Cassazione Civile, Ordinanza n. 33268/2024 del 19/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per l'ammodernamento di un tratto autostradale. L'impresa appaltatrice, quale mandataria di un'ATI, aveva chiesto in giudizio l'accertamento del grave inadempimento della stazione appaltante, la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, oltre al pagamento delle opere eseguite, in via subordinata anche a titolo di arricchimento senza causa. La stazione appaltante aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per far dichiarare la risoluzione imputabile all'appaltatrice, con condanna al risarcimento dei danni e alla penale. Il Tribunale aveva ritenuto entrambi inadempienti, ma prevalente l'inadempimento della stazione appaltante; la Corte d'appello aveva confermato in parte tale impostazione, riconoscendo inoltre all'appaltatrice un ulteriore importo per prestazioni eseguite. In cassazione la stazione appaltante deduceva: 1) violazione dell'art. 119 d.P.R. n. 554/1999, sostenendo che la risoluzione unilaterale da essa disposta doveva essere valorizzata come atto autoritativo e che la controparte aveva strumentalmente introdotto il giudizio; 2) violazione degli artt. 1455 c.c., 31 l. n. 109/1994, norme sulla sicurezza e dell'art. 112 c.p.c., per mancata valutazione complessiva e comparata degli inadempimenti reciproci e per non aver attribuito rilievo alla gravità delle violazioni dell'appaltatrice, specie sul POS; 3) violazione degli artt. 1223, 1227, 1176 e 1218 c.c., per non aver ridotto il danno in ragione del concorso causale dell'appaltatrice; 4) violazione dell'art. 1458 c.c. e del divieto di mutatio libelli, per avere la Corte d'appello ritenuto ammissibile la domanda dell'appaltatrice sul corrispettivo delle opere effettivamente eseguite. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le censure di mero riesame del merito e infondati i motivi di diritto, affermando che la risoluzione ex art. 119 d.P.R. n. 554/1999 non è un atto autoritativo preclusivo del sindacato del giudice ordinario e che la valutazione della gravità e prevalenza degli inadempimenti va compiuta secondo gli artt. 1453 e 1455 c.c. sulla base delle risultanze di causa; ha inoltre escluso l'omesso esame di fatti decisivi, l'erronea esclusione del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. e la mutatio libelli nella domanda di pagamento delle opere eseguite.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della stazione appaltante, confermando la decisione di merito che aveva ritenuto prevalente l'inadempimento della stazione appaltante nell'appalto pubblico e aveva riconosciuto all'impresa appaltatrice anche il corrispettivo per le prestazioni effettivamente eseguite. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 119 d.P.R. n. 554/1999
La risoluzione del contratto per grave inadempimento nell'appalto pubblico non è qualificata come atto autoritativo insindacabile, ma come iniziativa esercitabile nell'esecuzione del contratto; il giudice ordinario può verificarne i presupposti di gravità e imputabilità dell'inadempimento.
art. 1455 c.c.
La gravità dell'inadempimento va valutata in relazione all'interesse dell'altra parte e all'economia complessiva del rapporto, mediante una comparazione concreta degli inadempimenti reciproci.
artt. 1453 e ss. c.c.
Nell'appalto pubblico, quando entrambe le parti denunciano reciproci inadempimenti, la disciplina applicabile resta quella privatistica della risoluzione per inadempimento.
art. 1227 c.c.
La richiesta di riduzione del danno per concorso causale è assorbita quando il giudice abbia già ritenuto prevalente l'inadempimento della parte obbligata al risarcimento, escludendo i presupposti per attribuire rilevanza causale all'altrui condotta.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia non è fondata quando la questione sia stata comunque presa in considerazione, anche implicitamente, dal giudice di merito.
art. 360 c.p.c.
Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o a contestare apprezzamenti di merito sono inammissibili in sede di legittimità; l'omesso esame ex n. 5 non è deducibile quando la decisione di appello sia conforme a quella di primo grado.
art. 1458 c.c.
La domanda di pagamento del valore delle opere eseguite dopo la risoluzione è questione di interpretazione della domanda e del suo titolo, rimessa al giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto in presenza di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'appalto pubblico la risoluzione disposta dalla stazione appaltante ai sensi della disciplina regolamentare vigente ratione temporis non ha natura autoritativa in senso preclusivo: il giudice ordinario conserva pieno potere di accertare se sussistano grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo dell'appaltatore.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento, ai fini della risoluzione contrattuale, deve essere compiuta in concreto e in modo comparativo, tenendo conto dell'interesse complessivo dell'altra parte all'adempimento e dell'incidenza delle singole violazioni sull'economia del contratto.
- In presenza di reciproci inadempimenti, il giudice di merito deve motivare la prevalenza dell'uno sull'altro con riferimento alle risultanze istruttorie e al contesto complessivo del rapporto; non è necessario che assuma rilievo determinante il primo atto con cui una parte abbia contestato l'altrui inadempimento.
- La deduzione di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove; il sindacato di legittimità non consente di sostituire alla ricostruzione fattuale del giudice di merito una diversa lettura del materiale probatorio.
- La domanda relativa al pagamento delle opere effettivamente eseguite, una volta risolto il contratto, va letta secondo il suo effettivo contenuto sostanziale; la sua ammissibilità dipende dall'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito, non da una qualificazione astratta imposta in cassazione.
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