Cassazione Civile, Ordinanza n. 24665/2022 del 11/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un incidente stradale del 2007, a seguito del quale la ricorrente aveva riportato una lesione midollare. Essa aveva agito in via d'urgenza e poi nel merito per ottenere l'erogazione gratuita di una terapia riabilitativa denominata RIC o Dikul presso un centro privato convenzionato, sostenendo che tale trattamento fosse scientificamente valido e più efficace rispetto alle prestazioni già ricomprese nei LEA. La Corte d'appello aveva confermato la decisione favorevole di primo grado; successivamente, con ordinanza della Cassazione n. 22389/2020, era stato accolto il ricorso dell'azienda sanitaria, ritenendosi non provato il requisito della maggiore efficacia, dell'evidenza scientifica, dell'appropriatezza e dell'economicità della cura rispetto alle prestazioni del SSN. Con il presente ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., la ricorrente ha dedotto errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., assumendo che la Corte non avesse considerato la documentazione prodotta nel ricorso originario ex art. 700 c.p.c., documentazione che, a suo dire, dimostrava la piena scientificità della terapia e rendeva il precedente giudizio frutto di travisamento della realtà processuale.
La decisione
La Corte ha ritenuto insussistente l'errore di fatto dedotto: la precedente decisione non era basata su una mera svista percettiva, ma sulla valutazione della carenza di un adeguato accertamento istruttorio limitato all'efficacia della terapia rispetto alle condizioni personali della ricorrente, senza estendersi agli ulteriori requisiti necessari per l'erogazione gratuita delle prestazioni sanitarie, la cui prova incombeva sulla parte istante. Di conseguenza il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
viene utilizzato come base normativa del ricorso per revocazione avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione.
l'errore di fatto revocatorio richiede una vera svista percettiva; nel caso concreto non ricorre perché la decisione impugnata si fondava su una valutazione istruttoria e sull'insufficienza della prova.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
richiamato quale sede del ricorso cautelare originario in cui era stata prodotta la documentazione invocata dalla ricorrente.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. è configurabile solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione o omissione di un dato documentale o fattuale decisivo, e non quando la censura investa il modo in cui la Corte ha valutato il materiale istruttorio o il suo sufficienza probatoria.
- Quando si chiede l'erogazione gratuita di una prestazione sanitaria non ricompresa ordinariamente nel trattamento pubblico, la parte istante deve provare tutti i presupposti legittimanti, inclusi evidenza scientifica, appropriatezza ed आर्थिकconomicità rispetto alle prestazioni del SSN, non bastando la sola allegazione della maggiore utilità soggettiva della cura.
- Se il ricorso per revocazione mira in realtà a rimettere in discussione la valutazione di merito compiuta dalla Corte sulla prova, esso è inammissibile perché non sussiste un errore revocatorio ma una censura estranea al perimetro dell'art. 395 n. 4 c.p.c.
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