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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27057/2026 del 17/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di ammissione tardiva al passivo di un fallimento, presentata nel dicembre 2007 per crediti derivanti da un mutuo fondiario, da rapporti di conto corrente e da un ulteriore mutuo chirografario. In primo grado la domanda era stata dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva; dopo le vicende processuali descritte e la cassazione con rinvio, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 30 gennaio 2023, ha ammesso in parte i crediti. Ha riconosciuto € 2.200 in privilegio per spese di procedura esecutiva immobiliare; € 237.113,61 in chirografo per capitale residuo del mutuo fondiario originariamente di lire 1.900.000.000, stipulato il 7 aprile 1994; € 76.740,48 per interessi corrispettivi convenzionali; € 4.723,58 per interessi moratori al tasso legale fino al pignoramento; e € 23.639,91 per interessi legali successivi al pignoramento fino al fallimento. Ha negato la collocazione ipotecaria ritenendo che l’iscrizione fosse divenuta inefficace per decorso del ventennio, e ha escluso i crediti da conto corrente e da mutuo chirografario per mancata prova della data certa anteriore al fallimento dei rapporti e dei contratti. La ricorrente ha proposto sei motivi. Con il primo ha censurato la degradazione a chirografo del credito da mutuo fondiario, sostenendo che l’ipoteca era stata rinnovata nel 2014 e che, comunque, alla data della domanda di insinuazione del dicembre 2007 non era decorso il ventennio dall’iscrizione del 1994. Con il secondo ha lamentato l’omessa ammissione di € 111.131,96, quota capitale delle semestralità scadute al 31 dicembre 2000, dovuta in conseguenza della risoluzione del mutuo. Con il terzo ha denunciato l’omessa ammissione di € 81.540,83 per interessi corrispettivi delle rate scadute prima della risoluzione. Con il quarto ha lamentato l’omessa pronuncia sugli interessi moratori successivi al 28 giugno 2005, richiesti nella misura legale sul capitale residuo, sulla quota capitale delle rate scadute e sugli interessi corrispettivi sul capitale residuo. Con il quinto ha contestato che gli interessi moratori sulle rate insolute anteriori alle due annualità rilevanti fossero stati ammessi soltanto al tasso legale, sostenendo che il tasso convenzionale era determinabile tramite decreti ministeriali. Con il sesto ha censurato il rigetto dei crediti da conto corrente per asserita carenza di prova della data certa, deducendo che erano state prodotte cartoline di ricevimento con i numeri dei contratti e timbri di spedizione del 1992.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: in sede fallimentare, ai fini dell’ammissione del credito ipotecario, l’efficacia dell’iscrizione va verificata alla data della domanda di insinuazione; se a quella data non è decorso il ventennio, l’efficacia permane per tutta la procedura. Poiché l’insinuazione era stata presentata nel dicembre 2007 e l’iscrizione risaliva al 1994, la Corte d’Appello ha errato nel negare la collocazione ipotecaria per il successivo decorso del termine. Ha accolto il secondo motivo per omessa pronuncia sulla domanda di ammissione di € 111.131,96 a titolo di quota capitale delle rate scadute al 31 dicembre 2000. La risoluzione del mutuo per inadempimento non travolge retroattivamente le rate già scadute e comporta inoltre la restituzione immediata della quota capitale ancora dovuta. Ha rigettato il terzo motivo, perché la Corte d’Appello aveva deciso sulla domanda di interessi corrispettivi, ammettendo € 76.740 in relazione alle frazioni di capitale conglobate nelle rate scadute prima della risoluzione. Ha accolto il quarto motivo, rilevando l’omessa pronuncia sulla richiesta di ammissione degli interessi moratori successivi al 28 giugno 2005. Ha accolto il quinto motivo: i decreti ministeriali che rilevano i tassi effettivi globali medi sono atti amministrativi generali e astratti integrativi dei precetti normativi primari e devono essere conosciuti e applicati dal giudice in base al principio iura novit curia, senza necessità di allegazione delle parti. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo, perché la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove sulla data certa dei rapporti bancari, accertamento riservato al giudice di merito quando adeguatamente motivato. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, cui è stata demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2847 c.c.

    È pur vero che l’iscrizione ipotecaria, ai sensi dell’art. 2847 c.c., conserva la propria efficacia per venti anni e l’estinzione dell’originaria ipoteca per decorso del termine non opera se prima della sua scadenza il creditore proceda alla formalità della rinnovazione dell’iscrizione.

    L’iscrizione ipotecaria dura venti anni, salvo rinnovazione prima della scadenza; nell’ammissione al passivo, tuttavia, la verifica dell’efficacia va compiuta alla data della domanda di insinuazione.

  • art. 2808 c.c.

    in tema di ammissione al passivo del credito ipotecario, a differenza di quanto accade nella procedura espropriativa singolare, in cui l'iscrizione della garanzia reale non deve avere superato il ventennio alla data della vendita forzata, che coincide e concreta l'espropriazione che il creditore ha il diritto di chiedere ai sensi dell'art. 2808 c.c., in quella fallimentare l'indagine del giudice delegato arretra alla data in cui il titolare chiede che il suo diritto di credito, assistito dalla garanzia, entri a far parte della massa passiva, posto che la vendita, in sede fallimentare, è disposta su iniziativa del curatore e la garanzia, perciò, non si concretizza con essa ma nella partecipazione al concorso con la preferenza scaturente dalla prelazione; conseguentemente, alla data della domanda di insinuazione, sia essa tempestiva o tardiva, l'iscrizione ipotecaria non deve aver superato il ventennio ed in tal caso la sua efficacia permane per tutta la durata della procedura

    Nel fallimento, la prelazione ipotecaria si realizza mediante la partecipazione al concorso e la verifica dell’efficacia dell’iscrizione deve essere riferita alla data della domanda di insinuazione; se allora il ventennio non è decorso, la garanzia conserva efficacia per tutta la procedura.

  • art. 2855 c.c.

    i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto che integrano i precetti normativi di rango primario e che, pertanto, nel comporre con i predetti un quadro regolatorio unitario, devono essere conosciuti e applicati dal giudice a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio iura novit curia sancito dall'art. 113 c.p.c.

    La censura relativa alla misura degli interessi moratori è fondata perché i decreti ministeriali rilevanti per individuare i tassi, in quanto atti generali e astratti integrativi della disciplina normativa, devono essere conosciuti e applicati dal giudice anche senza allegazione delle parti.

  • art. 15 d.P.R. n. 7/1976

    La pretesa trova fondamento nell'esercizio, da parte dell'Istituto di credito mutuante, della condizione risolutiva prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 7 del 1976 (applicabile nella fattispecie "ratione temporis") nell'ipotesi di inadempimento del mutuatario, che determina la risoluzione del rapporto di mutuo, con la conseguenza che il mutuatario deve provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quali il mutuo) alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta.

    In caso di risoluzione del mutuo per inadempimento, le rate già scadute restano dovute e, trattandosi di contratto di durata, la risoluzione non opera retroattivamente; il mutuatario deve inoltre restituire immediatamente il capitale ancora dovuto.

  • art. 113 c.p.c.

    i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto che integrano i precetti normativi di rango primario e che, pertanto, nel comporre con i predetti un quadro regolatorio unitario, devono essere conosciuti e applicati dal giudice a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio iura novit curia sancito dall'art. 113 c.p.c.

    Il principio iura novit curia impone al giudice di conoscere e applicare i decreti ministeriali di carattere generale e astratto che integrano la disciplina normativa, anche se non allegati dalle parti.

  • art. 112 c.p.c.

    Si è quindi al cospetto di un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte, neanche implicitamente, pronunciata su una parte di credito per il quale la banca aveva chiesto di partecipare alla ripartizione dell’attivo fallimentare.

    Sussiste omessa pronuncia quando il giudice non decide, neppure implicitamente, su una distinta parte del credito per la quale è stata formulata domanda di ammissione al passivo.

  • art. 2704 c.c.

    l'accertamento della data di una scrittura privata non autenticata e della sussistenza ed idoneità di fatti diversi da quelli specificamente indicati nell'art. 2704 c.c., ma equipollenti a questi ultimi, in quanto idonei a stabilire in modo egualmente certo l'anteriorità - o, eventualmente, la posteriorità - della formazione del documento, è compito esclusivo del giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivata

    L’accertamento della data certa di una scrittura privata non autenticata e dell’idoneità di fatti equipollenti a provarne la formazione è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

  • art. 2697 c.c.

    La Banca ricorrente, pur facendo valere il vizio di error in iudicando, prospetta, in realtà, un nuovo apprezzamento della quaestio facti, come tale inammissibile in questo giudizio di legittimità

    La deduzione di una violazione delle regole sull’onere della prova non consente di trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 101 l. fall.

    La disposizione costituisce il riferimento processuale della domanda tardiva di ammissione al passivo, ma la Corte non ne formula un’autonoma interpretazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Va premesso che tutti i mezzi di impugnazione, contrariamente a quanto opinato dal controricorrente, sono ammissibili in quanto formulati in maniera specifica tanto nella rappresentazione dei fatti quanto nella indicazione delle ragioni, conformemente al modello legale di cui all’art. 360 c.p.c., per le quali viene prospettata l’erroneità dell’impugnata sentenza.

    I motivi di ricorso sono ammissibili quando espongono in modo specifico i fatti rilevanti e le ragioni per cui la sentenza impugnata sarebbe erronea, conformandosi al modello legale del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento fallimentare, l’efficacia ventennale dell’iscrizione ipotecaria va verificata alla data della domanda di ammissione al passivo. Se a quella data il ventennio non è decorso, l’iscrizione conserva efficacia per l’intera durata della procedura, perché la prelazione si realizza attraverso la partecipazione al concorso e non con la vendita del bene.
  • La risoluzione per inadempimento di un contratto di mutuo, quale contratto di durata, non travolge retroattivamente le rate già scadute: il mutuatario resta tenuto a pagarle e deve inoltre restituire immediatamente la quota di capitale ancora dovuta, quando ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina applicabile.
  • Il giudice incorre in omessa pronuncia se non decide, neppure implicitamente, su una distinta componente del credito specificamente richiesta in una domanda di ammissione al passivo.
  • I decreti ministeriali generali e astratti che integrano precetti normativi devono essere conosciuti e applicati dal giudice in base al principio iura novit curia, senza necessità che le parti li alleghino.
  • La determinazione della data certa di una scrittura privata non autenticata e l’apprezzamento di fatti equipollenti idonei a provarne l’anteriorità sono riservati al giudice di merito; in cassazione non può essere richiesto un nuovo esame delle prove quando la valutazione sia adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuoProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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