Cassazione Civile, Ordinanza n. 24666/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'ente previdenziale ricorreva per cassazione contro la sentenza d'appello che, confermando il primo grado, aveva accolto l'opposizione del contribuente avverso la richiesta di pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata con decorrenza dal 1 gennaio 2009. La Corte territoriale aveva ritenuto prescritto il credito contributivo, individuando il dies a quo nella scadenza del pagamento e non nella presentazione della dichiarazione, e aveva escluso la sospensione della prescrizione, qualificando l'omessa indicazione del reddito nel quadro RR come mera omissione contributiva e non come occultamento doloso del reddito. Con l'unico motivo l'INPS denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, lett. a) e b), della L. n. 388/2000, sostenendo che la condotta del contribuente dovesse essere qualificata come evasione contributiva per occultamento doloso del reddito presupposto dell'obbligo contributivo, con conseguente applicazione del diverso regime sanzionatorio e incidenza sulla prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo si limitasse a riproporre la tesi dell'INPS senza confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata, la quale aveva escluso l'automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e occultamento doloso del credito contributivo. La Cassazione ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la mancata indicazione nel quadro RR non integra di per sé occultamento doloso, essendo necessario un accertamento in fatto rimesso al giudice di merito; pertanto, la censura non poteva essere veicolata se non nei limiti del vizio motivazionale di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non ritualmente dedotto. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'ente ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
richiamato come fonte dell'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata per la posizione in esame
art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388/2000
richiamato per la disciplina dell'omissione contributiva, applicata dalla Corte territoriale in luogo dell'evasione contributiva
art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000
richiamato dall'INPS per sostenere la qualificazione della condotta come evasione contributiva con occultamento doloso
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
indicato come il solo corretto veicolo per censurare l'accertamento di fatto sull'occultamento doloso, nei ristretti limiti del vizio motivazionale
richiamato nel procedimento camerale per la trattazione del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- In materia di contribuzione previdenziale, l'omessa compilazione di un quadro dichiarativo non integra automaticamente occultamento doloso del presupposto contributivo: occorre un accertamento in concreto della condotta e della sua idoneità a occultare il reddito o il rapporto rilevante.
- La distinzione tra omissione contributiva ed evasione contributiva non può essere affermata in via presuntiva sulla sola base dell'omissione dichiarativa, ma richiede la verifica del giudice di merito degli elementi fattuali che dimostrino il dolo.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che si limiti a riproporre la propria lettura dei fatti senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L'accertamento dell'occultamento doloso costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., se ritualmente dedotto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24665/2022 del 11/08/2022
- ordinanza_civile · 11 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24667/2022 del 11/08/2022
- ordinanza_civile · 11 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24668/2022 del 11/08/2022
- ordinanza_civile · 11 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24669/2022 del 11/08/2022
- ordinanza_civile · 11 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24670/2022 del 11/08/2022
- ordinanza_civile · 11 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24671/2022 del 11/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →