Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26710/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia originava da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per la rideterminazione del reddito imponibile. Dopo che il ricorso della contribuente era stato accolto in primo grado e l’appello dell’Ufficio era stato accolto in assenza di costituzione della società, la contribuente aveva impugnato in cassazione la sentenza di appello deducendo esclusivamente la violazione del contraddittorio e contestando la validità della notificazione dell’atto di appello al domicilio eletto presso lo studio del difensore. Parallelamente era stata proposta querela di falso sull’avviso di ricevimento della raccomandata relativa a tale notifica; il giudizio di falso era stato dichiarato inammissibile in primo grado e tale decisione era stata confermata in appello. Nel presente giudizio di legittimità la parte ricorrente, con memoria, aveva inoltre chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata del separato giudizio tributario, già riguardante lo stesso accertamento.

La decisione

La Corte ha rilevato che, per effetto della cessazione della materia del contendere nel separato giudizio tributario relativo all’accertamento presupposto, era venuto meno l’interesse alla decisione sulla querela di falso concernente la notificazione dell’atto di appello, poiché il documento contestato era stato prodotto in quel diverso giudizio ormai estinto. Ha quindi dichiarato l’estinzione del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione della controversia. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi della normativa richiamata.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell’esito del giudizio.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma richiamata quale disposizione che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1-quater dell’art. 13.

Massime di principio

  • Quando l’interesse a coltivare il giudizio di cassazione viene meno per sopravvenuta definizione del rapporto sostanziale o processuale da cui dipendeva la controversia incidentale, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse.
  • Se l’oggetto del giudizio di legittimità è strettamente strumentale a un diverso processo ormai definito, la sopravvenuta estinzione di quel processo può far venire meno l’utilità concreta della decisione e quindi l’interesse ad agire o a proseguire.
  • La regolazione delle spese segue la soccombenza sostanziale valutata alla luce della causa dell’estinzione sopravvenuta, e può essere accompagnata, nei casi previsti, dall’ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.