Cassazione Civile, Ordinanza n. 10815/2023 del 24/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il docente, già in servizio all’estero presso un istituto italiano, aveva chiesto in giudizio il riconoscimento del diritto a percepire l’assegno di sede nella stessa misura prevista per i docenti di ruolo impiegati all’estero, sostenendo che il trattamento economico riservato ai lavoratori a tempo determinato fosse discriminatorio rispetto a quello dei lavoratori a tempo indeterminato. Il Tribunale aveva rigettato le domande; la Corte d’appello aveva invece accolto parzialmente il gravame, riconoscendo il diritto del docente a percepire l’assegno di sede nella misura prevista per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola impiegato all’estero e condannando il Ministero al pagamento delle differenze retributive. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il Ministero denunciava violazione di norme di legge e di contratti collettivi, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato il principio di non discriminazione tra docenti di ruolo e a tempo determinato senza considerare le asserite ragioni oggettive che giustificherebbero un trattamento differenziato nell’importo dell’indennità di sede, richiamando la disciplina contrattuale di settore e la diversa natura del rapporto, delle modalità di reclutamento, della durata del mandato e della reiterabilità dell’incarico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura del Ministero perché le ragioni addotte non integrano le "ragioni oggettive" idonee a giustificare un trattamento economico deteriore per il lavoratore a tempo determinato: né la diversità di status, né le modalità di reclutamento, né la diversa durata del mandato, né la possibilità di reiterazione degli incarichi sono di per sé sufficienti. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso non allegava neppure una differenza delle mansioni svolte, né una finalità di politica sociale idonea a legittimare la disparità. È stata giudicata irrilevante, ai fini del motivo proposto, la questione del CCNL applicabile, perché la Corte d’appello aveva già confermato su tale punto la decisione di primo grado e il docente non aveva impugnato tale parte della sentenza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità; è stata esclusa la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e contratti collettivi.
artt. 651 e 652 d.lgs. 297/1994
richiamati dal ricorrente a fondamento della censura sull’assegno di sede e sul trattamento economico del personale scolastico all’estero.
art. 45, comma 5, d.lgs. 165/2001
richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina applicabile al rapporto di lavoro e al trattamento economico.
art. 27 d.lgs. 62/1998
richiamato dal ricorrente nel medesimo quadro normativo della pretesa differenziazione del trattamento economico.
Direttiva 1999/70/CE
utilizzata come fonte del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato.
art. 16 della sequenza contrattuale integrativa estero sottoscritta il 24.2.2000
"un assegno di sede aggiuntivo … individuato in una quota percentuale variabile dell’indennità di sede prevista per il personale a tempo indeterminato in servizio nelle scuole italiane all’estero"
invocato dal Ministero per sostenere che il personale a tempo determinato abbia diritto a un assegno di sede aggiuntivo calcolato in percentuale rispetto a quello del personale stabile.
art. 106 del CCNL Scuola 2007
richiamato come riproduzione della disciplina contrattuale che prevederebbe la differenziazione del trattamento economico.
art. 118 disp. att. c.p.c.
utilizzato per rinviare alle motivazioni di precedenti conformi.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma sul rito camerale adottato per la trattazione del ricorso.
art. 96 c.p.c.
richiamato per escludere la condanna per responsabilità aggravata, affermando che non basta la sola infondatezza del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non applicabile alle amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento materiale del contributo unificato per il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla legittimità di un trattamento economico differenziato tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, non sono sufficienti come "ragioni oggettive" la diversa natura del rapporto, le modalità di reclutamento, la durata dell’incarico o la sua reiterabilità.
- La compatibilità di una disciplina interna, legislativa o contrattuale, va verificata alla luce del principio eurounitario di non discriminazione, che prevale sulle tradizionali categorizzazioni interne del personale.
- Il trattamento deteriore del lavoratore a tempo determinato è legittimo solo se ricorrono elementi oggettivi che lo giustifichino, come differenze nelle mansioni o una finalità di politica sociale riconoscibile.
- Nel ricorso per cassazione è irrilevante la deduzione di questioni che non incidono sulla ratio decidendi della sentenza impugnata o che non sono state devolute in impugnazione dalla parte interessata.
- La sola infondatezza del ricorso non integra automaticamente responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; occorre un quid pluris di mala fede, colpa grave o abuso dello strumento processuale.
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