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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26714/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (gestore idrico)

La controversia

Un utente del servizio idrico aveva proposto davanti al giudice di pace opposizione all’esecuzione e opposizione ex art. 32 d.lgs. 150/2011 contro un’ingiunzione di pagamento emessa per euro 1.171,67 relative a fatture del servizio idrico. La società creditrice aveva eccepito l’incompetenza territoriale del giudice di pace adito, sostenendo la competenza del giudice di pace di Potenza ai sensi dell’art. 3 r.d. 639/1910, come sostituito dall’art. 34 d.lgs. 150/2011. Il giudice di pace accoglieva l’eccezione e dichiarava la propria incompetenza territoriale. L’istante proponeva quindi regolamento di competenza deducendo la violazione dell’art. 63 d.lgs. 206/2005 e dell’art. 3 r.d. 639/1910 in combinato disposto con l’art. 32 d.lgs. 150/2011. La società resistente e la Procura Generale eccepivano l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ha affermato che la statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non è impugnabile con regolamento di competenza, perché l’art. 46 c.p.c. esclude l’applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.c. nei giudizi davanti al giudice di pace. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.c.

    nei giudizi davanti al giudice di pace non si applicano gli artt. 42 e 43 c.p.c., sicché la statuizione sulla competenza non è impugnabile con regolamento di competenza

  • art. 42 c.p.c.

    richiamato in via indiretta come norma non applicabile nei giudizi davanti al giudice di pace per effetto dell’art. 46 c.p.c.

  • art. 43 c.p.c.

    richiamato in via indiretta come norma non applicabile nei giudizi davanti al giudice di pace per effetto dell’art. 46 c.p.c.

  • art. 63 d.lgs. 206/2005

    dedotto dal ricorrente come norma violata, ma la Corte non ne fonda la decisione

  • art. 3 r.d. 639/1910

    richiamato nella lite per individuare il giudice territorialmente competente per l’opposizione all’ingiunzione

  • art. 34 d.lgs. 150/2011

    richiamato come disposizione sostitutiva dell’art. 3 r.d. 639/1910 ai fini della competenza territoriale

  • art. 32 d.lgs. 150/2011

    richiamato quale base dell’opposizione proposta avverso l’ingiunzione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    fondamento per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio davanti al giudice di pace la disciplina del regolamento di competenza è esclusa dall’art. 46 c.p.c., con conseguente inammissibilità del rimedio avverso la pronuncia sulla competenza resa da quel giudice.
  • Quando l’ordinamento esclude l’applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.c., la parte non può utilizzare il regolamento di competenza per contestare la decisione sulla competenza territoriale.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti di legge, al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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