Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24723/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato davanti alla C.T.P. di Savona un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, emesso a seguito di processo verbale di constatazione che recuperava a tassazione un reddito ritenuto pari a euro 73.370,00 a fronte di reddito dichiarato pari a zero, con contestazione di maggiori IRPEF, addizionale regionale e comunale, IVA e IRAP. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi: violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sulla presunzione di inattendibilità delle scritture; violazione dell'art. 2729 c.c. in tema di presunzioni semplici; nullità della sentenza per motivazione apparente o apodittica, sia quanto alla motivazione dell'avviso sia quanto alla fondatezza quantitativa del recupero; omesso esame di fatto decisivo; e violazione delle norme sulla sottoscrizione/validità dell'atto impositivo. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha documentato di aver presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, con indicazione della cartella e versamento della prima rata, notificando la relativa documentazione all'Agenzia e all'Avvocatura dello Stato. Poiché nessuna parte ha chiesto la trattazione entro il 31 dicembre 2020 e non risulta un diniego della definizione, la Corte ha rilevato l'estinzione del processo ex lege.

La decisione

La Corte ha preso atto della corretta presentazione della domanda di definizione agevolata ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, del pagamento della prima rata e della mancata istanza di trattazione entro il termine del 31 dicembre 2020. In applicazione del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre rilevato che, per previsione di legge, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria è stata validamente definita mediante domanda di definizione agevolata prevista dalla legge e il contribuente ha effettuato il pagamento della prima rata, il giudizio si estingue di diritto se entro il termine fissato dalla norma nessuna parte chiede la trattazione e non interviene un diniego della definizione.
  • L'estinzione del processo per definizione agevolata opera automaticamente per effetto della legge, senza necessità di una pronuncia sul merito dei motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio conseguente a definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale applicabile.
  • Le doglianze relative alla legittimità dell'accertamento, alla motivazione dell'atto e alla valutazione presuntiva restano assorbite quando il processo si estingue per sopravvenuta definizione agevolata della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.