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Legge

L.R. Sicilia 24/2000

Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 24/2000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge siciliana disciplina misure per la fuoriuscita e stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, con contributi a imprese ed enti pubblici, programmi di fuoriuscita, rifinanziamenti e norme su formazione e servizi per l’impiego. Istituisce inoltre il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili e ne regola gestione e transitorio.

Inserimento lavorativo LSU e istituzione Fondo regionale occupazione disabili in Sicilia

Inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili e interventi per l’occupazione in Sicilia

La legge regionale disciplina, per la Regione Siciliana, misure di sostegno alla fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, al consolidamento occupazionale, al potenziamento dei servizi per l’impiego e all’inserimento lavorativo dei soggetti disabili. Accanto alle misure sui LSU, istituisce un fondo regionale dedicato all’occupazione dei disabili e ne definisce la gestione.

Misure di stabilizzazione e contributi per i lavoratori LSU

La legge prevede diversi strumenti di incentivazione per favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati in lavori socialmente utili:

  • per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con durata non inferiore a cinque anni, può essere concesso alle imprese, società, enti privati ed esercenti arti e professioni un contributo fino al 100% dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • per le amministrazioni ed enti pubblici regionali, locali o vigilati, è previsto un contributo di 60 milioni di lire per ogni lavoratore stabilizzato per 60 mesi tramite i contratti previsti dalla normativa statale richiamata, con compenso mensile non inferiore a 1.300.000 lire;
  • per i contratti di diritto privato triennali con soggetti prioritari, il contributo è ripartito in tre esercizi finanziari;
  • per favorire società miste con Italia Lavoro S.p.A. o altre società partecipate dallo Stato o dalla Regione, è riconosciuto il contributo anche per assunzioni a tempo indeterminato;
  • gli enti locali che promuovono tali società possono ottenere specifici contributi sulla base di criteri da approvare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

La selezione dei beneficiari è affidata agli enti sulla base dei criteri regionali, con priorità ai soggetti già utilizzati dallo stesso ente.

Regole sui benefici e coordinate con la normativa sui lavori socialmente utili

La corresponsione dei contributi per le misure di fuoriuscita dal bacino LSU comporta, in linea generale, la perdita di qualunque altro beneficio previsto per i lavoratori interessati, salvo le riserve, precedenze e priorità per l’accesso ai pubblici impieghi. La legge estende inoltre la possibilità di finanziare misure di stabilizzazione anche per lavoratori LSU dell’Amministrazione regionale, pure se già impegnati in iniziative finanziate con il fondo nazionale per l’occupazione.

Programmi di fuoriuscita dal bacino LSU e procedure operative

Gli enti che al 1° ottobre 2000 utilizzavano lavoratori destinatari delle misure LSU devono adottare un programma complessivo di fuoriuscita dal bacino, indicando tutte le misure applicabili. Il programma deve essere trasmesso entro il 31 gennaio 2001, a pena di decadenza dai benefici, e approvato dalla Commissione regionale per l’impiego entro il 31 marzo 2001.

Sono previste anche regole operative ulteriori:

  • gli enti utilizzatori devono valutare le attitudini dei lavoratori e acquisire la notifica dell’opzione entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • il programma può includere, a richiesta, anche lavoratori del regime transitorio provenienti da altri enti, purché sia stata stipulata la convenzione prevista dalla normativa statale;
  • possono essere attuate misure anche per lavoratori LSU fruitori di trattamenti previdenziali, ma in tal caso gli oneri restano a carico dei soggetti promotori o attuatori e non del bilancio regionale;
  • gli organi deliberativi delle istituzioni interessate possono adottare atti per l’esternalizzazione dei servizi da affidare ai soggetti LSU.

Recepimento della normativa statale sui LSU e misure di esternalizzazione

La disciplina regionale fa salve e continua ad applicare alcune norme regionali precedenti sui lavoratori LSU anche dopo il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. In particolare:

  • si applicano le disposizioni regionali già vigenti che favorivano la collocazione lavorativa dei soggetti impegnati in LSU;
  • per i progetti finanziati dagli enti indicati nella normativa statale e per quelli parzialmente finanziati con fondi nazionali, si applicano le disposizioni statali integrate dalla legge regionale;
  • per i progetti del piano straordinario e per i piani di inserimento professionale di tipo “a” già approvati entro il 17 novembre 2000, si estendono le deroghe statali alle procedure di evidenza pubblica;
  • per agevolare la stabilizzazione, è previsto un contributo una tantum pari al 20% dei mutui accesi dagli enti locali per i costi di esternalizzazione, con tetto massimo di 1.000 milioni di lire.

Rifinanziamenti e coperture finanziarie per interventi occupazionali

La legge autorizza numerosi rifinanziamenti per la prosecuzione di interventi già previsti da leggi regionali e statali in materia di lavoro, LSU e politiche attive. Tra gli altri, sono previsti stanziamenti aggiuntivi per:

  • interventi di cui all’articolo 70 della legge regionale n. 6/1997;
  • interventi e misure di fuoriuscita della legge regionale n. 85/1995 e della legge regionale n. 18/1999;
  • prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 26 della legge n. 196/1997 fino al 30 aprile 2001;
  • finanziamenti per contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato;
  • contributi per le società miste e per altre misure connesse ai lavoratori LSU.

La legge contiene anche specifiche previsioni di copertura a valere su capitoli e accantonamenti del bilancio regionale per gli esercizi 2000 e 2001.

Piani di inserimento professionale e lavoro giovanile

Le disposizioni sui piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione e quelle regionali collegate si applicano in Sicilia fino al 31 dicembre 2002. La disciplina prevede inoltre:

  • l’estensione a giovani residenti in Sicilia di specifiche misure statali fino alla stessa data;
  • una regola interpretativa sull’adempimento dell’obbligo di assunzione, ritenuto assolto anche con contratti di formazione e lavoro o di apprendistato riferiti a giovani già impegnati in progetti analoghi;
  • l’applicazione di alcune norme del decreto legislativo n. 468/1997 ai piani di tipo “a” approvati prima del 31 luglio 2000.

Modifiche a precedenti norme regionali sul lavoro

La legge modifica o integra varie disposizioni regionali precedenti. Tra gli effetti principali:

  • viene abrogato il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 30/1997;
  • si estendono talune disposizioni della legge regionale n. 30/1997 ai dirigenti di azienda fuoriusciti dal mercato del lavoro in possesso dei requisiti di legge;
  • si amplia la platea dei datori di lavoro rilevanti ai fini di quella disciplina includendo “ogni altra categoria di datori di lavoro”;
  • è prevista una maggiorazione di 80 milioni di lire del contributo previsto dalla legge regionale n. 3/1998 per le istanze presentate entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • il limite massimo dei finanziamenti per il reinserimento dei lavoratori emigrati è elevato, con decorrenza immediata, per le diverse fattispecie previste dalla legge regionale n. 55/1980.

Coordinamento istituzionale, servizi per l’impiego e struttura amministrativa

La legge rafforza il coordinamento istituzionale in materia di lavoro e occupazione:

  • la Commissione regionale per l’impiego dura in carica cinque anni, è integrata da rappresentanti ANCI Sicilia e URPS e riceve anche funzioni già attribuite ad altri organi previsti dalla normativa statale;
  • l’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale può stipulare convenzioni con enti e organismi previsti dalla normativa regionale per attivare misure di politica attiva del lavoro;
  • è autorizzata l’organizzazione del servizio informativo del lavoro per la Sicilia;
  • sono disposti aggiornamenti organizzativi dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale, con modifica della denominazione e collocazione del coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro nella sua struttura.

Interventi per soggetti a rischio, formazione e servizi sociali

La legge finanzia anche specifiche iniziative per soggetti a rischio e per la formazione professionale:

  • è concesso al Comune di Palermo un contributo straordinario per misure di politica attiva rivolte a ex carcerati, soggetti dimessi da comunità o centri di cura e personale di supporto dei cantieri del progetto “Emergenza Palermo”;
  • viene fornita un’interpretazione autentica sul computo delle giornate di partecipazione ai progetti di utilità collettiva, includendo anche quelle di assenza per gravidanza, puerperio, servizio militare e infortunio sul lavoro;
  • per i lavoratori della formazione professionale, alcune norme non si applicano a chi maturi i requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia;
  • l’Assessorato stabilisce annualmente il calendario dell’anno formativo entro il 31 agosto;
  • per i controlli e la certificazione dei rendiconti delle attività formative, l’Amministrazione può avvalersi di società di revisione.

Formazione nel settore sociale e sostegno ai lavoratori emigrati

Sono finanziate attività formative, tirocini e aggiornamento presso scuole di servizio sociale ammessi ai benefici regionali, con spese autorizzate per il triennio 2001-2003. Inoltre, vengono aumentati gli importi massimi concedibili per i finanziamenti destinati al reinserimento dei lavoratori emigrati, con efficacia dalla data di entrata in vigore della legge.

Comitato regionale per il lavoro, l’occupazione e le politiche sociali

Presso la Presidenza della Regione è istituito un Comitato regionale per il lavoro, l’occupazione e le politiche sociali, con funzioni di assistenza al Presidente nel coordinamento delle iniziative per la crescita dell’occupazione e nel raccordo con gli altri organi regionali. Il Comitato è composto da docenti universitari ed esperti designati da più assessori e dal Presidente; è previsto un gruppo di supporto presso la Segreteria generale della Presidenza. È altresì autorizzata la relativa spesa per l’esercizio 2001.

Fondo regionale per l’occupazione dei disabili: istituzione e gestione

La legge istituisce presso l’Assessorato regionale del lavoro il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, con dotazione iniziale di 1.000 milioni di lire. Il Fondo è amministrato da un comitato di gestione composto da rappresentanti istituzionali, sindacali, datoriali, delle associazioni dei disabili e degli enti locali.

Il comitato:

  • programma le attività del Fondo;
  • definisce criteri, requisiti, condizioni e procedure di accesso ai finanziamenti;
  • coordina il monitoraggio delle iniziative e dei risultati;
  • verifica l’andamento amministrativo-contabile;
  • approva ogni anno, entro il 28 febbraio, la relazione consuntiva sull’anno precedente.

Le deliberazioni del comitato diventano esecutive con provvedimento dell’Assessore competente.

Programmi finanziabili e norme transitorie per i disabili

Possono essere finanziati con il Fondo, nell’ambito dei programmi regionali per l’inserimento lavorativo dei disabili:

  • contributi integrativi rispetto a quelli previsti dalla legge n. 68/1999;
  • sovvenzioni a enti e organismi con finalità di sostegno ai lavoratori disabili;
  • copertura degli oneri per attività formative previste dalle convenzioni della legge n. 68/1999.

In via transitoria, fino all’istituzione delle commissioni provinciali previste dal decreto legislativo n. 469/1997, i criteri e le procedure per il collocamento dei disabili sono determinati dall’Assessore regionale, sentita la Commissione regionale per l’impiego. Nella fase intermedia, le funzioni dei comitati tecnici sono svolte da comitati provinciali per il sostegno dei disabili presso gli uffici provinciali del lavoro, con composizione mista medico-istituzionale e con rinnovo quadriennale.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Alcune misure hanno efficacia limitata nel tempo, in particolare quelle relative ai piani di inserimento professionale fino al 31 dicembre 2002 e quelle connesse a specifici esercizi finanziari 2000-2003 o a termini procedimentali puntuali.

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