Cassazione Civile, Ordinanza n. 26710/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per la rideterminazione del reddito imponibile. Dopo che il ricorso della contribuente era stato accolto in primo grado e l’appello dell’Ufficio era stato accolto in assenza di costituzione della società, la contribuente aveva impugnato in cassazione la sentenza di appello deducendo esclusivamente la violazione del contraddittorio e contestando la validità della notificazione dell’atto di appello al domicilio eletto presso lo studio del difensore. Parallelamente era stata proposta querela di falso sull’avviso di ricevimento della raccomandata relativa a tale notifica; il giudizio di falso era stato dichiarato inammissibile in primo grado e tale decisione era stata confermata in appello. Nel presente giudizio di legittimità la parte ricorrente, con memoria, aveva inoltre chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata del separato giudizio tributario, già riguardante lo stesso accertamento.
La decisione
La Corte ha rilevato che, per effetto della cessazione della materia del contendere nel separato giudizio tributario relativo all’accertamento presupposto, era venuto meno l’interesse alla decisione sulla querela di falso concernente la notificazione dell’atto di appello, poiché il documento contestato era stato prodotto in quel diverso giudizio ormai estinto. Ha quindi dichiarato l’estinzione del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione della controversia. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi della normativa richiamata.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell’esito del giudizio.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale disposizione che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1-quater dell’art. 13.
Massime di principio
- Quando l’interesse a coltivare il giudizio di cassazione viene meno per sopravvenuta definizione del rapporto sostanziale o processuale da cui dipendeva la controversia incidentale, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse.
- Se l’oggetto del giudizio di legittimità è strettamente strumentale a un diverso processo ormai definito, la sopravvenuta estinzione di quel processo può far venire meno l’utilità concreta della decisione e quindi l’interesse ad agire o a proseguire.
- La regolazione delle spese segue la soccombenza sostanziale valutata alla luce della causa dell’estinzione sopravvenuta, e può essere accompagnata, nei casi previsti, dall’ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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