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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24669/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra una lavoratrice addetta alle vendite e la datrice di lavoro dal marzo 2007 all'ottobre 2008. La dipendente aveva chiesto il pagamento di differenze retributive, straordinari, TFR e altri emolumenti. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda sulla base di una consulenza tecnica contabile; in appello la Corte territoriale ha accolto solo parzialmente il gravame della datrice, rideterminando l'importo dovuto dopo aver detratto alcune somme già corrisposte e ha condannato la società/datatrice al pagamento di Euro 3.523,85. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello fondato la decisione su una consulenza tecnica contabile asseritamente viziata da errore nella scelta delle poste e nel calcolo delle spettanze; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione parziale delle spese di lite, ritenuta ingiustificata e sostanzialmente tale da annullare il vantaggio conseguito in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava a ottenere una nuova valutazione della consulenza tecnica d'ufficio e perché non indicava specificamente i parametri violati, limitandosi a prospettare un diverso conteggio. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la compensazione parziale delle spese era motivata dal parziale accoglimento dell'appello e rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ricorrendone i presupposti.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o della consulenza tecnica condivisa dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Il motivo deve essere specifico e non può cumulare in modo generico error in procedendo ed error in iudicando.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Il richiamo ai risultati della consulenza tecnica può integrare motivazione adeguata quando il giudice di merito ne condivida le conclusioni.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La compensazione totale o parziale delle spese richiede adeguato supporto motivazionale, desumibile anche complessivamente dalla motivazione della decisione di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio processuale, chieda in realtà una nuova valutazione di merito della consulenza tecnica d'ufficio condivisa dal giudice.
  • Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, la motivazione è sufficiente se indica la fonte del proprio convincimento e non è necessario confutare analiticamente tutte le contestazioni di parte.
  • La critica alla consulenza tecnica deve indicare con precisione i criteri, i parametri o le regole asseritamente violate; non basta proporre un conteggio alternativo.
  • La compensazione totale o parziale delle spese è legittima se sorretta da una motivazione coerente con l'esito complessivo della controversia, e la sua misura appartiene alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
  • Le censure sulle spese non possono essere accolte quando la compensazione sia giustificata dal parziale accoglimento dell'impugnazione e la ragione di tale scelta sia ricavabile dal complesso della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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