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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33270/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per lavori su un edificio scolastico, comprensivo di certificato di prevenzione incendi e rifacimento di impianti elettrico e di illuminazione. La società appaltatrice, poi ammessa a concordato preventivo e posta in liquidazione, agiva per il pagamento di corrispettivi ritenuti ancora dovuti; la Provincia committente opponeva l'inadempimento dell'appaltatrice, chiedendo penale da ritardo e risarcimento del maggior danno conseguente alla risoluzione del contratto e al successivo riappalto. In primo grado erano state operate compensazioni tra i reciproci crediti, con ulteriori somme restituite alla garante assicurativa. In appello, la società appaltatrice e l'assicurazione contestavano soprattutto: 1) la ritenuta applicabilità della penale per ritardo anche dopo la risoluzione del contratto; 2) il mancato riconoscimento della riduzione della penale ex art. 1384 c.c.; 3) la quantificazione equitativa del danno da risoluzione. Il ricorso per cassazione riproponeva due censure ex art. 360 n. 3 c.p.c.: la prima sosteneva che, alla luce del testo contrattuale e delle norme richiamate, la penale da ritardo non fosse applicabile all'ipotesi di risoluzione per grave inadempimento; la seconda lamentava violazione delle norme sulla valutazione della prova e sull'onere probatorio, sostenendo che la penale dovesse essere ridotta perché i lavori eseguiti erano già in larga parte completi, vi erano molte consegne parziali anticipate e il danno della stazione appaltante era stato sopravvalutato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha osservato che la censura non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello non aveva affermato una generica cumulabilità tra penale da ritardo e risarcimento del danno, ma aveva interpretato il contratto e il capitolato ritenendo applicabile la disciplina pattizia anche alla risoluzione conseguente al medesimo ritardo divenuto grave. Sul secondo motivo ha ritenuto che le doglianze mirassero solo a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dell'apprezzamento equitativo della penale, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua. Sono state quindi confermate le statuizioni di merito e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore della Provincia; per la società assicuratrice intimata non è stata disposta pronuncia sulle spese, per mancata costituzione.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione violazioni di legge, ma non di ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove.

  • art. 117 DPR 554/1999

    richiamato come base della disciplina contrattuale della penale per ritardo e delle conseguenze dell'inadempimento nell'appalto pubblico.

  • art. 1382 c.c.

    richiamato quale norma sulla clausola penale; la Corte conferma che la penale da ritardo può operare secondo l'autonomia contrattuale anche in relazione a fattispecie collegate all'inadempimento grave.

  • art. 1383 c.c.

    il divieto di cumulo non impedisce di chiedere, nei limiti ammessi, la penale da ritardo e il risarcimento del danno da inadempimento.

  • art. 16 RD 2440/1923

    norma richiamata nel motivo di ricorso tra quelle asseritamente violate, in relazione alla disciplina dell'appalto pubblico.

  • art. 136 d. lgs. 163/2006

    richiamato quale norma relativa alla risoluzione del contratto di appalto pubblico per grave inadempimento o ritardo.

  • art. 1362 c.c.

    criterio di interpretazione del contratto; la Corte reputa infondata la censura perché mira a sostituire una diversa lettura del testo negoziale a quella del giudice di merito.

  • art. 1384 c.c.

    la riduzione equitativa della penale è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, esercitabile sulla base dell'interesse del creditore e della concreta situazione contrattuale.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la censura non può tradursi in una nuova lettura del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare l'apprezzamento probatorio; la Corte ritiene la doglianza inammissibilmente diretta alla rivalutazione del merito.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne faccia un autonomo esame decisorio.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare l'onere della prova sul danno e sulla riduzione della penale; la Corte ritiene che la censura investa in realtà la valutazione di merito delle prove.

  • art. 2 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La penale per il ritardo può essere riconosciuta anche quando il contratto sia poi risolto per grave inadempimento derivante dal medesimo ritardo, se la disciplina negoziale e quella di settore lo consentono; in tal caso occorre distinguere tra danni già assorbiti dalla penale e ulteriori danni da provare autonomamente.
  • La censura di violazione dei criteri di interpretazione del contratto è infondata quando, in realtà, mira a sostituire una diversa lettura del testo negoziale a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La riduzione equitativa della clausola penale ex art. 1384 c.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua; non esiste una rigida correlazione automatica tra penale e valore delle sole prestazioni rimaste ineseguite.
  • Le doglianze che contestano la valutazione di documenti, verbali e relazioni tecniche, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell'art. 2697 c.c., sono inammissibili quando tendono soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito.
  • Nell'appalto pubblico, la verifica della gravità del ritardo e delle conseguenze economiche dell'inadempimento va compiuta alla luce dell'intera disciplina contrattuale e del capitolato speciale, come parte integrante del regolamento negoziale.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaRisoluzione del contratto

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