Cassazione Civile, Ordinanza n. 26715/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, con cui venivano richiesti IVA e sanzioni per un’indebita detrazione d’imposta riferita a una cessione di terreno tra due società. L’atto era stato emesso dopo un accesso presso la sede sociale svolto per verificare un rimborso IVA richiesto per l’anno 2011; l’ufficio, esaminando la documentazione sull’acquisto del terreno e la contabilità di più annualità, aveva ritenuto insussistenti i presupposti del credito IVA. Dopo un primo contenzioso concluso con cassazione e rinvio, in sede di giudizio di rinvio la CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo operante il raddoppio dei termini di accertamento. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972, sostenendo che il giudice del rinvio non avesse correttamente applicato la disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, nel regime applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento presupponeva soltanto l’insorgenza dell’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati tributari, e non la effettiva presentazione della denuncia. Ha quindi confermato la correttezza della decisione di merito, osservando che nel caso concreto l’operazione contestata presentava profili di falsa rappresentazione finalizzata alla creazione di un credito IVA inesistente, sicché sussistevano i presupposti per il raddoppio. Ha inoltre escluso che le successive modifiche normative e i relativi regimi transitori incidessero sull’atto notificato nel giugno 2015. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
viene invocato come vizio di violazione di legge a fondamento del ricorso per cassazione
art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972
nel testo applicabile ratione temporis consente il raddoppio dei termini di accertamento in presenza dei presupposti penal-tributari
art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973
richiamato in parallelo all’art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972 quale base del raddoppio dei termini
l’obbligo di denuncia penale per reati tributari è sufficiente a far operare il raddoppio dei termini
indica i reati tributari la cui astratta configurabilità fa sorgere l’obbligo di denuncia
d.lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3
richiamato per il regime transitorio che non esclude l’applicazione del raddoppio agli atti notificati nei limiti temporali previsti
L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 130 e 131
richiamata per il successivo regime transitorio del raddoppio dei termini
L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 132
disciplina transitoria successiva, coordinata con quella del d.lgs. n. 128 del 2015
art. 30, comma 4, d.P.R. 633/1972
norma richiamata nel fatto come base della richiesta di rimborso IVA per minor credito del triennio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel regime previgente alla riforma del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento in materia IVA e imposte sui redditi opera quando, nel corso della verifica, emergano seri indizi di reato tali da far sorgere l’obbligo di denuncia penale, senza che sia necessaria l’effettiva presentazione della denuncia.
- Il contribuente che contesti l’accertamento per superamento dei termini non può limitarsi a negare l’esistenza del reato, poiché il giudice tributario non può accertare il fatto-reato; deve piuttosto contestare l’assenza dei presupposti oggettivi dell’obbligo di denuncia.
- Ai fini del raddoppio dei termini, l’emersione di una operazione fiscalmente sospetta o ritenuta simulata, idonea a integrare una possibile fattispecie penale tributaria, è sufficiente a fondare l’operatività del termine lungo.
- Le modifiche normative introdotte nel 2015 sul raddoppio dei termini non incidono sugli avvisi notificati prima delle rispettive date di efficacia, dovendosi applicare i regimi transitori previsti dalle singole riforme.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26710/2024 del 15/10/2024
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26711/2024 del 15/10/2024
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26712/2024 del 15/10/2024
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26713/2024 del 15/10/2024
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26714/2024 del 15/10/2024
- ordinanza_civile · 15 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26716/2024 del 15/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →