L.R. Sicilia 24/2010
Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana proroga al 31 dicembre 2011 diversi contratti e interventi per personale precario, enti fiera, CEFPAS, parchi, camere di commercio e consorzi ASI; disciplina avvio e limiti dei processi di stabilizzazione, interventi per LSU e misure finanziarie collegate. Prevede inoltre modifiche su aiuti per danni da peronospora della vite e su capitoli di bilancio. Alcune disposizioni risultano omesse perché impugnate.
Proroga di interventi per il 2011 e stabilizzazione del personale a tempo determinato in Sicilia
Proroga di interventi per l’esercizio finanziario 2011 e stabilizzazione del personale precario in Sicilia
La legge regionale siciliana interviene in materia di proroghe contrattuali, stabilizzazioni, prosecuzione di attività socialmente utili e copertura finanziaria per l’esercizio 2011. La disciplina opera solo nel territorio della Regione Siciliana e contiene più misure a termine, in gran parte riferite al periodo 2011-2012 o fino al 31 dicembre 2011.
Proroghe contrattuali e prosecuzione di rapporti fino al 31 dicembre 2011
Per evitare interruzioni di attività connesse a compiti straordinari di protezione civile, ambiente, territorio, acque e rifiuti, l’amministrazione regionale è autorizzata a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2011, di personale già titolare di contratti autorizzati da specifiche leggi regionali richiamate nel testo. La proroga è dichiaratamente strumentale al completamento dei processi di stabilizzazione, da effettuarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, nel rispetto della normativa statale in materia di contenimento della spesa e di stabilizzazione del personale.
Sono inoltre confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 dicembre 2011, le garanzie occupazionali già previste per determinati rapporti di lavoro e per i contratti stipulati in base alla normativa regionale richiamata nelle note. Per tali finalità è autorizzata una spesa specifica per il 2011.
Interventi per enti fiera, personale transitorio e altre proroghe settoriali
Gli interventi in favore dell’Ente autonomo fiera di Palermo e dell’Ente autonomo fiera di Messina sono prorogati sino al 31 dicembre 2011, con apposita copertura finanziaria per il 2011. Per il personale interessato è previsto il mantenimento del trattamento economico-normativo posseduto alla data di entrata in vigore della legge e l’applicazione, nel limite temporale previsto, della disciplina di utilizzazione prevista per il personale dell’area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso RESAIS S.p.A.
È inoltre autorizzata, sino al 31 dicembre 2011, la prosecuzione dell’attività relativa ai soggetti utilizzati ai sensi del comma 9 dell’articolo 51 della legge regionale n. 11/2010, con relativa spesa a carico del bilancio 2011.
Proroga di contratti per CEFPAS, enti parco, camere di commercio e consorzi ASI
In attesa della definizione delle procedure di stabilizzazione, il CEFPAS, gli enti parco, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e i consorzi per le aree di sviluppo industriale possono prorogare fino al 31 dicembre 2011 i rapporti di lavoro a tempo determinato esistenti alla data di entrata in vigore della legge, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie e nel rispetto della normativa statale richiamata.
La legge precisa che non si applicano a tali processi di stabilizzazione le limitazioni richiamate dalla normativa regionale del 2008.
Principi generali sui rapporti di lavoro nella Regione e negli enti regionali
L’amministrazione regionale e gli enti regionali indicati dalla legge devono soddisfare il fabbisogno di personale mediante contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, secondo i principi dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001.
L’uso di contratti flessibili resta possibile solo nei limiti dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei principi del d.lgs. n. 368/2001.
Avvio dei processi di stabilizzazione
Le amministrazioni pubbliche regionali possono avviare processi di stabilizzazione del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, nel rispetto della disciplina statale, della programmazione triennale del fabbisogno e dei limiti posti dalla stessa legge regionale.
Ai fini del computo dei periodi richiesti sono validi i servizi complessivamente prestati presso gli enti interessati. La stabilizzazione è qualificata come misura eccezionale e resta soggetta ai vincoli di finanza pubblica e alle norme statali sul contenimento della spesa del personale. Per la specifica attuazione, il testo consente di calcolare la spesa per il personale al netto di alcuni contributi regionali già previsti da precedenti leggi.
Per il triennio 2011-2013 è prevista, inoltre, la possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato del personale con contratti a termine in essere, stipulati anteriormente al 31 dicembre 2009, purché rientrante nel regime transitorio dei lavori socialmente utili, con almeno otto anni di anzianità complessiva nell’ultimo decennio e con accesso avvenuto tramite procedure selettive concorsuali o previste da legge.
La legge precisa anche che, per gli enti locali, è consentita la stabilizzazione senza oneri per la Regione del personale assunto con contratto a tempo determinato tramite concorso pubblico con prova scritta e orale, se le figure professionali sono previste nella dotazione organica.
Prosecuzione dei rapporti dei soggetti LSU e attività socialmente utili
Nelle more della stabilizzazione, le amministrazioni pubbliche regionali possono proseguire per gli anni 2011 e 2012 i contratti in essere del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e secondo la disciplina statale richiamata.
L’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, per il 2011 e il 2012, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti impegnati in attività socialmente utili, utilizzando le risorse del Fondo unico per il precariato e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge.
Divieto di assunzioni, mobilità e procedure di reclutamento
Per il quinquennio 2011-2015 continuano ad applicarsi, con estensione ai consorzi costituiti dagli enti locali, le disposizioni regionali sul divieto di assunzioni, che valgono anche per collaborazioni coordinate e continuative e per il personale somministrato. Tali limiti non si applicano ai processi di stabilizzazione dei soggetti LSU già destinatari del regime transitorio.
La legge fa salve, per le amministrazioni regionali, gli enti e gli enti locali indicati, le procedure di mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 per la copertura di posti in organico, ma solo per figure di specifica qualificazione e previa verifica dell’impossibilità di utilizzare personale già in servizio avente i requisiti indicati dalla normativa regionale.
Per il rafforzamento della Ragioneria generale della Regione è autorizzato il ricorso alla mobilità anche in forma rafforzata, con una quota di posti per il 2011 pari al 60% di quelli previsti dalla precedente autorizzazione regionale, da attivarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Piano quinquennale di rientro e sanzioni
Se gli enti che procedono alla stabilizzazione non rispettano i limiti statali di spesa del personale, devono predisporre entro il 31 marzo dell’anno successivo un piano di rientro entro cinque anni dai parametri della normativa statale.
Il piano deve essere articolato per annualità, indicare le misure previste, comprendere anche azioni per l’aumento delle entrate correnti ed essere sottoposto alla valutazione della Ragioneria generale della Regione, o per gli enti locali anche del dipartimento regionale competente. Deve essere pubblicato sui siti istituzionali.
In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali scattano automaticamente il divieto di stipulare consulenze e collaborazioni e la decurtazione del 5% dei trasferimenti correnti. È inoltre prevista responsabilità dirigenziale con mancata erogazione della componente accessoria della retribuzione per i responsabili del personale e della contabilità.
Misure finanziarie e mantenimento dei benefici ai soggetti stabilizzati
La legge prevede misure finanziarie a sostegno dei processi di stabilizzazione. Per le amministrazioni che, entro il 31 dicembre 2013, stabilizzano soggetti LSU titolari di contratti a termine finanziati con risorse regionali e stipulati prima del 31 dicembre 2009, sono confermati alcuni benefici economici già previsti da precedenti leggi regionali.
Tali benefici possono essere estesi, su richiesta e con le condizioni indicate, per periodi complessivi fino a dieci anni o a un ulteriore quinquennio successivi alla stabilizzazione, nei limiti delle disponibilità del Fondo unico per il precariato.
Se la stabilizzazione non avviene entro il 31 dicembre 2013 per mancanza dei presupposti, i benefici possono comunque essere riconosciuti in caso di prosecuzione dei contratti a termine in essere, con verifica annuale della mancanza dei presupposti per la stabilizzazione.
La legge proroga inoltre al 31 dicembre 2014 il termine previsto da una precedente norma regionale, fatti salvi gli effetti e i diritti maturati nei procedimenti già conclusi.
Riduzione dell’orario di lavoro
Le amministrazioni che utilizzano personale con contratto a tempo determinato ai sensi della legge regionale n. 16/2006 possono autorizzare la riduzione dell’orario di lavoro, per consentire lo svolgimento di altre attività part-time o di attività libero-professionali, qualora l’orario sia pari o superiore al 50%, con contestuale riduzione del contributo e nel rispetto delle procedure interne.
Interventi per i danni da peronospora della vite
La legge modifica la disciplina regionale sugli aiuti alle aziende viticole siciliane che hanno subito danni da peronospora della vite nel 2007. L’aiuto è qualificato come compensazione del danno ed è reso conforme al regolamento (CE) n. 1857/2006 sugli aiuti di Stato alle PMI agricole.
Per tale finalità è autorizzata una spesa aggiuntiva per il 2010, finanziata mediante riduzioni di spesa su capitoli già esistenti.
Modifiche ai capitoli di bilancio per parchi e riserve
È aggiornato l’elenco di capitoli di spesa relativo al Dipartimento regionale dell’ambiente, con l’inserimento di nuovi capitoli destinati ai trasferimenti agli enti gestori delle riserve naturali e agli enti parco, anche per il trattamento economico del personale assunto per gestione e vigilanza.
Disposizioni finali e efficacia temporale
La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Molte misure hanno durata limitata e sono riferite principalmente al 31 dicembre 2011, al biennio 2011-2012 o al quinquennio 2011-2015; alcune proroghe e benefici si estendono fino al 31 dicembre 2013 o al 31 dicembre 2014, secondo i casi.
Limiti e disposizioni omesse
Nel testo sono presenti varie parti omesse perché impugnate dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto. Le disposizioni riportate sopra descrivono soltanto la disciplina residua e utile risultante dal testo fornito.
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