Cassazione Civile, Ordinanza n. 10872/2023 del 24/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore che aveva svolto attività nell’ambito dei lavori socialmente utili e, successivamente, aveva stipulato con un Comune più contratti di lavoro a tempo determinato e part-time, prorogati nel tempo, ha chiesto: la declaratoria di nullità del termine e delle proroghe; la conversione del rapporto in tempo indeterminato sin dall’origine; il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti; il riconoscimento degli scatti di anzianità; l’adeguamento del trattamento economico al c.c.n.l. degli enti locali; e la trasformazione del rapporto da part-time a full-time. Il Tribunale ha rigettato le domande ritenendo che si trattasse di contratti inseriti nel regime speciale dei lavori socialmente utili e quindi sottratti alla disciplina generale del contratto a termine. La Corte d’appello ha confermato, valorizzando la normativa regionale siciliana che prevedeva contratti di diritto privato a termine e/o part-time per la fuoriuscita dal bacino LSU e la stabilizzazione dei soggetti interessati, e ritenendo che tali rapporti non fossero soggetti alle regole generali del d.lgs. n. 368/2001 e della direttiva 1999/70/CE. In cassazione il lavoratore ha articolato otto motivi: omessa pronuncia sulla domanda di trasformazione part-time/full-time; omessa pronuncia sul risarcimento connesso alla conversione; violazione della disciplina eurounitaria e interna sul contratto a termine e sull’abuso della successione di contratti; violazione dell’art. 2126 c.c. e del principio di parità retributiva; vizi motivazionali; violazione delle regole sulla non contestazione; e omessa compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto, nei limiti illustrati, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigettato il primo, dichiarato inammissibili il quinto, il sesto e il settimo, e assorbito l’ottavo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare i rapporti controversi verificando la normativa effettivamente applicabile e, se accertata l’abusività della successione dei contratti, dovrà valutare anche gli effetti di un’eventuale stabilizzazione intervenuta in corso di causa, alla luce del principio per cui la stabilizzazione rileva come misura riparatoria solo se esiste una stretta correlazione causale con l’abuso e se comporta l’immissione nei ruoli dell’ente autore dell’illecito.
Norme richiamate
richiamati per dedurre vizi di omessa pronuncia, ma la Corte esclude l’omissione sulla domanda di trasformazione part-time/full-time.
norme sul ricorso per cassazione invocate per violazioni di legge, nullità e vizi motivazionali; la Corte distingue tra censure di merito e motivi ammissibili.
la Corte afferma che non può essere automaticamente esclusa la sua applicabilità per effetto della sola disciplina regionale; va verificata la concreta natura del rapporto e la compatibilità con il diritto eurounitario.
richiamato nel quadro della disciplina del lavoro flessibile nel pubblico impiego e nella lettura conforme al diritto UE.
richiamato come disciplina dei lavori socialmente utili; la Corte chiarisce che l’utilizzazione in LSU non determina di regola l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
d.lgs. n. 468/1997
richiamato per la natura speciale dei lavori socialmente utili e per il principio secondo cui l’utilizzo non instaura un rapporto di lavoro.
direttiva 1999/70/CE
si applica anche ai rapporti di lavoro a termine con la pubblica amministrazione; non può essere elusa da qualificazioni formali o da discipline regionali incompatibili con la tutela contro l’abuso.
Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
deve essere interpretato nel senso di prevenire e sanzionare l’abuso derivante dalla reiterazione di contratti a termine; la sua applicazione richiede un esame concreto del rapporto.
clausola 5, punto 1, dell’Accordo quadro
impone misure di prevenzione dell’abuso, tra cui ragioni obiettive, durata massima totale o numero massimo di rinnovi.
clausola 2, punto 2, dell’Accordo quadro
consente agli Stati membri di sottrarre talune categorie di rapporti, ma il potere discrezionale deve essere esercitato in modo trasparente e controllabile.
la Corte non lo affronta nel merito perché il relativo motivo è dichiarato inammissibile; la censura mirava a ottenere adeguamenti retributivi e contributivi.
la non contestazione riguarda fatti storici, non valutazioni o ricostruzioni tratte da documenti.
richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. nel motivo sulla non contestazione, ma senza esito favorevole per il ricorrente.
invocato per sostenere la mancata contestazione da parte del Comune.
richiamato per la censura sulle spese; il relativo motivo resta assorbito o comunque non accolto autonomamente.
invocato per la compensazione delle spese, non disposta nella sentenza impugnata.
richiamato per vizi di motivazione apparente o insufficiente.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 77 L.R. Sicilia n. 17/2004
Le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, non si intendono applicabili ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili
la Corte osserva che una simile esclusione non impedisce comunque la verifica della compatibilità del rapporto con il diritto dell’Unione e con la tutela contro l’abuso.
art. 39 L.R. Sicilia n. 20/2003
citato come norma che consentiva la prosecuzione dei rapporti a condizione dell’interesse all’espletamento della prestazione e della copertura finanziaria.
art. 1 L.R. Sicilia n. 16/2006
richiamato come disposizione che prolungava la durata dei contratti e perseguiva politiche di inserimento lavorativo.
art. 7 L.R. Sicilia n. 24/2010
citato come norma che consentiva la prosecuzione dei contratti del personale destinatario del regime transitorio LSU nelle more della stabilizzazione.
art. 5, comma 5, L.R. Sicilia n. 24/2000
richiamato per sostenere che l’attività svolta anche nell’ambito delle competenze istituzionali dell’ente rientrava ancora nell’area degli LSU.
Massime di principio
- La qualificazione formale di un rapporto come riferito ai lavori socialmente utili non basta, da sola, a sottrarlo alla disciplina del lavoro a termine: occorre verificare in concreto la causa del contratto, le modalità di svolgimento della prestazione e la sua effettiva riconducibilità a un programma speciale escluso dall’accordo quadro europeo.
- La direttiva 1999/70/CE e l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato si applicano anche ai rapporti instaurati con amministrazioni pubbliche; eventuali discipline regionali o nazionali devono essere interpretate in modo conforme al diritto UE e non possono neutralizzare la tutela contro l’abuso della successione di contratti.
- L’esclusione dell’applicabilità del d.lgs. n. 368/2001 non esime il giudice dal verificare se il concreto rapporto presenti caratteristiche di temporaneità e specificità tali da escludere l’abuso; in mancanza, può sorgere il diritto al risarcimento del danno comunitario.
- La stabilizzazione del lavoratore precario può avere efficacia riparatoria solo se è strettamente correlata all’abuso commesso, avviene nei ruoli dell’ente autore dell’illecito ed è l’effetto diretto e immediato della successione abusiva dei contratti.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati a fondamento delle domande o eccezioni, non sulle valutazioni ricostruttive o sull’apprezzamento dei documenti.
- La domanda di omessa pronuncia non è fondata quando il rigetto della questione risulti implicitamente dalla motivazione adottata su un capo logicamente incompatibile con la pretesa dedotta.
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