Cassazione Civile, Ordinanza n. 11012/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti di un ente pubblico economico regionale, era stata corrisposta un'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 60 del regolamento del personale. In primo grado la domanda dei lavoratori era stata accolta, mentre la Corte d'appello, riformando la decisione, aveva ritenuto che tale emolumento costituisse un trattamento di fine rapporto aggiuntivo rispetto a quello legale, e quindi nullo perché in contrasto con la disciplina imperativa sul TFR; per conseguenza aveva dichiarato l'indebito e condannato i percipienti alla restituzione delle somme. I ricorrenti hanno proposto sei motivi: 1) violazione dei criteri ermeneutici e dell'art. 1965 c.c., sostenendo che le conciliazioni/transazioni sottoscritte presso l'UPLMO includessero anche l'indennità controversa; 2) omesso esame della delibera interna e delle autorizzazioni alle conciliazioni, che avrebbero dimostrato l'inclusione dell'indennità; 3) errata applicazione della prescrizione, sostenendo che all'azione di recupero dovesse applicarsi il termine quinquennale e non quello ordinario decennale, con questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 c.c.; 4) violazione della disciplina del TFR e dei criteri interpretativi del regolamento del personale, sostenendo che l'indennità ex art. 60 fosse cosa diversa dal TFR e che il rinvio ad esso servisse solo per il calcolo; 5) omesso esame del diverso trattamento fiscale tra TFR e indennità, indicato come elemento rivelatore della diversità di natura; 6) violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese, nonostante il lungo riconoscimento da parte dell'ente del trattamento economico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'interpretazione della Corte d'appello sul contenuto dei verbali di conciliazione fosse un accertamento di fatto plausibile e immune da violazioni dei canoni ermeneutici; che i motivi formulati come omesso esame di fatti decisivi in realtà mirassero a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio, inammissibile in cassazione; che l'azione dell'ente fosse correttamente qualificata come ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., e non al termine quinquennale previsto per le indennità spettanti al lavoratore alla cessazione del rapporto; che l'indennità prevista dal regolamento dovesse essere letta, in base al suo tenore letterale e al nesso con la cessazione del rapporto, come un TFR aggiuntivo in contrasto con la disciplina imperativa; e che la regolazione delle spese rientrasse nella discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile nei limiti dedotti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con l'ulteriore onere del contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
Norme richiamate
richiamato come criterio ermeneutico per l'interpretazione delle conciliazioni, ma la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione di merito dei verbali
richiamato come criterio ermeneutico sistematico, senza ravvisarne violazione nella decisione impugnata
invocato per sostenere la natura transattiva degli accordi, ma escluso che essi comprendessero l'indennità controversa
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro per i motivi di violazione di legge, non accolti
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
interpretato nel senso, conforme alla giurisprudenza, che consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove
ritenuto non applicabile all'azione di ripetizione d'indebito proposta dal datore di lavoro
art. 12 R.D. 16 marzo 1942, n. 262
citato dai ricorrenti senza che la Corte ne ricavasse un diverso esito
qualifica l'azione dell'ente come ripetizione di indebito oggettivo fondata su prestazione già eseguita
applicato il termine ordinario decennale alla ripetizione dell'indebito
art. 4, commi 5 e 11, L. 29 maggio 1982, n. 297
richiamato per sostenere la diversa natura dell'emolumento, ma la Corte ha privilegiato la qualificazione sostanziale come TFR aggiuntivo
art. 12, comma 3, L. n. 153 del 1969
citato dai ricorrenti nel contesto della disciplina del TFR e del trattamento fiscale
richiamato, con evidente riferimento alla disciplina inderogabile del TFR e alla sua tutela imperativa
richiamata come fonte della disciplina del TFR, ritenuta ostativa a pattuizioni che prevedano trattamenti aggiuntivi incompatibili
la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti di legge e non è stata ritenuta violata
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nell'interpretazione degli atti negoziali, la censura di legittimità non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa più favorevole alla parte, essendo sindacabile solo l'interpretazione che sia fuori dai canoni legali, illogica o meramente apparente; se il testo consente più letture plausibili, prevale quella scelta dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omessa considerazione di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mancata analisi di singoli elementi istruttori o documentali già valutati nel loro complesso dal giudice di merito.
- L'azione del datore di lavoro diretta a recuperare somme indebitamente corrisposte al dipendente va qualificata come ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e soggiace alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., non al termine quinquennale previsto per crediti del lavoratore alla cessazione del rapporto.
- Quando un emolumento previsto dal regolamento del personale è strettamente collegato alla cessazione del rapporto e ne replica la funzione economica di fine rapporto, il suo nomen iuris non impedisce la qualificazione sostanziale come trattamento di fine rapporto aggiuntivo, con conseguente invalidità se in contrasto con la disciplina imperativa.
- La diversa disciplina fiscale o contabile di un'emolumento non è di per sé decisiva per mutarne la natura giuridica, che va accertata in base alla funzione economico-giuridica della prestazione.
- La liquidazione e l'eventuale compensazione delle spese processuali rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per violazione del principio di soccombenza o per specifiche violazioni delle tariffe/criteri di legge.
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