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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26711/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da una domanda tardiva di insinuazione al passivo proposta da un ente pubblico per il credito di euro 8.760.422,48, qualificato come cauzione dovuta per l'importazione di olio di provenienza extracomunitaria. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo maturata la prescrizione decennale, poiché la richiesta di pagamento risaliva al 14 luglio 1992 e l'insinuazione era stata presentata solo il 22 luglio 2005. In appello l'ente aveva sostenuto che la prescrizione fosse stata interrotta dalla propria costituzione di parte civile nel processo penale a carico dell'amministratore della società poi fallita, processo nel quale quest'ultimo era stato accusato, tra l'altro, di truffa per avere consentito il mancato versamento della cauzione mediante falsa attestazione sull'origine dell'olio. La corte d'appello ha però escluso l'effetto interruttivo, osservando che la parte civile non si era costituita anche nei confronti della società, non chiamata come responsabile civile, e che mancava solidarietà passiva tra amministratore e società ai fini dell'art. 1310 c.c. Il ricorrente ha quindi dedotto: (i) omessa pronuncia e violazione delle norme processuali e fallimentari, assumendo che l'eccezione di prescrizione non fosse più riproponibile perché sollevata solo nella fase sommaria; (ii) violazione delle norme sulla solidarietà e sull'interruzione della prescrizione, sostenendo che il fatto dannoso era unico e che la condotta dell'amministratore, posta in essere quale legale rappresentante, aveva consentito alla società di non pagare la cauzione; (iii) omesso esame di fatti decisivi relativi all'unicità del fatto dannoso e all'uso della documentazione falsa da parte dell'amministratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo infondata la doglianza sulla pretesa rilevazione d'ufficio della prescrizione, poiché l'eccezione era stata tempestivamente proposta dal curatore nella fase sommaria del procedimento di accertamento del passivo e non occorreva una nuova riproposizione nella fase contenziosa. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione. La Corte ha affermato che la costituzione di parte civile nel processo penale interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato anche verso i coobbligati solidali rimasti estranei al giudizio penale; inoltre, ai fini dell'art. 1310 c.c., rileva l'esistenza di un unico fatto dannoso ex art. 2055 c.c., e non la diversità dei titoli di responsabilità dei soggetti coinvolti. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la questione della prescrizione tenendo conto dell'effetto interruttivo prodotto dalla costituzione di parte civile e della solidarietà derivante dall'unicità del fatto dannoso, provvedendo anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato quale parametro del dedotto vizio di omessa pronuncia; il motivo è stato però ritenuto inammissibile per difetto di specifica indicazione della persistenza della domanda o del motivo in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, ma non decisivo nel caso concreto.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, ma la Corte ha ritenuto assorbente l'inammissibilità della censura.

  • art. 2938 c.c.

    richiamato per sostenere la non rilevabilità d'ufficio della prescrizione; la Corte ha però escluso che vi fosse stata una rilevazione officiosa nel caso concreto.

  • art. 98 l.fall.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla fase di verifica del passivo e alle preclusioni processuali.

  • art. 101 l.fall.

    indicato come disciplina della domanda tardiva di insinuazione al passivo nella versione anteriore alla riforma del 2006.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, ma non decisivo autonomamente; la Corte si è concentrata sulla solidarietà e sull'interruzione della prescrizione.

  • art. 1228 c.c.

    richiamato nel secondo motivo; la decisione ha valorizzato invece l'unicità del fatto dannoso e la solidarietà tra i soggetti coinvolti.

  • art. 1310 c.c.

    la Corte ha affermato che l'interruzione della prescrizione compiuta nei confronti di uno dei condebitori solidali si estende agli altri, senza necessità che questi conoscano l'atto interruttivo.

  • art. 2049 c.c.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte ha ricondotto la fattispecie alla responsabilità solidale per fatto dannoso unico, senza fondare la decisione specificamente su questa norma.

  • art. 2943, comma 1, c.c.

    richiamato per sostenere l'effetto interruttivo della costituzione di parte civile.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    richiamato per l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione fino alla definizione del processo penale.

  • art. 6, L. 689/1981

    richiamato nella prospettazione difensiva sul regime della responsabilità e delle sanzioni, ma la Corte ha rilevato che la cauzione non costituiva sanzione amministrativa.

  • art. 640, comma 2, c.p.

    citato come reato per il quale l'amministratore era stato condannato in via definitiva; la condotta penale è stata considerata prodromica al danno patrimoniale subito dall'ente.

  • art. 2055, comma 1, c.c.

    la Corte ha ribadito che la nozione di unico fatto dannoso rileva ai fini della solidarietà tra più autori della condotta e dell'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale fondamento dell'esigenza di economia processuale e ragionevole durata del processo, che consente, in casi delimitati, la decisione nel merito senza rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte ha richiamato una lettura costituzionalmente orientata della norma per affermare che, se la questione è infondata e non richiede nuovi accertamenti, può decidere nel merito senza cassare con rinvio.

  • art. 175 c.p.c.

    richiamato in relazione alla fase contenziosa del procedimento di insinuazione tardiva, regolata con continuità rispetto alla fase sommaria.

Massime di principio

  • Nel procedimento di insinuazione tardiva al passivo, nella disciplina anteriore alla riforma del 2006, l'eccezione di prescrizione sollevata dal curatore nella fase sommaria non deve essere necessariamente riproposta nella successiva fase contenziosa, poiché tra le due fasi vi è continuità procedimentale.
  • La costituzione di parte civile nel processo penale interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato non solo verso l'imputato, ma anche verso gli eventuali condebitori solidali rimasti estranei al processo penale.
  • Ai fini dell'art. 1310 c.c. è sufficiente l'esistenza di un vincolo di solidarietà derivante dall'unicità del fatto dannoso ex art. 2055 c.c.; non rileva la diversità del titolo giuridico della responsabilità dei coobbligati.
  • L'unicità del fatto dannoso deve essere apprezzata in termini sostanziali, avendo riguardo al nesso causale tra le condotte dei diversi soggetti e al pregiudizio unitariamente subito dal danneggiato.
  • In sede di legittimità, ove sia denunciata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte può decidere nel merito senza rinvio se la questione è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoObbligazioni solidaliResponsabilità professionale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioNesso di causalitàGiudicato

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