Cassazione Civile, Ordinanza n. 33269/2024 del 19/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per la realizzazione di alloggi popolari. La stazione appaltante sospese i lavori per la necessità di rielaborare il progetto strutturale e di approvare una perizia di variante e suppletiva; poi risolse il contratto, contestando il rifiuto dell'appaltatore di sottoscrivere la variante e di riprendere i lavori. L'appaltatore resistette, sostenendo che la sospensione fosse imputabile alla stazione appaltante e proponendo domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento della stessa. Nel giudizio furono coinvolti anche l'assicuratore fideiussore e il comune interessato alla concessione edilizia. In primo grado e in appello furono riconosciuti, sia pure con diverse quantificazioni, danni da illegittima sospensione dei lavori a favore dell'appaltatore e danni a favore della stazione appaltante per il successivo rifiuto di riprendere l'esecuzione; fu inoltre confermata l'illegittimità dell'incameramento della polizza fideiussoria. Con il ricorso per cassazione la stazione appaltante dedusse un solo motivo: violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., sostenendo che, una volta che l'appaltatore avesse illegittimamente rifiutato di riprendere i lavori e fosse intervenuta la risoluzione del contratto, non sarebbe stato più risarcibile alcun danno da sospensione/attesa, perché verrebbe meno il nesso di causalità immediata e diretta tra sospensione e pregiudizio; in alternativa, a suo dire, all'appaltatore sarebbe spettato soltanto il pagamento dei lavori eseguiti. L'appaltatore propose ricorso incidentale censurando: la mancata qualificazione come diffida ad adempiere dell'atto con cui egli aveva dichiarato risolto il contratto; la mancata applicazione dell'art. 25 l. n. 109/1994 per ottenere il 10% del valore dei lavori non eseguiti. La società assicuratrice eccepì l'inammissibilità del ricorso principale e chiese, in subordine, conferma della legittimità del proprio operato e della rivalsa verso l'appaltatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il motivo della stazione appaltante perché il rifiuto illegittimo dell'appaltatore di proseguire i lavori non incide sui danni da ritardo già maturati per effetto della sospensione illegittima: la penale o il pregiudizio da ritardo possono coesistere con la successiva risoluzione del contratto, limitatamente al periodo precedente alla cessazione del ritardo. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza quanto alla pretesa diffida ad adempiere, e perché il motivo sull'art. 25 l. n. 109/1994 non coglieva la ratio decidendi, essendo la variante non eccedente il quinto dell'importo originario e non essendo stata la risoluzione adottata nei presupposti dedotti dall'appaltatore. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti costituite; è stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la questione non si risolvesse in termini di esclusione del danno da ritardo per effetto della successiva risoluzione; il comportamento successivo dell'appaltatore non elide i danni già maturati
il nesso di causalità immediata e diretta non viene meno rispetto ai danni da ritardo già verificatisi prima della risoluzione del contratto
la penale per ritardo è compatibile con la successiva risoluzione del contratto e opera per il periodo di ritardo antecedente alla risoluzione
vieta il cumulo tra prestazione principale e penale per l'inadempimento, ma non esclude il cumulo tra prestazione e penale per il ritardo, né la penale per ritardo con il risarcimento dell'inadempimento
richiamato incidentalmente; non vi era nel caso questione di riduzione della penale
richiamato dal ricorrente incidentale in relazione alla pretesa risoluzione per inadempimento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
richiamato dal ricorrente incidentale per sostenere la diffida ad adempiere e la risoluzione del contratto, ma la Corte ha escluso l'autosufficienza del motivo e non ha riconosciuto che gli atti prodotti integrassero una valida diffida
art. 340 l. n. 2248/1865, all. F
richiamato per sostenere che, a seguito del rifiuto dell'appaltatore, sarebbe stato dovuto soltanto il pagamento dei lavori eseguiti; la Corte non ha condiviso tale conseguenza ai fini del danno da ritardo già maturato
art. 30 d.P.R. n. 1063/1962
richiamato dal ricorrente incidentale a sostegno del diritto dell'appaltatore di risolvere il contratto per sospensione protratta, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 25 l. n. 109/1994
la Corte ha escluso l'applicabilità della norma perché le varianti non avevano superato il quinto dell'importo originario del contratto e perché il presupposto dedotto non ricorreva
richiamato per incardinare i motivi di ricorso, ma i motivi del ricorso incidentale sono stati ritenuti inammissibili
richiamato dalla società assicuratrice per sostenere l'inammissibilità del ricorso principale
richiamato per evidenziare la preclusione al riesame del merito in presenza di doppia conforme
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La penale pattuita per il ritardo nell'adempimento è compatibile con la successiva risoluzione del contratto: il creditore può pretenderla per il periodo compreso tra la mora/ritardo e la cessazione del rapporto, senza che la risoluzione elimini retroattivamente il pregiudizio già maturato.
- Il rifiuto del debitore di proseguire nell'esecuzione non interrompe il nesso causale rispetto ai danni da ritardo già verificatisi e già preventivamente valutati mediante clausola penale; esso rileva solo come fatto estintivo del ritardo per il futuro e come possibile fonte di ulteriori pretese risarcitorie correlate alla risoluzione.
- In tema di appalto pubblico regolato da norme di diritto privato, i principi sulla clausola penale e sul cumulo con il risarcimento seguono le regole generali del codice civile: la penale per ritardo non si confonde con quella per inadempimento e richiede una previsione espressa se si vuole estenderne l'ambito.
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non trascrive o specifica i documenti decisivi su cui fonda la critica, oppure se mira soltanto a ottenere una rivalutazione del merito; il ricorso deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Le norme speciali sugli appalti pubblici in materia di varianti o compensi aggiuntivi trovano applicazione solo al ricorrere dei presupposti testuali previsti dalla disciplina speciale; se tali presupposti mancano, la pretesa non può essere accolta.
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