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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24666/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'ente previdenziale ricorreva per cassazione contro la sentenza d'appello che, confermando il primo grado, aveva accolto l'opposizione del contribuente avverso la richiesta di pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata con decorrenza dal 1 gennaio 2009. La Corte territoriale aveva ritenuto prescritto il credito contributivo, individuando il dies a quo nella scadenza del pagamento e non nella presentazione della dichiarazione, e aveva escluso la sospensione della prescrizione, qualificando l'omessa indicazione del reddito nel quadro RR come mera omissione contributiva e non come occultamento doloso del reddito. Con l'unico motivo l'INPS denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, lett. a) e b), della L. n. 388/2000, sostenendo che la condotta del contribuente dovesse essere qualificata come evasione contributiva per occultamento doloso del reddito presupposto dell'obbligo contributivo, con conseguente applicazione del diverso regime sanzionatorio e incidenza sulla prescrizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo si limitasse a riproporre la tesi dell'INPS senza confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata, la quale aveva escluso l'automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e occultamento doloso del credito contributivo. La Cassazione ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la mancata indicazione nel quadro RR non integra di per sé occultamento doloso, essendo necessario un accertamento in fatto rimesso al giudice di merito; pertanto, la censura non poteva essere veicolata se non nei limiti del vizio motivazionale di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non ritualmente dedotto. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'ente ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di contribuzione previdenziale, l'omessa compilazione di un quadro dichiarativo non integra automaticamente occultamento doloso del presupposto contributivo: occorre un accertamento in concreto della condotta e della sua idoneità a occultare il reddito o il rapporto rilevante.
  • La distinzione tra omissione contributiva ed evasione contributiva non può essere affermata in via presuntiva sulla sola base dell'omissione dichiarativa, ma richiede la verifica del giudice di merito degli elementi fattuali che dimostrino il dolo.
  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che si limiti a riproporre la propria lettura dei fatti senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • L'accertamento dell'occultamento doloso costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., se ritualmente dedotto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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