Cassazione Civile, Ordinanza n. 24723/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti alla C.T.P. di Savona un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, emesso a seguito di processo verbale di constatazione che recuperava a tassazione un reddito ritenuto pari a euro 73.370,00 a fronte di reddito dichiarato pari a zero, con contestazione di maggiori IRPEF, addizionale regionale e comunale, IVA e IRAP. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi: violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sulla presunzione di inattendibilità delle scritture; violazione dell'art. 2729 c.c. in tema di presunzioni semplici; nullità della sentenza per motivazione apparente o apodittica, sia quanto alla motivazione dell'avviso sia quanto alla fondatezza quantitativa del recupero; omesso esame di fatto decisivo; e violazione delle norme sulla sottoscrizione/validità dell'atto impositivo. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha documentato di aver presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, con indicazione della cartella e versamento della prima rata, notificando la relativa documentazione all'Agenzia e all'Avvocatura dello Stato. Poiché nessuna parte ha chiesto la trattazione entro il 31 dicembre 2020 e non risulta un diniego della definizione, la Corte ha rilevato l'estinzione del processo ex lege.
La decisione
La Corte ha preso atto della corretta presentazione della domanda di definizione agevolata ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, del pagamento della prima rata e della mancata istanza di trattazione entro il termine del 31 dicembre 2020. In applicazione del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre rilevato che, per previsione di legge, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come parametro di legittimità dell'accertamento contestato dalla contribuente
art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come parametro di legittimità dell'accertamento IVA contestato dalla contribuente
invocato per contestare l'uso delle presunzioni semplici poste a base dell'accertamento
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dai motivi di ricorso per denunciare motivazione apparente o omessa motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza come apparente o mancante
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel settimo motivo come norma sulla validità/sottoscrizione dell'avviso di accertamento
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1973
richiamato nel settimo motivo in relazione alla validità dell'atto impositivo IVA
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
richiamato nel settimo motivo
artt. 21-septies e 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamati nel settimo motivo in combinato disposto, per sostenere l'invalidità dell'atto
disciplinano la definizione agevolata della controversia tributaria invocata dalla ricorrente
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
se non viene richiesta la trattazione entro il 31 dicembre 2020 e manca un diniego impugnato, il processo si estingue di diritto
richiamato per la costituzione dell'Agenzia ai fini della partecipazione all'udienza
art. 7, comma 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
richiamato come parte della disciplina della definizione agevolata
art. 7, comma 2, lett. b), d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
richiamato come parte della disciplina della definizione agevolata
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria è stata validamente definita mediante domanda di definizione agevolata prevista dalla legge e il contribuente ha effettuato il pagamento della prima rata, il giudizio si estingue di diritto se entro il termine fissato dalla norma nessuna parte chiede la trattazione e non interviene un diniego della definizione.
- L'estinzione del processo per definizione agevolata opera automaticamente per effetto della legge, senza necessità di una pronuncia sul merito dei motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio conseguente a definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale applicabile.
- Le doglianze relative alla legittimità dell'accertamento, alla motivazione dell'atto e alla valutazione presuntiva restano assorbite quando il processo si estingue per sopravvenuta definizione agevolata della controversia.
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