Cassazione Civile, Ordinanza n. 10821/2023 del 24/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un ente locale aveva agito per ottenere differenze retributive e il riconoscimento di un superiore inquadramento, deducendo di aver svolto, sin dal 1984 e comunque nel periodo giugno 1999-giugno 2003, mansioni superiori rispetto alla qualifica formalmente posseduta. In primo grado era stata accolta la domanda di pagamento di euro 3.039,29; in appello, però, la sentenza era stata riformata con rigetto della pretesa. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 7 della tabella C e degli artt. 3 e 18 del CCNL enti locali 31 marzo 1999, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la disciplina di raccordo per il personale in servizio prima del 1999 e considerare che, per le mansioni effettivamente svolte, egli andava ricondotto alla 4ª qualifica funzionale e non alla 3ª; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 4 del medesimo CCNL e erronea considerazione delle pronunce della Corte costituzionale n. 1/1999 e n. 373/2002, lamentando che non fosse stato valorizzato il successivo passaggio alla categoria B a seguito di selezione interna e che non fosse stata esaminata una nota prodotta dall'amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che, ai sensi dell'art. 7 del CCNL enti locali del 31 marzo 1999 e della tabella C di corrispondenza, il personale formalmente inserito nella 3ª qualifica funzionale transitava nella categoria A, mentre la categoria B era riservata alla 4ª qualifica funzionale; poiché il ricorrente risultava formalmente inquadrato nella 3ª qualifica, l'inserimento nella categoria A era corretto. Ha inoltre condiviso l'accertamento della Corte d'appello secondo cui le attività svolte erano meramente esecutive e manuali, consistenti nella registrazione degli atti in entrata e nel loro smistamento, senza particolare esperienza, responsabilità di risultati o complessità tale da integrare mansioni superiori. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto irrilevante il successivo formale passaggio alla categoria B, perché avvenuto a seguito di selezione interna e comunque non idoneo a dimostrare l'esistenza di mansioni superiori in concreto nel periodo controverso. Il ricorso è stato quindi rigettato; è stata esclusa la regolazione delle spese per mancanza di difese della parte intimata, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 7 CCNL enti locali 31 marzo 1999
norma di inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione
il personale va inserito nella categoria e posizione economica corrispondenti alla qualifica funzionale formalmente posseduta e al trattamento economico in godimento secondo la tabella C di corrispondenza; la formale 3ª qualifica comporta l'inserimento in categoria A
art. 3 CCNL enti locali 31 marzo 1999
richiamato dal ricorrente come disposizione violata, ma non ritenuto decisivo dalla Corte
art. 18 CCNL enti locali 31 marzo 1999
richiamato dal ricorrente come disposizione violata, ma non ritenuto decisivo dalla Corte
art. 4 CCNL enti locali 31 marzo 1999
richiamato dal ricorrente in relazione al passaggio di categoria a seguito di selezione interna, ma ritenuto irrilevante nel caso concreto
d.P.R. n. 347 del 1983
usato come parametro per la ricostruzione delle qualifiche funzionali nel sistema previgente; la Corte ha rilevato che le mansioni accertate erano riconducibili alla 3ª qualifica, non alla 4ª
Corte cost. n. 1 del 1999
richiamata dal ricorrente, ma non ritenuta idonea a mutare l'esito della controversia
Corte cost. n. 373 del 2002
richiamata dal ricorrente, ma non ritenuta idonea a mutare l'esito della controversia
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto
L. n. 228 del 2012
norma di modifica richiamata nel provvedimento sul raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio sulle mansioni superiori del dipendente pubblico, il parametro decisivo è l'effettivo contenuto delle mansioni concretamente svolte, ma l'inquadramento iniziale resta rilevante quando la disciplina contrattuale di transito collega la nuova categoria alla qualifica funzionale formalmente posseduta.
- Le attività di mero protocollo, registrazione, smistamento e inserimento materiale degli atti possono integrare mansioni meramente esecutive o ausiliarie e non necessariamente una qualifica superiore, se manca autonomia, responsabilità di risultati e complessità problematica.
- La selezione interna o il successivo formale passaggio a una categoria superiore non prova di per sé lo svolgimento, nel periodo anteriore, di mansioni superiori, se il giudice accerta in fatto che le attività precedenti erano coerenti con la qualifica inferiore.
- Quando la corte di merito accerta, con motivazione adeguata, la natura esecutiva delle mansioni e l'assenza di specifica esperienza o responsabilità, tale accertamento è difficilmente scalfibile in cassazione se non viene specificamente e utilmente censurato.
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