Cassazione Civile, Ordinanza n. 10852/2023 del 24/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il ricalcolo di supplementi del trattamento pensionistico di una lavoratrice dello spettacolo, da determinarsi senza applicare alla cosiddetta "quota B" il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. La Corte d'appello aveva ritenuto che tale massimale si applicasse solo alla "quota A" e non fosse più vigente per la "quota B", regolata dai criteri introdotti dal d.lgs. n. 182/1997; aveva inoltre affermato che il diritto ai supplementi fosse prescritto solo per i ratei anteriori a febbraio 2014. L'ente previdenziale ricorre per cassazione con due motivi: primo, denuncia violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che non vi sia stata abrogazione tacita del massimale pensionabile e che il limite continui ad operare anche per la quota B; secondo, deduce violazione degli artt. 2934 e 2946 c.c. in tema di prescrizione, censurando la decisione di merito nella parte in cui avrebbe trattato in modo incoerente la questione dei ratei prescritti. La controricorrente eccepisce inoltre l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso e sostiene l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità, in rapporto al criterio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, ritenendo manifestamente fondato il rilievo dell'ente previdenziale: il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile stabilito dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971 non è stato abrogato, né espressamente né per incompatibilità, e continua a operare anche nella determinazione della quota B del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, secondo i criteri del d.lgs. n. 182/1997. Viene respinta l'eccezione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, perché non sussiste giudicato interno sulla singola affermazione in diritto. Il secondo motivo viene dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà uniformarsi ai principi affermati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. n. 1420/1971
Il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile previsto per i lavoratori dello spettacolo resta vigente e si applica anche alla determinazione della quota B del trattamento pensionistico.
art. 4 d.lgs. n. 182/1997
La disciplina sopravvenuta non ha abrogato il precedente limite pensionabile né per incompatibilità; i due sistemi sono compatibili.
art. 13 d.lgs. n. 503/1992
Distingue tra quota A, riferita alle anzianità contributive anteriori al 1 gennaio 1993, e quota B, riferita alle anzianità successive.
art. 2934 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina della prescrizione dei ratei pensionistici.
art. 2946 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina della prescrizione dei ratei pensionistici.
art. 2, comma 22, lett. a), L. n. 335/1995
Il criterio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non esige una corrispondenza necessaria e rigorosa tra contributi versati e prestazioni pensionistiche.
art. 38 Cost.
La disciplina previdenziale è compatibile con la Costituzione purché sia salvaguardata una certa proporzionalità e non sia compromessa la finalità di adeguatezza della tutela previdenziale.
Massime di principio
- Il giudicato interno non si forma sulle singole affermazioni di diritto isolate dalla decisione, ma sull'unità minima di decisione che collega un fatto, qualificato da una norma, a un effetto giuridico; pertanto una questione giuridica rimane esaminabile se il motivo di ricorso investe in radice la ratio decidendi.
- In tema di trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa speciale permane anche per la quota B, salvo espressa abrogazione o incompatibilità insuperabile con la disciplina successiva.
- La disciplina previdenziale non richiede una necessaria corrispondenza aritmetica tra contributi versati e prestazioni erogate; è sufficiente che il sistema nel suo complesso assicuri ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza della tutela.
- La compatibilità costituzionale di un massimale pensionabile va valutata tenendo conto dell'intero assetto previdenziale di settore, e non del solo rapporto tra retribuzione assoggettata a contribuzione e retribuzione utile al calcolo della pensione.
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