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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33271/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto pubblico stipulato per la ristrutturazione di un edificio comunale. Nel corso dell'esecuzione furono eseguite varianti, vennero formulate riserve dall'appaltatore e il Comune adottò due delibere con cui riconobbe solo in parte le pretese economiche dell'impresa: una del 1993 e una del 1997, quest'ultima successiva al collaudo. L'appaltatore aveva dapprima impugnato entrambe le delibere davanti al giudice amministrativo, ma in entrambi i casi il TAR aveva dichiarato il difetto di giurisdizione; le sentenze erano divenute definitive. Successivamente, nel 2014, l'appaltatore convenne il Comune davanti al giudice ordinario per ottenere il pagamento di tutti i crediti derivanti dal rapporto. Il Tribunale ritenne prescritte le pretese relative alla delibera del 1997 e non prescritte quelle relative alla delibera del 1993; la Corte d'appello, invece, accolse l'appello principale del Comune e respinse l'incidentale dell'appaltatore, affermando che anche per i crediti del 1993 la mancata riassunzione del giudizio dopo la declinatoria di giurisdizione aveva comportato l'estinzione del processo e la maturazione della prescrizione. Con il ricorso per cassazione l'appaltatore ha dedotto, in sintesi, che il termine decennale di prescrizione dei crediti d'appalto decorreva dall'approvazione del collaudo e non dalla delibera del 1993; che vi erano atti interruttivi della prescrizione costituiti da alcune lettere raccomandate; e che, comunque, l'impugnazione originaria davanti al TAR e la successiva declinatoria di giurisdizione non potevano far decorrere la prescrizione in modo sfavorevole, specie per una controversia avente ad oggetto diritti soggettivi. Il Comune ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo in parte il ricorso. Ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva dichiarato prescritte le pretese creditorie oggetto della delibera comunale del 1997, ritenendo che, non essendo stato riassunto il giudizio amministrativo nei tre mesi previsti dall'art. 59 L. 69/2009 dopo il passaggio in giudicato della declinatoria di giurisdizione, il processo si fosse estinto e la prescrizione non fosse rimasta sospesa, con maturazione del termine decennale già nel 2008. Ha invece cassato con rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa alle pretese oggetto della delibera del 1993, ritenendo applicabile la sospensione della prescrizione durante la pendenza del giudizio amministrativo sino al passaggio in giudicato della sentenza declinatoria del 2004, divenuta definitiva nel 2005; pertanto, alla data della citazione del 2014, il termine decennale non era ancora decorso. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come parametro della denunciata violazione per omessa considerazione di fatti/argomenti decisivi.

  • art. 2946 c.c.

    Usato per affermare il termine di prescrizione ordinaria decennale dei crediti azionati dall'appaltatore.

  • art. 1310 c.c.

    Invocato dal ricorrente tra le norme sulla prescrizione e sui suoi effetti interruttivi/sospensivi.

  • art. 2942 c.c.

    Richiamato per sostenere la sospensione della prescrizione in pendenza del processo.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato per sostenere l'effetto interruttivo delle lettere raccomandate e degli atti giudiziali.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma del ricorso per cassazione invocata per denunciare violazione di legge.

  • art. 11 d.lgs. n. 104 del 2010

    Invocato per sostenere l'irrilevanza della mancata riassunzione ai fini della prescrizione, in controversia di diritti soggettivi.

  • art. 50 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello per il regime previgente di riassunzione, ma poi ritenuto non decisivo dalla Cassazione per la fattispecie esaminata.

  • art. 59 L. n. 69 del 2009

    Norma ritenuta applicabile alla declinatoria di giurisdizione del 2013: consente la riassunzione entro tre mesi e, se tempestiva, conserva gli effetti sostanziali e processuali della domanda; la mancata riassunzione comporta estinzione del giudizio.

  • art. 30 L. n. 1034 del 1971

    Indicata come disciplina processuale amministrativa vigente all'epoca della prima declinatoria, che non prevedeva la riassunzione avanti al giudice munito di giurisdizione.

  • art. 31 L. n. 1034 del 1971

    Richiamato solo per evidenziare che la translatio era prevista, all'epoca, per le ipotesi di pronunce sulla competenza e non sulla giurisdizione.

  • art. 2945 c.c.

    La Corte lo applica per affermare che gli atti introduttivi del giudizio producono effetti sospensivi della prescrizione fino al giudicato della pronuncia che definisce il processo; con l'estinzione del giudizio tale sospensione viene meno.

  • art. 59, L. n. 69 del 2009

    Ribadita come base normativa della translatio giudizio dopo declinatoria di giurisdizione e della conservazione degli effetti della domanda in caso di tempestiva riassunzione.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a crediti derivanti da appalto pubblico, l'atto introduttivo del giudizio e la pendenza del processo possono sospendere la prescrizione fino alla definizione con giudicato della questione di giurisdizione; la sospensione cessa se il giudizio si estingue per mancata riassunzione nei termini di legge.
  • Quando un giudizio sia stato introdotto davanti a giudice privo di giurisdizione e, a seguito di declinatoria, non sia stato riassunto tempestivamente davanti al giudice munito di giurisdizione, l'estinzione del processo impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
  • L'eccezione o il motivo fondati su atti interruttivi della prescrizione devono essere autosufficienti in cassazione: se tali atti non risultano dalla sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare specificamente dove e quando li abbia dedotti nel giudizio di merito, altrimenti la censura è inammissibile come nuova.
  • In presenza di più vicende processuali relative a diversi crediti o diverse delibere, la prescrizione va verificata separatamente per ciascun segmento del rapporto, tenendo conto della diversa data di proposizione del giudizio, della durata della pendenza e del diverso regime processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoAppalto
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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