendo che le ulteriori forniture ordinate dalla società del gruppo della committente dovessero imputarsi a quest’ultima. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, che il diniego di prova era stato motivato in base alla non decisività e alla sufficienza del quadro documentale, e che le questioni su mandato e ratifica erano nuove e non autosufficientemente dedotte nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la mancata ammissione della prova testimoniale e della CTU fosse frutto di una valutazione di merito sulla irrilevanza/non decisività dei mezzi istruttori, non sindacabile in cassazione nei termini proposti; ha escluso anche il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché la censura non individuava un fatto storico decisivo omesso, ma contestava la valutazione del materiale probatorio. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha reputato inammissibile perché le questioni su mandato con o senza rappresentanza e ratifica erano state introdotte per la prima volta in cassazione, senza indicazione degli atti di merito in cui fossero state dedotte, e comunque richiedevano nuovi accertamenti di fatto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato come parametro del diritto di difesa e del diritto alla prova, ma la Corte esclude che nel caso vi sia stata una sua lesione
art. 111 Cost.
richiamato unitamente all’art. 24 Cost. per il giusto processo e il diritto alla prova
la Corte esclude la violazione della norma perché la controparte aveva sempre contestato il credito e non vi era non contestazione utile a fondare la pretesa
richiamato nel motivo, ma la Corte osserva che la censura mira in realtà a contestare la valutazione di merito delle prove
richiamato nel motivo in relazione alla fase istruttoria, senza autonoma decisione di accoglimento
richiamato nel motivo in relazione alla fase istruttoria, senza autonoma decisione di accoglimento
richiamato nel motivo in relazione alla fase istruttoria, senza autonoma decisione di accoglimento
richiamato nel motivo in relazione alla fase istruttoria, senza autonoma decisione di accoglimento
richiamato nel motivo per la prova testimoniale; la Corte ribadisce che la decisività del mezzo di prova era insussistente
richiamato per sostenere l’ammissibilità della prova testimoniale; la Corte non accoglie la doglianza perché le prove erano comunque irrilevanti/non decisive
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
limite formale richiamato per i motivi di violazione di legge, ma la Corte qualifica le censure come meramente di merito
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
ricorda che la violazione del diritto alla prova è censurabile in cassazione solo se il giudice di merito pone preclusioni inesistenti o dichiara inammissibile il mezzo per ragioni non legate alla sua rilevanza
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte lo ritiene non integrato perché la doglianza riguarda la valutazione delle prove e non un fatto storico decisivo omesso
la non contestazione vale solo se effettiva; qui la controparte aveva contestato il credito fin dall’inizio
richiamato nel terzo motivo in tema di ratifica, ma la Corte dichiara la questione nuova e non esaminabile
richiamato nel terzo motivo in tema di mandato senza rappresentanza, ma la Corte dichiara la questione nuova e non esaminabile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La mancata ammissione di prova testimoniale o di CTU è censurabile in cassazione solo se il mezzo istruttorio sia effettivamente decisivo e idoneo, con giudizio di certezza, a sovvertire il fondamento della decisione di merito; se il giudice ha già valutato la non decisività della prova, la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la sufficienza o la correttezza della valutazione probatoria del giudice di merito; esso richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera diversa lettura delle prove.
- La violazione del diritto alla prova è deducibile in cassazione come error in procedendo solo quando il giudice di merito abbia negato il mezzo istruttorio per ragioni processuali inesistenti o per preclusioni insussistenti; se invece il diniego dipende da una valutazione di irrilevanza o non decisività, il sindacato di legittimità resta limitato alla motivazione nei ristretti limiti consentiti.
- La non contestazione ex art. 115 c.p.c. non opera quando la controparte abbia tempestivamente e sostanzialmente contestato il credito o i fatti costitutivi della pretesa; non è sufficiente invocarla sulla base di documenti o conteggi predisposti unilateralmente.
- Questioni nuove che presuppongono accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito, o che non siano state specificamente dedotte con indicazione degli atti rilevanti, sono inammissibili in cassazione anche se formalmente veicolate come violazioni di legge.
- Le censure dirette a far valere l’imputazione di obbligazioni a soggetti diversi da quelli formalmente parte del rapporto contrattuale richiedono una chiara allegazione dei fatti costitutivi nei gradi di merito; in mancanza, la deduzione in cassazione non può trasformarsi in una nuova ricostruzione del rapporto sostanziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33268/2024 del 19/12/2024
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33269/2024 del 19/12/2024
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33270/2024 del 19/12/2024
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33271/2024 del 19/12/2024
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33273/2024 del 19/12/2024
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33274/2024 del 19/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →