Cassazione Civile, Ordinanza n. 26712/2024 del 15/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla contestazione dell'avviso di ricevimento di una raccomandata relativa alla notificazione di un atto di irrogazione sanzioni, atto che costituiva il presupposto di una successiva cartella di pagamento. La persona destinataria sosteneva di non aver mai ricevuto l'atto e che la firma apposta sull'avviso di ricevimento non fosse sua; per questo proponeva querela di falso. Il Tribunale dichiarava ammissibile la querela e accertava la falsità della firma sulla base di una CTU grafologica. L'Agenzia delle Entrate impugnava la decisione, deducendo violazione degli artt. 2700 c.c. e 221 c.p.c., sul rilievo che la firma dell'avviso di ricevimento e la corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario non sarebbero coperte da fede privilegiata, poiché l'agente postale non sarebbe tenuto ad accertare l'identità del ricevente. La Corte d'appello rigettava l'appello e confermava la decisione di primo grado. In cassazione l'Agenzia riproponeva il medesimo assunto, lamentando l'erronea ammissibilità della querela di falso diretta a contestare la firma apposta sull'avviso di ricevimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato che, nella notificazione a mezzo posta, l'attestazione contenuta nell'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale fa fede fino a querela di falso per le attività ivi certificate, compresa la dichiarazione di avvenuta consegna al destinatario. Ne consegue che il destinatario che contesti di aver ricevuto l'atto e di aver apposto la firma sull'avviso deve proporre querela di falso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con attivazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2700 c.c.
L'avviso di ricevimento, quando sottoscritto dall'agente postale, fa piena prova fino a querela di falso delle attività e attestazioni ivi contenute; la fede privilegiata si estende alla dichiarazione di avvenuta consegna e alla qualificazione del destinatario indicata nell'atto.
art. 221 c.p.c.
La contestazione della veridicità delle attestazioni coperte da fede privilegiata deve essere proposta mediante querela di falso.
art. 8 L. n. 890 del 1982
Nella notificazione a mezzo posta l'attestazione dell'agente postale sull'avvenuta notificazione costituisce prova legale fino a querela di falso.
art. 1 L. n. 890 del 1982
L'ufficiale giudiziario è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria delegata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale è assistito da fede privilegiata per le attestazioni relative alle attività compiute e alla consegna del plico.
- Se si contesta la falsità della firma o la non ricezione dell'atto rispetto a un avviso di ricevimento coperto da fede privilegiata, il rimedio necessario è la querela di falso.
- La circostanza che l'agente postale non debba effettuare una verifica autonoma dell'identità del ricevente non esclude la copertura di fede privilegiata dell'attestazione di ricevimento resa nell'avviso.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, il ricorrente può essere condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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