Cassazione Civile, Ordinanza n. 24670/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
Un collaboratore aveva prestato attività presso un'associazione di tutela dei consumatori dal marzo 2013 al gennaio 2015. Il rapporto era cessato con una comunicazione della parte resistente definita "sospensione", giustificata da asseriti "gravissimi problemi" nei rapporti con un sindacato territoriale. Il collaboratore aveva agito chiedendo, tra l'altro, la reintegrazione, un'indennità e il risarcimento del danno professionale, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale alla reputazione e all'onore. Il Tribunale aveva riconosciuto solo quest'ultimo danno in via equitativa; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, escludendo che la missiva contenesse affermazioni offensive o anche solo allusive a condotte illecite del collaboratore. Nel ricorso per cassazione il collaboratore deduceva: omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione; violazione di legge; violazione dell'art. 88 c.p.c. sul dovere di lealtà e probità; mancata considerazione della pretesa genericità delle contestazioni della controparte e del mancato deposito di documenti disposti dal giudice; e, in forma libera, censurava anche la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto inammissibili tutte le censure, perché dirette a contestare la valutazione di merito della lettera e a sollecitare un nuovo esame del fatto, oltre che formulate in modo non conforme ai requisiti del ricorso per cassazione (mancata integrale riproduzione della missiva e del verbale di udienza rilevante).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, quindi, l'esito della sentenza d'appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria per danno non patrimoniale, ritenendo che la lettera di recesso/sospensione non contenesse espressioni offensive né attribuzioni di responsabilità o condotte illecite idonee a ledere onore e reputazione. Le doglianze sul comportamento processuale della controparte e sulla mancata produzione documentale sono state considerate inammissibili perché miravano a una nuova valutazione del merito e perché prive dell'indicazione/prova degli atti rilevanti. La censura sulle spese è stata anch'essa ritenuta inammissibile, essendo stata la condanna alle spese motivata secondo il criterio della soccombenza. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale non partecipata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la doglianza motivazionale è stata ritenuta formulata in modo non più conforme al testo applicabile dopo la riforma del 2012; non è consentito usare il vizio per ottenere una nuova valutazione del fatto.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte ha rilevato la mancanza di integrale riproduzione della missiva e del verbale di udienza rilevante, con conseguente inammissibilità delle censure fondate su tali atti.
il dovere di lealtà e probità processuale è stato evocato dal ricorrente, ma la relativa censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a un riesame del merito.
la contestazione generica della parte può essere valutata dal giudice solo come argomento di prova, in aggiunta agli altri mezzi istruttori.
richiamato dal ricorrente per sostenere la genericità delle contestazioni della controparte nel rito del lavoro.
richiamato dal ricorrente per sostenere la genericità delle contestazioni della controparte nel giudizio di appello del rito del lavoro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione dell'esito del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito proporre censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del materiale fattuale e della ricostruzione operata dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dopo la riforma del 2012, non può essere utilizzato per contestare la semplice difformità tra la lettura del fatto data dal giudice di merito e quella auspicata dalla parte.
- La censura fondata sul contenuto di un documento o di un verbale processuale è inammissibile se il ricorrente non ne trascrive o riproduce adeguatamente il contenuto rilevante, così da consentire alla Corte il controllo ex actis.
- La contestazione generica dei fatti allegati dalla controparte non equivale ad ammissione, ma può essere valutata dal giudice soltanto come argomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.
- Le doglianze sulle spese di lite sono inammissibili quando si limitano a una censura generica e la sentenza impugnata ha correttamente applicato il criterio della soccombenza.
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