Cassazione Civile, Ordinanza n. 24667/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
Un soggetto iscritto alla gestione commercianti aveva ottenuto in appello l'accoglimento della domanda di accertamento negativo del debito contributivo, con annullamento di un avviso di addebito notificato dall'INPS. La pretesa dell'ente riguardava il computo, negli anni 2011 e 2012, nel reddito imponibile ai fini contributivi, del reddito da capitale/partecipazione societaria percepito per la sola qualità di socio di una s.r.l. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in l. n. 438/1992, in connessione con la l. n. 233/1990, sostenendo che il nuovo quadro normativo imporrebbe di includere anche i redditi da capitale e dividendi nella base contributiva, poiché tali redditi migliorerebbero il tenore di vita del lavoratore autonomo e in prospettiva la prestazione pensionistica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui, ai fini del calcolo dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni commercianti, la base imponibile è costituita dalla totalità dei redditi d'impresa come definiti dalla disciplina fiscale; gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, quando non vi sia prestazione di attività lavorativa, sono redditi di capitale e non concorrono quindi alla base imponibile contributiva INPS. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con attivazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 384/1992
la base contributiva per gli iscritti alle gestioni commercianti va rapportata ai redditi individuati dalla normativa previdenziale e coordinata con la disciplina fiscale; non include, nel caso di mera partecipazione societaria senza attività lavorativa, i redditi di capitale.
norma di conversione richiamata in connessione con l'art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, nel quadro della disciplina della base imponibile contributiva.
richiamata dall'INPS come parte del quadro normativo previdenziale in tema di contributi dovuti dagli iscritti alla gestione commercianti.
regola il procedimento camerale non partecipato seguito nella definizione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto, in caso di rigetto, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, richiamato per relationem dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Ai fini della contribuzione dovuta dagli iscritti a una gestione previdenziale per commercianti, la base imponibile va individuata secondo la disciplina speciale previdenziale coordinata con la qualificazione fiscale dei redditi; non ogni entrata patrimoniale del socio è automaticamente assoggettata a contribuzione.
- Gli utili derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali, in assenza di prestazione di attività lavorativa, costituiscono redditi di capitale e non redditi d'impresa, con conseguente esclusione dalla base imponibile contributiva INPS.
- In presenza di un orientamento di legittimità consolidato sul punto, la censura che pretenda di includere nella base contributiva i dividendi o gli utili da mera partecipazione societaria è infondata se non confronta specificamente la distinzione tra redditi d'impresa e redditi di capitale.
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