Cassazione Civile, Ordinanza n. 26786/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale svolta su una società che operava nella compravendita di telefoni cellulari e che, secondo l'Amministrazione, era inserita in una frode carosello mediante fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. L'Ufficio emetteva avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA, oltre ad atti esecutivi e cartelle connesse. In sede di rinvio, la CTR del Piemonte aveva nuovamente accolto le ragioni della società, annullando gli atti, ritenendo in sostanza deducibili i costi e detraibile l'IVA. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 384 c.p.c., 109 d.P.R. 917/1986 e 2697 c.c., perché il giudice di rinvio non avrebbe svolto l'accertamento concreto richiesto sulla deducibilità dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, limitandosi ad affermazioni di principio e non verificando effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità; 2) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e della direttiva IVA, perché la CTR avrebbe riconosciuto la detrazione dell'IVA nonostante la fittizietà delle operazioni, senza accertare la buona fede del cessionario né l'assenza di rischio di perdita di gettito; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la CTR ritenuto irrilevanti gli accertamenti e le decisioni rese in altri giudizi relativi al soggetto terzo coinvolto nella catena fraudolenta.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, ritenendo che il giudice di rinvio non avesse eseguito l'accertamento demandato sulla deducibilità dei costi e avesse erroneamente riconosciuto la detrazione IVA senza verificare il profilo soggettivo della consapevolezza del contribuente e l'eventuale eliminazione del rischio di perdita di gettito. Ha invece rigettato il terzo motivo, giudicando sufficiente e non meramente apparente la motivazione con cui la CTR aveva escluso la rilevanza delle decisioni rese in altri processi. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e compiere gli accertamenti specificamente demandati.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
La deducibilità dei costi richiede la verifica concreta dei requisiti di inerenza, effettività, competenza, certezza e determinabilità/determinatezza.
In presenza di contestazioni dell'Amministrazione, il contribuente deve provare e documentare l'esistenza e la natura del costo e la sua destinazione all'attività d'impresa.
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
La detrazione IVA non è esclusa automaticamente dalla fittizietà dell'operazione, ma va verificata anche la buona fede del cessionario e la sua consapevolezza dell'evasione.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale base normativa degli avvisi di accertamento emessi a seguito della verifica fiscale.
art. 54, commi 5 e 8, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato quale base normativa degli avvisi di accertamento IVA emessi a seguito della verifica fiscale.
art. 25 d.lgs. n. 446 del 1997
Richiamato quale base normativa degli accertamenti ai fini IRAP.
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993
I costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili, anche se l'acquirente era consapevole del carattere fraudolento, salvo contrasto con i requisiti civilistico-fiscali indicati dalla norma e salvo il caso di beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo.
art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012
Ha introdotto la disciplina retroattiva in bonam partem sulla deducibilità dei costi da operazioni soggettivamente inesistenti.
Le censure sono state formulate come violazioni di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per la struttura della motivazione della sentenza tributaria.
Direttiva 2006/112/CE
La disciplina IVA va letta secondo i principi di neutralità e proporzionalità, con tutela della buona fede del soggetto passivo.
art. 12 preleggi
Richiamato per l'interpretazione della riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti anche se il contribuente era consapevole della frode, ma solo se il giudice verifica in concreto che essi rispettino i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità e non siano stati impiegati per commettere un delitto non colposo.
- Quando l'Amministrazione contesta la deducibilità di un costo, spetta al contribuente dimostrare l'esistenza del costo, la sua natura, i fatti giustificativi e la concreta destinazione all'attività d'impresa; non è sufficiente un'affermazione di principio sulla normale deducibilità dei costi di acquisto.
- In materia di IVA, la fittizietà dell'operazione non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione: l'Ufficio deve provare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'evasione, mentre al contribuente spetta provare la propria buona fede e l'uso della massima diligenza esigibile.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica ma riferita al caso concreto è sufficiente e non integra nullità.
- Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può sostituire all'accertamento richiesto una valutazione meramente astratta o apodittica.
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