Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26713/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 1996. L'originario appello della società avverso la decisione della commissione provinciale era stato dichiarato inammissibile; tale esito era stato poi confermato in cassazione perché nella copia dell'atto di appello notificato mancava la sottoscrizione dell'impiegato comunale che lo aveva ricevuto. Anni dopo, la società ha proposto revocazione straordinaria della sentenza regionale che aveva dichiarato inammissibile l'appello, assumendo di aver reperito solo nel 2019, tramite accesso agli atti presso il Comune, la copia conforme completa dell'atto di appello con attestazione di ricezione. Dinanzi alla CTR, e poi in cassazione, ha sostenuto: 1) che il giudice di merito aveva errato nel ritenere imputabile a sua colpa la mancata produzione del documento, perché l'art. 395 n. 3 c.p.c. non prevede un termine generale di prescrizione della revocazione e perché la richiesta di accesso agli atti non sarebbe stata negligente; 2) che il documento sarebbe stato decisivo, poiché la presenza del numero di protocollo e della data apposti dal Comune avrebbe dimostrato la rituale ricezione dell'atto di appello e quindi la sua ammissibilità. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e assorbito il secondo: ha ribadito che la revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c. richiede un documento preesistente alla sentenza, non producibile per causa di forza maggiore o fatto dell'avversario, ritrovato dopo la decisione, e decisivo in senso stretto; ha inoltre osservato che, nel caso concreto, la parte sapeva sin dal 2002 dell'esistenza degli originali presso il Comune e avrebbe potuto acquisirli tempestivamente con gli strumenti processuali o mediante accesso agli atti, sicché mancavano sia la forza maggiore sia l'ignoranza incolpevole sia il ritrovamento post-sentenza in senso tecnico. Ha anche rilevato che, comunque, la sola indicazione del numero di protocollo non valeva a sanare la mancanza della sottoscrizione dell'impiegato addetto alla ricezione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha confermato la decisione della CTR che aveva respinto la revocazione straordinaria, perché non risultavano integrati i presupposti dell'art. 395, n. 3, c.p.c.: il documento invocato non era stato oggettivamente inaccessibile per causa non imputabile alla parte, ma avrebbe potuto essere acquisito molto prima; inoltre la sua decisività era comunque esclusa o quanto meno non dimostrata in modo sufficiente. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 3, c.p.c.

    La revocazione straordinaria è ammessa solo per documenti decisivi preesistenti alla sentenza, non producibili prima per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, e ritrovati dopo la decisione; non è sufficiente che sia successivamente acquisito un documento che la parte avrebbe potuto procurarsi prima con l'ordinaria diligenza.

  • art. 396 c.p.c.

    Richiamato come norma sistematicamente collegata alla disciplina del ritrovamento e recupero dei documenti ai fini della revocazione.

  • art. 64 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del processo tributario e dei mezzi di impugnazione straordinaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge posta a fondamento dei motivi di cassazione.

  • art. 16, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione del documento relativo alla notificazione dell'appello nel processo tributario.

  • art. 20 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente in tema di deposito e produzione degli atti nel processo tributario.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato con riferimento alla notifica dell'atto di appello nel processo tributario.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato per escludere che l'istanza di esibizione potesse incidere sulla valutazione della forza maggiore; la Corte osserva che, in concreto, l'acquisizione del documento sarebbe stata possibile anche tramite gli ordinari strumenti processuali.

  • artt. 22 ss. l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamati come base dell'accesso agli atti amministrativi, strumento che la parte avrebbe potuto utilizzare tempestivamente per ottenere il documento conservato presso il Comune.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato nel passaggio sull'assegnazione della causa alla sezione semplice per carenza dei presupposti decisori previsti dalla norma, nel testo ratione temporis.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per determinare il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione straordinaria per documenti sopravvenuti ex art. 395, n. 3, c.p.c. presuppone la preesistenza del documento alla sentenza impugnata: non rileva che il fatto rappresentato dal documento fosse già esistente, ma occorre che sia il documento a essere anteriore e poi ritrovato.
  • Il presupposto della "forza maggiore" o del "fatto dell'avversario" va escluso quando la parte avrebbe potuto acquisire il documento con l'ordinaria diligenza o mediante gli ordinari strumenti processuali; la negligenza della parte impedisce l'accesso alla revocazione.
  • Ai fini dell'ammissibilità della revocazione è necessario allegare e dimostrare in modo rigoroso sia le ragioni dell'impossibilità di produrre prima il documento sia la decisività del documento stesso; il documento è decisivo solo se, ove considerato, avrebbe potuto condurre a una decisione diversa e favorevole al ricorrente.
  • La mera idoneità del documento a fornire elementi indiziari o a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale probatorio non integra, di per sé, il requisito della decisività richiesto dall'art. 395, n. 3, c.p.c.
  • Quando il documento è nella disponibilità di una pubblica amministrazione o è comunque facilmente reperibile, l'onere di provare l'assenza di colpa nella mancata produzione è particolarmente rigoroso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.