Cassazione Civile, Ordinanza n. 24668/2022 del 11/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La professionista aveva chiesto di accertare che non sussistesse l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 per l'attività libero-professionale svolta come avvocata, sostenendo di non aver raggiunto il reddito utile a far sorgere l'obbligo contributivo. In appello era stata anche esclusa la prescrizione della pretesa contributiva dell'INPS, ritenendo che il termine quinquennale decorresse dal 6 luglio 2010, ossia dalla scadenza prorogata per il versamento dei contributi relativi al 2009 in forza del D.P.C.M. 10 giugno 2010. Nel ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione di varie norme, sostenendosi in particolare che il differimento del termine di versamento previsto dal D.P.C.M. riguardasse solo i contribuenti interessati dagli studi di settore e non gli avvocati che, per il 2009, avevano aderito al regime dei minimi; secondo la ricorrente, pertanto, la pretesa dell'INPS era prescritta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che, ai fini di tale decorrenza, rileva anche il differimento dei termini stabilito dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati studi di settore, indipendentemente dal fatto che, in concreto, il singolo professionista abbia aderito o meno a un diverso regime fiscale. Ha inoltre escluso di poter esaminare la questione prospettata in memoria relativa allo ius superveniens derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022, perché non pertinente rispetto ai motivi di ricorso. Il ricorso è stato quindi respinto, senza statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva dell'intimato, con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
individua l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo professionale nelle condizioni previste dalla legge.
art. 3, comma 9, L. n. 335/1995
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in tema di prescrizione dei contributi.
art. 18, D.Lgs. n. 241/1997
prevede che i versamenti dei contributi dovuti agli enti previdenziali siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
art. 17, D.P.R. n. 435/2001
richiamato nel ricorso come disciplina dei termini di versamento collegati alla dichiarazione dei redditi.
art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010
il differimento dei termini di pagamento dei contributi per l'anno 2009 rileva anche ai fini della decorrenza della prescrizione; il termine prorogato vale per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati studi di settore.
art. 1, comma 113, L. n. 244/2007
richiamato nel motivo di ricorso come disposizione coinvolta nella dedotta violazione di legge.
art. 113 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata.
art. 1 preleggi
richiamato nel motivo di ricorso come parametro interpretativo asseritamente violato.
art. 360, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale usato per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il procedimento in camera di consiglio non partecipata e per la comunicazione della proposta del relatore.
art. 55, r.d.l. n. 1827/1935
la prescrizione dei contributi obbligatori decorre dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente o del professionista iscritto.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva, rileva anche l'eventuale proroga del termine di versamento disposta da provvedimenti normativi generali; ciò che conta è l'appartenenza dell'attività esercitata a quelle per cui sono stati elaborati gli studi di settore, non l'effettiva adesione del singolo al regime fiscale collegato a quegli studi.
- Nel giudizio di legittimità, lo ius superveniens può essere applicato solo se la sopravvenienza normativa è pertinente rispetto alle questioni dedotte nei motivi di ricorso; la Corte di cassazione non può introdurre d'ufficio questioni non devolute con il ricorso.
- La dichiarazione fiscale è una mera dichiarazione di scienza e non costituisce il presupposto del credito contributivo, che nasce invece dal fatto costitutivo della produzione del reddito in capo al soggetto obbligato.
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