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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27085/2026 del 17/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di accertamento n. 7 del 22 dicembre 2015, emesso dal Comune per ICI relativa all’anno 2010, oltre sanzioni, interessi e spese. L’atto, spedito il 31 dicembre 2015, è pervenuto alla contribuente nei primi giorni di gennaio 2016. La società ha contestato, tra l’altro, la tardività della notifica, la motivazione dell’avviso, la debenza dell’imposta per l’inagibilità e la mancata entrata in esercizio del complesso alberghiero, nonché gli effetti di giudicati relativi ad annualità precedenti. La Commissione tributaria provinciale di Potenza ha rigettato il ricorso, ritenendo sufficiente l’accatastamento dell’immobile dal 2003; la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha rigettato l’appello con sentenza n. 283/02/2019, depositata il 13 giugno 2019. La società ha quindi proposto il ricorso per cassazione n. 3890/2020, articolato in cinque motivi: nullità della sentenza per motivazione asseritamente apparente e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione delle norme sulla notifica e dedotta decadenza dal potere impositivo, oltre a censure di prescrizione; omessa pronuncia sul giudicato esterno relativo a precedenti annualità ICI; omessa pronuncia sulla disapplicazione delle sanzioni per forza maggiore e sulla contestata colpevolezza, invocando l’inoperatività dell’immobile e la procedura esecutiva immobiliare; omessa pronuncia sulla motivazione e sul calcolo degli interessi; motivazione apparente quanto al presupposto impositivo. Separatamente, la società ha chiesto la revocazione della sentenza regionale, sostenendo che il giudice avesse trascurato sentenze passate in giudicato relative a precedenti annualità ICI. Il rigetto della revocazione da parte della CTR, con sentenza n. 105/2021 del 6 maggio 2021, è stato impugnato con il ricorso per cassazione n. 31691/2021, fondato su quattro motivi: erroneità della motivazione e ultrapetizione; violazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c. per asserita svista circa l’esistenza dei giudicati; ulteriore censura relativa all’errore di fatto revocatorio; violazione dell’art. 394 c.p.c. e omessa considerazione degli effetti vincolanti del giudicato. I due ricorsi per cassazione sono stati riuniti.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Il ricorso n. 31691/2021 contro la sentenza di revocazione è stato rigettato: la censura relativa al giudicato non poteva essere proposta in revocazione quando l’eccezione era stata sottoposta al giudice e da questi esaminata, anche se, secondo la ricorrente, in modo erroneo; inoltre la questione investiva valutazioni e interpretazioni, non una svista percettiva revocatoria. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Anche il ricorso n. 3890/2020 è stato rigettato. La notifica dell’avviso è stata tempestiva perché, ai fini della decadenza, rileva il momento in cui l’ente impositore ha compiuto gli atti necessari alla notifica, non la successiva ricezione da parte della contribuente; l’atto era stato inviato entro il 31 dicembre 2015. La censura sul giudicato esterno è stata respinta per difetto di autosufficienza e specificità, non essendo stato adeguatamente riportato il contenuto delle sentenze invocate. La doglianza sulle sanzioni è stata respinta anche perché non risultava specificato se la relativa questione fosse stata proposta in primo grado; inoltre la scarsa liquidità, anche se dovuta a pignoramento immobiliare, non integra di per sé forza maggiore. La censura sugli interessi è stata respinta: la motivazione della pretesa è sufficiente con l’indicazione dell’importo, della base normativa, anche desumibile dalla tipologia degli interessi o dal tributo, e della decorrenza, senza necessità di dettagliare i singoli tassi o le modalità di calcolo. È stata infine respinta la censura sul presupposto impositivo: per un immobile accatastato, l’ICI è dovuta indipendentemente dall’effettiva abitabilità o agibilità. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente e se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun ricorso. Dal testo riportato non risulta una statuizione sulle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    I ricorsi, separatamente pendenti, proposti avverso, rispettivamente, la sentenza n. 283/02/2019 del 13 giugno 2019 (ricorso iscritto al n. 3890/2020 di R.G.), e la sentenza n. 105/2021 del 6 maggio 2021, che ha rigettato il ricorso per revocazione della prima (ricorso iscritto al n. 31691/2021 di R.G.), vanno riuniti secondo il consolidato orientamento della Corte che ha rilevato la ricorrenza di una connessione tra le due pronunce, - in quanto sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di appello può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione, - così che trova applicazione (analogica) la disposizione di cui all'art. 335 cod. proc. civ. che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.

    La connessione tra l’impugnazione della sentenza di merito e quella della sentenza resa in sede di revocazione giustifica la loro trattazione congiunta, anche in applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., poiché l’esito della revocazione può incidere sull’oggetto dell’altra impugnazione.

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    Sul punto va sottolineato che questa Corte ha precisato che L'art.395 n. 5 cod. proc. civ. - secondo cui l'impugnazione per revocazione è proponibile se la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione - va interpretato nel senso che ricorre tale ipotesi di revocazione qualora l'eccezione di giudicato esterno non sia stata proposta davanti al giudice che abbia pronunciato la sentenza revocanda; mentre, qualora il giudice di merito abbia trascurato di considerare la predetta eccezione, ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

    La revocazione per contrasto con un precedente giudicato è esperibile quando l’eccezione di giudicato esterno non sia stata proposta davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Se l’eccezione è stata proposta ed esaminata, l’eventuale errore nell’esame va denunciato con il ricorso per cassazione, non con la revocazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Altrimenti ragionando, e riconducendo il motivo di ricorso all’art. 395, n. 4, c.p.c., lo stesso motivo rimaneva inammissibile: quanto alla prospettazione in termini di errore sul fatto, c’è che questo stesso fatto «costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare», anche se l’eccezione di giudicato esterno involge (anche) un’attività di valutazione e di interpretazione da parte del giudice, così che anche per questo profilo ne deriva l’inammissibilità del ricorso.

    Non è deducibile come errore di fatto revocatorio la pretesa mancata o erronea considerazione di una questione che costituiva punto controverso e sulla quale la sentenza ha pronunciato, tanto più quando la decisione presuppone valutazioni e interpretazioni.

  • art. 1, comma 161, L. n. 296/2006

    Va chiarito che in tema di ICI, l'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 - che ha abrogato dal 1° luglio 2007 il previgente art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 ed ha aumentato da tre a cinque anni il termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria - è applicabile, ai sensi del predetto art. 1, comma 171, anche ai rapporti d'imposta precedenti alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 2007) (Cass. n. 972 del 16/01/2026 (Rv. 677713 - 01)).

    Il termine quinquennale di decadenza per l’accertamento ICI introdotto dall’art. 1, comma 161, si applica anche ai rapporti d’imposta anteriori all’entrata in vigore della disposizione, nei termini precisati dal comma 171.

  • art. 1, comma 171, L. n. 296/2006

    Va chiarito che in tema di ICI, l'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 - che ha abrogato dal 1° luglio 2007 il previgente art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 ed ha aumentato da tre a cinque anni il termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria - è applicabile, ai sensi del predetto art. 1, comma 171, anche ai rapporti d'imposta precedenti alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 2007) (Cass. n. 972 del 16/01/2026 (Rv. 677713 - 01)).

    Il comma 171 estende ai rapporti d’imposta precedenti l’applicazione del termine quinquennale previsto dal comma 161.

  • art. 37, comma 53, D.L. n. 223/2006

    Sul tema questa Corte ha stabilito che in tema di ICI, l'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006, ha disposto, con decorrenza dall'anno 2007, la soppressione dell'obbligo della dichiarazione (quindi, venuto meno a partire dall'anno 2009), sicché la decadenza dalla pretesa impositiva deve essere riferita, in virtù dell'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato (Cass. n. 2321 del 25/01/2023 (Rv. 666740 - 01)).

    La soppressione dell’obbligo dichiarativo ICI comporta che il termine di decadenza per l’accertamento si computi, ai sensi dell’art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere versato.

  • art. 60 D.P.R. n. 600/1973

    Sul punto, come rilevato dall’ufficio del P.G., va data continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione.

    Ai fini del rispetto della decadenza dal potere impositivo, opera la scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche per gli atti tributari: per l’ente rileva il compimento tempestivo degli atti necessari alla notifica, non la data successiva di ricezione del contribuente.

  • art. 2909 c.c.

    Ad ogni modo, di base non può non ritenersi necessaria almeno una sintesi del complessivo contenuto della sentenza passata in giudicato, con riproduzione delle pertinenti parti motivazionali (Cass., 21 maggio 2025, n. 13662; Cass., 25 settembre 2024, n. 25700; Cass., 23 giugno 2017, n. 15737).

    Chi invoca il giudicato esterno deve esporre in modo specifico il contenuto complessivo della decisione, riportando le parti motivazionali pertinenti; la mera allegazione dell’esistenza del giudicato non consente di valutarne l’effetto preclusivo.

  • art. 324 c.p.c.

    Ad ogni modo, di base non può non ritenersi necessaria almeno una sintesi del complessivo contenuto della sentenza passata in giudicato, con riproduzione delle pertinenti parti motivazionali (Cass., 21 maggio 2025, n. 13662; Cass., 25 settembre 2024, n. 25700; Cass., 23 giugno 2017, n. 15737).

    La deduzione del giudicato esterno in cassazione richiede che il ricorso ne rappresenti con specificità il contenuto complessivo e le pertinenti ragioni decisorie, affinché sia possibile verificarne la portata.

  • art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997

    In secondo luogo, in mancanza di pagamento dell’imposta il ricorrente non poteva essere esentato dalle relative sanzioni, e la mancanza di liquidità (dovuta tra l’altro a pignoramento immobiliare) non costituisce causa di forza maggiore: in caso di mancato pagamento dell'ICI per scarsa liquidità, la nozione di forza maggiore, quale causa di non punibilità di cui all'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee al contribuente, e di un elemento soggettivo, correlato al dovere dello stesso contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, mediante l'adozione di misure appropriate, pur senza incorrere in sacrifici eccessivi (Cass. n. 7628/2024 (Rv. 670608 - 01)).

    La forza maggiore che esclude la punibilità per la violazione tributaria richiede circostanze oggettivamente anormali ed estranee al contribuente e che questi, pur usando la diligenza esigibile, non potesse neutralizzarne le conseguenze con misure appropriate. La semplice carenza di liquidità, anche conseguente a un pignoramento, non è sufficiente.

  • art. 2 D.Lgs. n. 504/1992

    Non può però non rilevarsi che l’agibilità non rileva ai fini del presupposto impositivo se, come rilevato dalla CTR, l’unità immobiliare era censita in catasto: in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il criterio alternativo, previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione, ai fini dell'assoggettabilità ad imposta di fabbricati di nuova costruzione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non è ancora iscritto al catasto, assoggettare il bene all'imposta (Cass., 7 dicembre 2024, n. 31482).

    Per i fabbricati di nuova costruzione, i criteri alternativi dell’ultimazione dei lavori o della precedente utilizzazione rilevano solo quando l’immobile non è ancora iscritto al catasto. Se il bene è accatastato, la sua agibilità non esclude il presupposto ICI.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    In tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente, l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo (Cass. n. 28742 del 16/10/2023 (Rv. 669249 - 01)).

    La motivazione della pretesa per interessi è sufficiente se indica l’importo richiesto, la base normativa anche implicitamente desumibile dalla tipologia degli accessori o dal tributo e la decorrenza; non occorre specificare i tassi applicati nei singoli periodi o le modalità di calcolo.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.

    L’obbligo di motivazione relativo agli interessi, anche ai fini dell’art. 3 della L. n. 241/1990, è soddisfatto indicando importo, base normativa anche desumibile dalla tipologia degli interessi o dal tributo e decorrenza, senza necessità di dettagliare ogni tasso periodico o il calcolo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun ricorso proposto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di rigetto delle impugnazioni, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per ciascun ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La revocazione per contrasto con un precedente giudicato è ammissibile quando l’eccezione di giudicato esterno non sia stata proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Se il giudice ha invece esaminato l’eccezione, l’eventuale erroneità della decisione va fatta valere con il ricorso per cassazione.
  • Non integra errore di fatto revocatorio l’asserita mancata o erronea considerazione di una questione controversa sulla quale la sentenza ha pronunciato, quando la decisione richieda valutazioni e interpretazioni.
  • Chi deduce in cassazione l’efficacia di un giudicato esterno deve trascrivere o sintetizzare in modo adeguato il contenuto complessivo della sentenza, incluse le pertinenti ragioni motivazionali; la sola indicazione dell’esistenza di precedenti decisioni non basta a dimostrarne la portata vincolante.
  • Ai fini della decadenza dal potere di accertamento tributario, la notificazione dell’atto produce effetti distinti per notificante e destinatario: rileva per l’ente impositore il compimento, entro il termine, degli atti necessari alla notifica, non la data in cui il contribuente riceve l’atto.
  • Per l’ICI relativa a fabbricati di nuova costruzione, i criteri dell’ultimazione dei lavori o della precedente utilizzazione rilevano se il fabbricato non è ancora iscritto al catasto; una volta accatastato, l’effettiva agibilità o abitabilità non esclude di per sé il presupposto impositivo.
  • La scarsa liquidità del contribuente, anche quando collegata a un pignoramento immobiliare, non integra da sola la forza maggiore che esclude la punibilità tributaria: occorrono circostanze anormali ed estranee al contribuente e l’impossibilità, nonostante misure appropriate esigibili, di evitarne le conseguenze.
  • La motivazione della pretesa tributaria per interessi è sufficiente se consente di individuare importo, base normativa e decorrenza; non è necessario indicare i singoli tassi periodici né le modalità analitiche di calcolo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggioreGiudicato

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