Cassazione Civile, Ordinanza n. 10822/2023 del 24/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine da un rapporto di lavoro dirigenziale nel settore pubblico: un dirigente della Regione Sicilia, nominato direttore di una azienda autonoma per l'incremento turistico, otteneva decreto ingiuntivo per differenze retributive maturate nel periodo di svolgimento dell'incarico. L'ente pubblico proponeva opposizione, respinta in primo grado. In appello la pretesa veniva ridimensionata, riconoscendosi solo una somma già spontaneamente corrisposta dall'ente. Il ricorso per cassazione censurava, da un lato, la mancata considerazione del giudicato interno sulla statuizione di primo grado relativa alla non contestazione dei fatti allegati dal lavoratore; dall'altro, la violazione delle norme sul rito del lavoro per non avere il giudice individuato i fatti da ritenere non contestati e per omessa/contraddittoria motivazione, sostenendo che le allegazioni introduttive erano sufficientemente specifiche e che, quindi, le contestazioni dell'ente sarebbero state tardive e inefficaci. In sostanza, il ricorrente mirava a far valere il diritto a un trattamento economico più elevato (dirigente di prima fascia) rispetto a quello riconosciuto dall'ente e recepito dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la formazione di un giudicato interno sulla frase del Tribunale relativa alla non contestazione, qualificandola come mera argomentazione non idonea a costituire un capo autonomo di sentenza. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non aveva riportato in modo adeguato il contenuto degli atti introduttivi necessari a dimostrare la sufficiente specificità delle allegazioni e a consentire il controllo sulla valutazione della Corte d'appello. La Corte ha anche rilevato che la questione sostanziale sul livello retributivo spettante non era stata devoluta al giudice di appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
il giudicato interno può formarsi solo su un capo autonomo della sentenza, non su una mera argomentazione del primo giudice
art. 112 c.p.c.
non vi è ultrapetizione se il giudice si pronuncia entro il perimetro delle domande e delle censure devolute
art. 416, comma 3, c.p.c.
nel rito del lavoro la contestazione deve essere valutata rispetto alle allegazioni introduttive, ma la censura in cassazione richiede specificità nel confronto con gli atti
art. 420, comma 1, c.p.c.
le contestazioni e difese nel rito del lavoro vanno apprezzate nella fase introduttiva e nella prima udienza
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve contenere gli elementi necessari a individuare gli atti e i documenti rilevanti per il sindacato di legittimità
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
l'onere di deposito degli atti e documenti richiamati dal ricorso è funzionale al controllo di specificità della censura
art. 360, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale non è scrutinabile se la censura non supera il requisito di specificità e non consente il controllo della decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma solo sulle statuizioni che integrano un capo autonomo della sentenza, cioè una decisione dotata di propria individualità e autonomia decisoria; non si forma su singole argomentazioni o passaggi motivazionali.
- Nel rito del lavoro, la deduzione della non contestazione delle allegazioni avversarie può avere rilievo, ma in cassazione la censura è scrutinabile solo se il ricorrente trascrive o specifica gli atti introduttivi e consente il controllo sulla reale chiarezza e puntualità delle allegazioni.
- La contestazione della tardività o genericità delle difese avversarie non può essere utilmente riesaminata in sede di legittimità senza un preciso confronto con gli atti di causa, dovendo il ricorso rispettare rigorosamente i requisiti di specificità e autosufficienza.
- La Corte di cassazione non può esaminare questioni di merito non devolute o non trattate dal giudice di appello, anche se richiamate nel ricorso come profili sostanziali sottostanti.
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