Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26715/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, con cui venivano richiesti IVA e sanzioni per un’indebita detrazione d’imposta riferita a una cessione di terreno tra due società. L’atto era stato emesso dopo un accesso presso la sede sociale svolto per verificare un rimborso IVA richiesto per l’anno 2011; l’ufficio, esaminando la documentazione sull’acquisto del terreno e la contabilità di più annualità, aveva ritenuto insussistenti i presupposti del credito IVA. Dopo un primo contenzioso concluso con cassazione e rinvio, in sede di giudizio di rinvio la CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo operante il raddoppio dei termini di accertamento. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972, sostenendo che il giudice del rinvio non avesse correttamente applicato la disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, nel regime applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento presupponeva soltanto l’insorgenza dell’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati tributari, e non la effettiva presentazione della denuncia. Ha quindi confermato la correttezza della decisione di merito, osservando che nel caso concreto l’operazione contestata presentava profili di falsa rappresentazione finalizzata alla creazione di un credito IVA inesistente, sicché sussistevano i presupposti per il raddoppio. Ha inoltre escluso che le successive modifiche normative e i relativi regimi transitori incidessero sull’atto notificato nel giugno 2015. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel regime previgente alla riforma del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento in materia IVA e imposte sui redditi opera quando, nel corso della verifica, emergano seri indizi di reato tali da far sorgere l’obbligo di denuncia penale, senza che sia necessaria l’effettiva presentazione della denuncia.
  • Il contribuente che contesti l’accertamento per superamento dei termini non può limitarsi a negare l’esistenza del reato, poiché il giudice tributario non può accertare il fatto-reato; deve piuttosto contestare l’assenza dei presupposti oggettivi dell’obbligo di denuncia.
  • Ai fini del raddoppio dei termini, l’emersione di una operazione fiscalmente sospetta o ritenuta simulata, idonea a integrare una possibile fattispecie penale tributaria, è sufficiente a fondare l’operatività del termine lungo.
  • Le modifiche normative introdotte nel 2015 sul raddoppio dei termini non incidono sugli avvisi notificati prima delle rispettive date di efficacia, dovendosi applicare i regimi transitori previsti dalle singole riforme.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.